Sentenza nº 458 da Constitutional Court (Italy), 24 Ottobre 1995

RelatoreEnzo Cheli
Data di Resoluzione24 Ottobre 1995
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.458

ANNO 1995

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Giudice Avv. Mauro FERRI

Giudice Prof. Luigi MENGONI

Giudice Prof. Enzo CHELI

Giudice Dott. Renato GRANATA

Giudice Prof. Giuliano VASSALLI

Giudice Prof. Francesco GUIZZI

Giudice Prof. Cesare MIRABELLI

Giudice Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Giudice Avv. Massimo VARI

Giudice Dott. Cesare RUPERTO

Giudice Dott. Riccardo CHIEPPA

Giudice Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 621, convertito in legge 17 dicembre 1994, n. 737 (Attuazione di regolamenti comunitari relativi alla riforma della politica agricola comune), promosso con ricorso della Provincia autonoma di Trento, notificato il 4 febbraio 1995, depositato in cancelleria il 14 successivo ed iscritto al n. 9 del registro ricorsi 1995. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 3 ottobre 1995 il Giudice relatore Enzo Cheli; udito l'avv. Valerio Onida per la Provincia autonoma di Trento e l'avv. dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri .

Ritenuto in fatto

  1. La Provincia autonoma di Trento, con ricorso notificato il 4 febbraio 1995, ha sollevato questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 1 del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 621 (Attuazione di regolamenti comunitari relativi alla riforma della politica agricola comune), convertito, senza modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1994, n. 737, per violazione degli artt. 8, numero 21, e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e delle relative norme di attuazione, nonchè per violazione dell'art. 6 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, dell'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, e dell'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266. La ricorrente espone che il regolamento CEE n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, ha previsto la concessione di aiuti comunitari, sulla base di programmi zonali pluriennali, per la diffusione di metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze della protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale. A sua volta, il regolamento CEE n. 2079/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, ha previsto l'istituzione di un regime comunitario di aiuti al prepensionamento in agricoltura, da applicarsi negli Stati membri "tramite programmi pluriennali a livello nazionale o regionale" (art. 4, par. 1). Infine, il regolamento CEE n. 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, ha istituito un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo. La Provincia autonoma di Trento, che dispone della competenza legislativa esclusiva e della competenza amministrativa in materia di agricoltura e foreste (art. 8, numero 21, e art. 16 statuto speciale) e che, ai sensi dell'art. 6 delle norme di attuazione di cui al d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, è competente a dare attuazione, nelle materie ad essa attribuite, ai regolamenti comunitari -, ha provveduto, con la deliberazione della Giunta provinciale n. 5425 del 6 maggio 1994, a fissare le modalità di applicazione del regolamento CEE n. 2078/92, adottando poi, con delibera della Giunta provinciale n. 12425 del 30 settembre 1994, il programma zonale pluriennale per l'applicazione di detto regolamento. L'art. 27 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4, ha, quindi, autorizzato la Giunta, al fine di consentire l'attuazione del programma, a concedere gli aiuti previsti nel programma stesso, imputando la relativa spesa a carico del bilancio provinciale. L'art. 42 della legge finanziaria provinciale per il 1995 (legge prov. 3 febbraio 1995, n. 1) ha, a sua volta, dettato le disposizioni per l'attuazione del regolamento CEE n. 2079/92 e ha stanziato le somme all'uopo necessarie. Sulla materia così regolata dalla normativa provinciale è, peraltro, intervenuto il decreto-legge 7 novembre 1994, n. 621, convertito con legge 17 dicembre 1994, n. 737, che ha inteso dare attuazione ai citati regolamenti CEE n. 2078/92, n. 2079/92 e n. 2080/92, autorizzando a tal fine la complessiva spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1994, da assegnare all'Ente per gli interventi nel mercato agricolo E.I.M.A., affinchè lo stesso provveda ad erogare gli aiuti ai beneficiari, individuati con provvedimento delle Regioni o delle Province autonome nel quadro dei programmi regionali o provinciali adottati ai sensi dei regolamenti n. 2078/92 e n. 2080/92, nonchè in base al programma nazionale approvato dal CIPE in data 11 ottobre 1994 per l'attuazione del regolamento n. 2079/92.

    A giudizio della ricorrente, l'art. 1 del...

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