Sentenza nº 346 da Constitutional Court (Italy), 31 Dicembre 1995
Relatore | Riccardo Chieppa |
Data di Resoluzione | 31 Dicembre 1995 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 346
ANNO 1995
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente
Prof. Antonio BALDASSARRE
Giudici
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
Dott. Riccardo CHIEPPA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso dalla Regione Liguria, notificato il 3 giugno 1994, depositato in Cancelleria il 22 giugno 1994, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell' artigianato - Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base - n. 680740 in data 30 marzo 1994, avente ad oggetto "3M Italia S.p.A. - autorizzazione alla installazione ed esercizio di una centrale di cogenerazione da 63 MW circa presso il proprio stabilimento di Ferrania, Provincia di Savona, ed iscritto al n. 20 del registro conflitti 1994. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 30 maggio 1995 il Giudice relatore Riccardo Chieppa; uditi l'avvocato Gian Paolo Zanchini per la Regione Liguria e l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
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-- Con ricorso notificato il 3 giugno 1994, la Regione Liguria ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in ordine al decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato -- Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base -- n. 680740 in data 30 marzo 1994, da essa conosciuto in data 7 aprile 1994, avente ad oggetto "3M Italia S.p.A. -- autorizzazione alla installazione ed esercizio di una centrale di cogenerazione da 63 MW circa presso il proprio stabilimento di Ferrania, Provincia di Savona". Secondo la ricorrente, l'esercizio della potestà autorizzatoria da parte statale, nel caso di specie, si porrebbe in contrasto con il riparto di competenze tra Stato e regioni in materia di prevenzione dell'inquinamento atmosferico e di regime autorizzatorio delle emissioni nell'atmosfera. Si rileva, al riguardo, nel ricorso, che l'art. 6 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, attribuisce alle regioni la competenza al rilascio delle autorizzazioni agli impianti che producono emissioni in atmosfera. Il successivo art. 17 esclude, peraltro, l'applicabilità dell'art. 6 alle centrali termoelettriche ed alle raffinerie di olii minerali. Secondo la Regione Liguria, detta norma riconoscerebbe la competenza statale solo con riferimento a quegli impianti per i quali l'energia elettrica rappresenta il prodotto finale. A tale conclusione essa perviene attraverso il rilievo che in base alla definizione fornita dal Paragrafo I, numero 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 1989, recante un atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione e l'interpretazione del d.P.R. n. 203, si può identificare l'"impianto" con l'insieme di macchinari teleologicamente organizzati per fornire un prodotto finale specificamente individuato. Per contro, lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, quando individua la nozione di "centrale termoelettrica" per sottrarla alla sfera autorizzatoria regionale, ex art. 17 del d.P.R. n. 203, si riferirebbe all'impianto finalizzato alla produzione di energia elettrica, cioè all'impianto che produce energia elettrica...
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