Sentenza nº 336 da Constitutional Court (Italy), 31 Marzo 1988

RelatoreCesare Ruperto
Data di Resoluzione31 Marzo 1988
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 336

ANNO 1995

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente

Prof. Antonio BALDASSARRE

Giudici

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 7, del d.P.R. 31 marzo 1988, n. 148 (Approvazione del testo unico delle norme in materia valutaria), promosso con ordinanza emessa il 1o febbraio 1995 dal Pretore di Roma, nel procedimento civile vertente tra Rizzuto Francesco e il Ministero del tesoro, iscritta al n. 196 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1995. Visto l'atto di costituzione di Rizzuto Francesco, nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1995 il Giudice relatore Cesare Ruperto; uditi l'avv. Francesco Rizzuto, in proprio, e l'Avvocato dello Stato Giovanni P. de Figueiredo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso di un giudizio di opposizione avverso l'ingiunzione emessa, a seguito d'infrazione valutaria, dal Ministero del tesoro per diciotto miliardi di lire in data 15 febbraio 1990, il Pretore di Roma - dinanzi al quale il giudizio era stato riassunto a seguito della decisione della Corte di cassazione adita con regolamento di competenza - con ordinanza emessa il 1o febbraio 1995 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 7, del d.P.R. 31 marzo 1988, n. 148 (Approvazione del testo unico delle norme in materia valutaria): a) in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 97 della Costituzione, nella parte in cui prevede la competenza del Pretore di Roma - luogo in cui ha sede l'Ufficio italiano dei cambi - per tutte le cause di opposizione ad ingiunzione riguardanti le infrazioni valutarie; b) in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, nella parte in cui assoggetta tali controversie al rito previsto dall'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). A parere del giudice a quo la competenza del Pretore di Roma, che sarebbe già stata affermata dalla Corte di cassazione con sentenza 17 giugno 1988, n. 4131 (nel senso della coincidenza tra luogo in cui l'illecito è commesso e luogo dell'accertamento), come giudice del luogo in cui è stata accertata l'infrazione dall'Ufficio italiano dei cambi, comporterebbe una violazione del...

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