Ordinanza nº 402 da Constitutional Court (Italy), 26 Luglio 1995
Relatore | Antonio Baldassarre |
Data di Resoluzione | 26 Luglio 1995 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N. 402
ANNO 1995
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente -
Prof. Antonio BALDASSARRE Giudice -
Avv. Mauro FERRI Giudice -
Prof. Luigi MENGONI Giudice -
Prof. Enzo CHELI Giudice -
Dott. Renato GRANATA Giudice -
Prof. Giuliano VASSALLI Giudice -
Prof. Francesco GUIZZI Giudice -
Prof. Cesare MIRABELLI Giudice -
Prof. Fernando SANTOSUOSSO Giudice -
Avv. Massimo VARI Giudice -
Dott. Cesare RUPERTO Giudice -
Dott. Riccardo CHIEPPA
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
ne giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 11, comma 1, lettera b), n. 2, primo alinea, della legge della Regione Emilia-Romagna 28 novembre 1986, n. 42 (Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, recante norme sulla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili che non recapitano nelle pubbliche fognature. Provvedimenti per il contenimento dell'eutrofizzazione), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 18 agosto 1992 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Reggio Emilia nel procedimento penale a carico di Antonella Spaggiari ed altro iscritta al n. 707 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1992;
2) ordinanza emessa il 25 settembre 1992 dalla Pretura di Reggio Emilia, sezione distaccata di Montecchio Emilia nel procedimento penale a carico di Roberto Reggiani iscritta al n. 762 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1992.
Visti gli atti di costituzione di Antonella Spaggiari e di Roberto Reggiani nonchè gli atti di intervento della Regione Emilia-Romagna;
udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice relatore Antonio Baldassarre.
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Reggio Emilia, nel procedimento penale promosso nei con fronti di Antonella Spaggiari e Roberto Pierfederici, imputati del reato previsto dall'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in quanto responsabili, nelle loro rispettive qualità di sindaco e di assessore all'ambiente, degli scarichi effettuati nelle acque del torrente Quaresimo e provenienti da una fogna pubblica gestita dal Comune di Reggio Emilia, risultati eccedenti, quanto ai valori registrati di azoto ammoniacale, i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle A e C allegate alla legge n. 319 del 1976, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 9...
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