Ordinanza nº 167 da Constitutional Court (Italy), 16 Maggio 1995
Relatore | Antonio Baldassarre |
Data di Resoluzione | 16 Maggio 1995 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N.167
ANNO 1995
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Antonio BALDASSARRE Presidente
Prof. Vincenzo CAIANIELLO Giudice
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
Dott. Riccardo CHIEPPA
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo comma, e 3 della legge della Regione Lombardia 7 giugno 1980, n. 93 (Norme in materia di edificazione nelle zone agricole), promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1993 dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia su ricorso proposto da Cantù Ercole e altri contro il Comune di Vimercate e altri, iscritta al n. 428 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1994.
Visto l'atto di intervento della Regione Lombardia; udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1995 il Giudice relatore Antonio Baldassarre.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da Ercole Cantù e altri per ottenere l'annullamento di una concessione edilizia rilasciata dal Comune di Vimercate all'associazione "Centro ippico La Corte" per la costruzione di box per cavalli, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 5, 117 e 128 della Costituzione, nei confronti degli artt. 2, primo comma, e 3 della legge della Regione Lombardia 7 giugno 1980, n. 93 (Norme in materia di edificazione nelle zone agricole), nella parte in cui la realizzazione di opere non destinate alla residenza è subordinata al possesso di particolari requisiti soggettivi (qualità di imprenditore agricolo o di figure assimilate) e all'accertamento di un collegamento funzionale delle opere stesse con l'attività di agricoltura; che, secondo il giudice a quo, la rilevanza della questione è dimostrata dal rilievo che egli dovrebbe annullare il rilascio della concessione in esame, a meno che questa Corte non dichiari l'illegittimità costituzionale delle disposizioni contestate; che, quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo osserva che le disposizioni impugnate, essendo dirette a regolamentare la concreta utilizzazione delle opere (jus utendi), quale emerge, non già dalle caratteristiche...
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