Ordinanza nº 398 da Constitutional Court (Italy), 26 Luglio 1995
Relatore | Antonio Baldassarre |
Data di Resoluzione | 26 Luglio 1995 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N. 398
ANNO 1995
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente -
Prof. Antonio BALDASSARRE Giudice -
Prof. Vincenzo CAIANIELLO Giudice -
Avv. Mauro FERRI Giudice -
Prof. Luigi MENGONI Giudice -
Prof. Enzo CHELI Giudice -
Dott. Renato GRANATA Giudice -
Prof. Giuliano VASSALLI Giudice -
Prof. Francesco GUIZZI Giudice -
Prof. Cesare MIRABELLI Giudice -
Prof. Fernando SANTOSUOSSO Giudice -
Avv. Massimo VARI Giudice -
Dott. Cesare RUPERTO Giudice -
Dott. Riccardo CHIEPPA
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. da 24 a 33 e dell'art. 46 della legge della Regione Toscana 23 gennaio 1986, n. 5,
Visto l'atto di intervento della Regione Toscana;
udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice relatore Antonio Baldassarre.
Ritenuto che il Pretore di Pistoia, nel giudicare, ai sensi dell'art. 21, primo e terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), della responsabilità penale di Aldo Cioni, titolare di una ditta di autolavaggi che effettuava scarichi reflui in acque superficiali in assenza della prescritta autorizzazione e superando i limiti di accettabilità prescritti dalla tabella A allegata alla legge n. 319 del 1976, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. da 24 a 33 e 46 della legge della Regione Toscana 23 gennaio 1986, n. 5, dal titolo
che le norme regionali sopraindicate, recanti la disciplina degli scarichi civili, sono impugnate dal giudice rimettente nella parte in cui impongono, nel caso in esame, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti dalla tabella K1, allegata alla legge regionale della Toscana n. 5 del 1986 (limiti che risultano più permissivi di quelli fissati dalla tabella A allegata alla legge n. 319 del 1976) e ne puniscono l'inosservanza con una sanzione amministrativa pecuniaria;
che, ad avviso del giudice a quo, la difformità dell'impugnata disciplina regionale rispetto alla disciplina statale contenuta nella legge n. 319 del 1976, esporrebbe le norme regionali ad un sospetto non manifestamente...
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