Sentenza nº 462 da Constitutional Court (Italy), 26 Ottobre 1995
Relatore | Cesare Ruperto |
Data di Resoluzione | 26 Ottobre 1995 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 462
ANNO 1995
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Giudice Avv. Mauro FERRI
Giudice Prof. Luigi MENGONI
Giudice Prof. Enzo CHELI
Giudice Dott. Renato GRANATA
Giudice Prof. Giuliano VASSALLI
Giudice Prof. Francesco GUIZZI
Giudice Prof. Cesare MIRABELLI
Giudice Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Giudice Avv. Massimo VARI
Giudice Dott. Cesare RUPERTO
Giudice Dott. Riccardo CHIEPPA
Giudice Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, 3, comma 1, 5, commi 1, 2, 3 e 4, 6 e 8, comma 3, della deliberazione legislativa della Regione Toscana riapprovata il 7 marzo 1995 dal Consiglio regionale, avente per oggetto: "Attribuzione ai comuni e alle province di beni immobili regionali", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 27 marzo 1995, depositato in cancelleria il 5 aprile 1995, ed iscritto al n. 20 del registro ricorsi 1995. Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana; udito nell'udienza pubblica del 3 ottobre 1995 il Giudice relatore Cesare Ruperto; uditi l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il ricorrente, gli avv.ti Massimo Ramalli e Fabio Lorenzoni per la Regione.
Ritenuto in fatto
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Con ricorso notificato il 27 marzo 1995, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1, comma 2, 3, comma 1, 5, 6 ed 8, comma 3, della deliberazione legislativa approvata il 31 gennaio 1995 dal Consiglio regionale della Toscana e riapprovata con modificazioni, a seguito di rinvio governativo, in data 7 marzo 1995, concernente "Attribuzione ai comuni e alle province di beni immobili regionali", deducendo la violazione degli artt. 117, 119, primo e quarto comma, 42, primo, secondo e terzo comma, e 121, quarto comma, della Costituzione, in riferimento agli artt. 826 e 832 del codice civile. Premesso che l'art. 1, comma 1, della deliberazione legislativa impugnata prevede che i beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile della regione possono essere attribuiti in proprietà, a titolo gratuito, ai comuni ed alle province che li utilizzano direttamente per l'erogazione di servizi o per lo svolgimento di funzioni istituzionali, il ricorrente censura in primo luogo l'art. 5 della predetta deliberazione legislativa. Il quale nel sancire che gli enti cessionari, una volta acquisita la proprietà dei menzionati beni, sono obbligati a mantenerne la destinazione (comma 1), con divieto di alienazione e di costituzione su di essi di diritti reali o personali senza la previa autorizzazione del Consiglio regionale (comma 2), e nel sanzionare l'eventuale intervenuto mutamento di destinazione con il riacquisto della proprietà da parte della regione (comma 3), per effetto di un decreto del Presidente della Giunta regionale, costituente titolo per la relativa trascrizione nei registri immobiliari e per la volturazione catastale del bene a favore della regione (comma 4) contrasta con i richiamati parametri costituzionali, ed in particolare con il "limite del diritto privato", ponendo all'ente proprietario vincoli (di destinazione e di disposizione) tali da impedire il pieno esercizio delle facoltà dominicali di cui all'art. 832 del codice civile. Ciò darebbe luogo ad una figura della proprietà diversa da quella "tipica", con la contestuale introduzione, in violazione di una riserva di legge statale di un'ipotesi di espropriazione senza indennizzo, realizzata mediante un atto (non chiaramente qualificabile come di diritto amministrativo ovvero privato) produttivo di effetti traslativi della proprietà e suscettibile di essere trascritto, con conseguente ingerenza del legislatore regionale nella disciplina delle trascrizioni immobiliari. Rilevato, inoltre, che l'art. 1, comma 2, del provvedimento normativo impugnato contempla la previsione della possibilità per l'ente regionale di attribuire in proprietà ai comuni ed alle province, a titolo oneroso, gli altri beni del patrimonio disponibile "con le condizioni e le procedure previste dalla presente legge", il ricorrente impugna altresì con esclusivo riferimento agli artt. 117 e 119, primo e quarto comma, della Costituzione gli artt. 3, comma 1, 6 ed 8, comma 3, della deliberazione legislativa de qua, anch'essi ritenuti lesivi (seppure in forma meno grave) della tipica configurazione del diritto di proprietà, là dove gli stessi prevedono rispettivamente una irrazionale limitazione temporale alla facoltà di disposizione dei beni da parte della regione proprietaria, alla quale sarebbe vietato di venderli altrimenti entro un anno dalla entrata in vigore della legge (art. 3, comma 1), un divieto di alienazione e di costituzione di diritti di superficie posto a carico degli enti...
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