Ordinanza nº 398 da Constitutional Court (Italy), 26 Luglio 1995

RelatoreAntonio Baldassarre
Data di Resoluzione26 Luglio 1995
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 398

ANNO 1995

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente -

Prof. Antonio BALDASSARRE Giudice -

Prof. Vincenzo CAIANIELLO Giudice -

Avv. Mauro FERRI Giudice -

Prof. Luigi MENGONI Giudice -

Prof. Enzo CHELI Giudice -

Dott. Renato GRANATA Giudice -

Prof. Giuliano VASSALLI Giudice -

Prof. Francesco GUIZZI Giudice -

Prof. Cesare MIRABELLI Giudice -

Prof. Fernando SANTOSUOSSO Giudice -

Avv. Massimo VARI Giudice -

Dott. Cesare RUPERTO Giudice -

Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. da 24 a 33 e dell'art. 46 della legge della Regione Toscana 23 gennaio 1986, n. 5, , promosso con ordinanza emessa il 18 ottobre 1993 dal Pretore di Pistoia nel procedimento penale a carico di Cioni Aldo iscritta al n. 46 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visto l'atto di intervento della Regione Toscana;

udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice relatore Antonio Baldassarre.

Ritenuto che il Pretore di Pistoia, nel giudicare, ai sensi dell'art. 21, primo e terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), della responsabilità penale di Aldo Cioni, titolare di una ditta di autolavaggi che effettuava scarichi reflui in acque superficiali in assenza della prescritta autorizzazione e superando i limiti di accettabilità prescritti dalla tabella A allegata alla legge n. 319 del 1976, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. da 24 a 33 e 46 della legge della Regione Toscana 23 gennaio 1986, n. 5, dal titolo , per contrasto con l'art. 117 della Costituzione;

che le norme regionali sopraindicate, recanti la disciplina degli scarichi civili, sono impugnate dal giudice rimettente nella parte in cui impongono, nel caso in esame, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti dalla tabella K1, allegata alla legge regionale della Toscana n. 5 del 1986 (limiti che risultano più permissivi di quelli fissati dalla tabella A allegata alla legge n. 319 del 1976) e ne puniscono l'inosservanza con una sanzione amministrativa pecuniaria;

che, ad avviso del giudice a quo, la difformità dell'impugnata disciplina regionale rispetto alla disciplina statale contenuta nella legge n. 319 del 1976, esporrebbe le norme regionali ad un sospetto non manifestamente...

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