Sentenza nº 286 da Constitutional Court (Italy), 20 Aprile 1995

RelatoreFernando Santosuosso
Data di Resoluzione20 Aprile 1995
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 286

ANNO 1995

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente

Prof. Antonio BALDASSARRE

Giudici

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 70 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa il 23 settembre 1994 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Bambara Maria contro il Fallimento Zunino Bernardo, iscritta al n. 102 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1995. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1995 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso di un giudizio promosso da Maria Bambara nei confronti del Fallimento Bernardo Zunino, avente ad oggetto la legittimità dell'acquisizione alla massa fallimentare di beni acquistati dalla moglie del fallito nei cinque anni precedenti la data del fallimento, la Corte di cassazione, sez. I civile, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 70 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), in riferimento agli artt. 3, 29, e 31 della Costituzione. Ritiene il giudice rimettente che la disposizione impugnata, introduttiva della c.d. presunzione "muciana", non si applichi, secondo la consolidata interpretazione giurisprudenziale, ai beni oggetto di comunione legale dei coniugi, continuando essa viceversa ad operare nell'ipotesi in cui tra i coniugi sussista il regime convenzionale della separazione dei beni. Tale differenza rende la disposizione confliggente, a parere del giudice rimettente, con i parametri costituzionali invocati. Si prospetta in primo luogo la violazione dell'art. 3, secondo comma, della Costituzione per irragionevolezza sopravvenuta della norma, a seguito della disciplina dei rapporti di famiglia, attuativa di valori costituzionali, introdotta dalla legge 19 maggio 1975, n. 151. Si rileva il contrasto tra la disposizione impugnata e gli artt. 31, primo comma (nella parte in cui richiede misure per agevolare la famiglia), 29 (nella parte in cui fonda la famiglia sul matrimonio) e 3, primo comma, della Costituzione (per il divieto da esso articolo ricavabile di fare oggetto la famiglia di misure di sfavore). Il giudice rimettente sottolinea anche il contrasto della disposizione impugnata con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, sotto il profilo della disparità di trattamento che dalla disposizione deriva in danno delle famiglie che abbiano scelto il regime di separazione dei beni od altro regime convenzionale in relazione (all'esterno) a famiglie di fatto o ad altre forme di libera convivenza, ovvero in relazione (all'interno della famiglia legittima) ai nuclei che hanno optato per il regime di comunione legale: tutti sottratti alla sfera di operatività della norma suddetta. L'ordinanza di rimessione fa infine riferimento alla sentenza 24 luglio 1968 della Corte costituzionale tedesca che ha dichiarato la presunzione "muciana" in contrasto con l'art. 6 Abs. 1 del Grundgesetz, sostanzialmente corrispondente all'art. 31 della nostra Costituzione. Questa sentenza, pur riconoscendo che "lo scopo del par. 45 K.O. era quello di impedire che i coniugi spostino tra di loro il patrimonio in modo non percepibile e dannoso per i creditori", ha ritenuto l'illegittimità costituzionale di detta disposizione in quanto "connette i suoi effetti soltanto alla semplice esistenza del matrimonio, intervenendo addirittura nei casi in cui i coniugi nel momento dell'acquisto dei beni vivono separati". Ciò per l'essenziale motivo che la Costituzione prevede la difesa del matrimonio e della famiglia dall'interferenza di altre forze e vietando allo Stato di pregiudicare detti istituti con norme di sfavore prive di sufficiente giustificazione. Ha concluso il Bundesverfassungsgericht che il pericolo innegabile di spostamenti del patrimonio in danno dei creditori può giustificare regole particolari per i coniugi solo se non violano il divieto di eccessi di misura (?bermassverbot); eccesso che fu ravvisato nel par. 45 K.O. soprattutto perchè non prevedeva alcuna limitazione temporale, con l'effetto di una responsabilità oggettiva del coniuge non debitore. Ricorda infine l'ordinanza che anche in Francia la presunzione "muciana" è stata legislativamente abolita, essendo stato sostituito il precedente testo dell'art. 542 del code de commerce con la...

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