Sentenza nº 529 da Constitutional Court (Italy), 29 Dicembre 1995

RelatoreRiccardo Chieppa
Data di Resoluzione29 Dicembre 1995
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 529

ANNO 1995

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente Avv. Mauro FERRI

Giudice Prof. Luigi MENGONI

Giudice Prof. Enzo CHELI

Giudice Dott. Renato GRANATA

Giudice Prof. Giuliano VASSALLI

Giudice Prof. Francesco GUIZZI

Giudice Prof. Cesare MIRABELLI

Giudice Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Giudice Avv. Massimo VARI

Giudice Dott. Cesare RUPERTO

Giudice Dott. Riccardo CHIEPPA

Giudice Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 3, della legge della Regione Campania 27 giugno 1987, n. 35 (Piano urbanistico territoriale dell'area sorrentinoamalfitana), promosso con ordinanza emessa il 28 giugno 1994 dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania sul ricorso proposto dalla Società GESVIT contro il Comune di Massa Lubrense, iscritta al n. 498 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visti gli atti di costituzione della Società GESVIT nonchè l'atto di intervento della Regione Campania.

Udito nell'udienza pubblica del 21 novembre 1995 il Giudice relatore Riccardo Chieppa;

uditi l'avv. Giuseppe Abbamonte per la Società GESVIT e l'avv. Livio Cacciafesta per la Regione Campania.

Ritenuto in fatto

  1. -La società GESVIT, proprietaria di un villaggio turistico in Massa Lubrense, costruito successivamente al 1955, con istanza in data 14 ottobre 1993 aveva richiesto al comune autorizzazione per l'esecuzione, su di uno dei bungalows in legno, di lavori di manutenzione straordinaria, diretti alla sostituzione di alcune parti dello stesso, ed alla integrazione dei servizi igienici. Il comune aveva rigettato l'istanza assumendo che l'intervento richiesto sarebbe stato in contrasto con l'art. 17 della legge della Regione Campania 27 giugno 1987, n. 35 (Piano urbanistico territoriale dell'area sorrentino-amalfitana).

    Avverso il provvedimento di rigetto, la società GESVIT proponeva ricorso al Tribunale amministrativo regionale che, con ordinanza emessa in data 28 giugno 1994, pervenuta alla Corte costituzionale il 20 luglio 1995 (R.O. n. 498 del 1995), ha sollevato questione di legittimità costituzionale della citata norma regionale, nella parte in cui, al terzo comma, stabilisce che nella zona del piano urbanistico territoriale classificata 1/a -in cui si assume ubicata la costruzione in questione -non possa eseguirsi alcun intervento edilizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria e, per quella classificata 1/b, consente, sugli edifici realizzati successivamente al 1955, solo interventi di manutenzione ordinaria.

    Ad avviso del collegio rimettente, il divieto di opere di manutenzione straordinaria nella zona 1/b, e persino di manutenzione ordinaria nella zona 1/a, si porrebbe in contrasto con l'art. 42 della Costituzione, determinando un continuo ed irreversibile degrado dei beni oggetto del divieto stesso, per la impossibilità di assicurare la sia pur mini ma opera di recupero del patrimonio edilizio. Esso si risolverebbe, in ultima analisi, in un esproprio, senza indennizzo, della proprietà.

    Nella ordinanza si rileva la irrazionalità della normativa nel confronto con la disciplina di cui all'art. 1-quinquies del decreto-legge n. 312 del 1985, introdotto dalla legge di conversione n. 431 del 1985, che, nell'imporre un vincolo di inedificabilità assoluta a tutela delle bellezze paesistiche in vista dell'adozione dei piani urbanisticoterritoriali, esclude da tale vincolo gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

    Si introduce, in tal modo, una ulteriore censura, consistente nel contrasto con l'art. 117 della Costituzione, in quanto le disposizioni citate del d.l. n. 312 del 1985, costituendo principi fondamentali della legislazione statale, non sarebbero derogabili ad opera di una legge regionale. Nè il divieto contenuto nella normativa impugnata rientrerebbe in alcune delle materie attribuite alla competenza regionale: esso troverebbe, invece, fondamento solo nella tutela del paesaggio e dei valori ambientali del territorio.

    Nell'ordinanza si invocano, altresì, gli artt. 41 e 97 della Costituzione, senza che, peraltro, con riferimento ad essi, siano esplicate le ragioni del lamentato vulnus.

  2. -Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituita la società GESVIT, concludendo per la declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate, con argomentazioni adesive ai rilievi contenuti nella ordinanza di rimessione, e sviluppando i profili denunciati con riferimento ai principi di uguaglianza, buon andamento, ragionevolezza ed imparzialità: la normativa in questione avrebbe ancorato il limite temporale (realizzazione prima e dopo il 1955), ai fini dell'ampiezza dell'intervento ammissibile, ad un elemento arbitrario, che non trova rispondenza nè in un precedente provvedimento dell'amministrazione, nè in alcuna vicenda relativa alle bellezze paesistiche oggetto della tutela.

  3. -è, altresì, intervenuta la Regione Campania, che ha concluso per la infondatezza della questione, osservando che la zona territoriale 1/a è quella che comprende un paesaggio di incomparabile bellezza paesistica, tale da indurre il legislatore regionale a dettare norme di tutela particolarmente intensa, consentendo per gli edifici costruiti fino...

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