Sentenza nº 358 da Constitutional Court (Italy), 29 Settembre 1973

RelatoreFernando Santosuosso
Data di Resoluzione29 Settembre 1973
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 358

ANNO 1995

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente

Prof. Antonio BALDASSARRE Giudici

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), ed in particolare dell'art. 3, promosso con ordinanza emessa il 16 giugno 1994 dalla Commissione tributaria di 1o grado di Genova sul ricorso proposto da Alberti Giancarlo ed altra contro l'Intendenza di finanza di Genova, iscritta al n. 580 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale dell'anno 1994. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1995 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel giudizio promosso con ricorso proposto da Alberti Giancarlo e da sua moglie contro l'Intendenza di Finanza di Genova, i ricorrenti - nella loro qualità di coniugi presentatori di denuncia dei redditi congiunta con la quale si erano attribuiti la titolarità del reddito costituito dallo stipendio del marito, denuncia rettificata dall'Ufficio con attribuzione dell'intero reddito al marito - chiedevano il rimborso di parte della quota I.R.PE.F. corrisposta mediante trattenuta diretta sulla retribuzione. La Commissione tributaria di 1o grado di Genova, con ordinanza emessa il 16 giugno 1994, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche). Ritiene il giudice rimettente che la normativa richiamata, correttamente interpretata dall'Amministrazione, sia in contrasto con gli artt. 3, 29, 31 e 53 della Costituzione, alla luce del principio posto da questa Corte con la sentenza n. 179 del 1976, ed in particolare dell'auspicio in tale decisione formulato, che a distanza di molti anni non è stato ancora raccolto dal legislatore: si renderebbe pertanto necessario un intervento della Corte per aprire la strada a disposizioni più moderne in tema di tassazione dei redditi destinati alla gestione familiare, nella ipotesi in cui essi siano prodotti da un solo soggetto, ma di fatto utilizzati nell'interesse comune di entrambi i coniugi. Così facendo, si realizzerebbe una più pregnante attuazione della Costituzione, sia sotto il profilo della tutela della famiglia (artt. 29 e 31 della Costituzione), che sotto quello dell'uguale dignità dei coniugi (art. 3), che infine sotto quello della equa imposizione tributaria (art. 53). Pur censurando il generale sistema del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, il giudice rimettente appunta i propri rilievi sull'art. 3 di esso, nella parte in cui non prevede, tra le eccezioni al regime della imposizione personale, la titolarità comune dei redditi fra coniugi.

  2. - è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT