Sentenza nº 361 da Constitutional Court (Italy)
Relatore | Cesare Mirabelli |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 361
ANNO 1995
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente -
Prof. Antonio BALDASSARRE Giudice -
Prof. Vincenzo CAIANIELLO Giudice -
Avv. Mauro FERRI Giudice -
Prof. Luigi MENGONI Giudice -
Prof. Enzo CHELI Giudice -
Dott. Renato GRANATA Giudice -
Prof. Giuliano VASSALLI Giudice -
Prof. Francesco GUIZZI Giudice -
Prof. Cesare MIRABELLI Giudice -
Prof. Fernando SANTOSUOSSO Giudice -
Avv. Massimo VARI Giudice -
Dott. Cesare RUPERTO Giudice -
Dott. Riccardo CHIEPPA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), promosso con ordinanza emessa il 22 settembre 1994 dal Tribunale per i minorenni di Bologna sull'istanza proposta da Gianluigi Guarnieri ed Elisabetta Schiavi, iscritta al n. 799 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1995.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1995 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.
Ritenuto in fatto
-
-- Nel corso di un procedimento promosso per ottenere la dichiarazione di idoneità all'adozione internazionale, il Tribunale per i minorenni di Bologna, con ordinanza emessa il 22 settembre 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 31 e 32 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), nella parte in cui, stabilendo i requisiti dei coniugi che intendono adottare un minore, prevede che la valutazione della loro idoneità si debba riferire alle attitudini e risorse degli stessi e non all'intero ambiente familiare.
Il giudice rimettente premette che i coniugi, i quali intenderebbero adottare due minori stranieri, sono uniti in matrimonio da oltre tre anni, sono di straordinaria qualità umana ed hanno i requisiti richiesti, avendo già adottato un bambino straniero, risultato poi sieropositivo, perfettamente integrato nel loro ambiente ed amorevolmente accudito. Tuttavia proprio la presenza di un bambino sieropositivo nella famiglia in cui si chiede, sul presupposto dell'accertamento preventivo dell'idoneità dei coniugi, di poter inserire altri fanciulli pone problemi per la tutela sanitaria degli adottandi.
Il giudice rimettente richiama la...
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