Ordinanza nº 400 da Constitutional Court (Italy), 26 Luglio 1995
Relatore | Antonio Baldassarre |
Data di Resoluzione | 26 Luglio 1995 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N. 400
ANNO 1995
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente -
Prof. Antonio BALDASSARRE Giudice -
Prof. Vincenzo CAIANIELLO Giudice -
Avv. Mauro FERRI Giudice -
Prof. Luigi MENGONI Giudice -
Prof. Enzo CHELI Giudice -
Dott. Renato GRANATA Giudice -
Prof. Giuliano VASSALLI Giudice -
Prof. Francesco GUIZZI Giudice -
Prof. Cesare MIRABELLI Giudice -
Prof. Fernando SANTOSUOSSO Giudice -
Avv. Massimo VARI Giudice -
Dott. Cesare RUPERTO Giudice -
Dott. Riccardo CHIEPPA
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto formato dagli artt. 14, comma 2, lettera b), e 17, comma 1, lettera b), della legge della Regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, (r)Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili (art. 14, legge 10 maggio 1976, n. 319)>, promosso con ordinanza emessa il 18 marzo 1993 dal Pretore di Torino nel procedimento penale a carico di Molino Tommaso, iscritta al n. 368 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1993.
Visto l'atto di intervento della Regione Piemonte;
udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice relatore Antonio Baldassarre.
Ritenuto che nel corso del procedimento penale instaurato a carico di Tommaso Molino, imputato del reato previsto dall'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in quanto responsabile, quale legale rappresentante della O.TO.CAR s.r.l., di uno scarico nel sottosuolo equiparato agli scarichi civili, risultato eccedente, quanto ai valori registrati di azoto ammoniacale, azoto nitroso e fosforo totale, rispetto ai parametri imposti dalla tabella A della legge n. 319 del 1976, il Pretore di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto formato dagli artt. 14, comma 2, lettera b), e 17, comma 1, lettera b), della legge della Regione Pie monte 26 marzo 1990, n. 13, dal titolo (r)Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili (art. 14, legge 10 maggio 1976, n. 319)>, per contrasto con gli artt. 3, 25 e 117 della Costituzione;
che, secondo il giudice a quo, le norme regionali impugnate escluderebbero, per gli scarichi civili e assimilati recapitanti sul suolo o nel sottosuolo e aventi una portata volumetrica non superiore a 25 mc...
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