Sentenza nº 25 da Constitutional Court (Italy), 10 Febbraio 1994

RelatoreUgo Spagnoli
Data di Resoluzione10 Febbraio 1994
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 25

ANNO 1994

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo.), promosso con ordinanza emessa il 27 marzo 1993 dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Matera nel procedimento penale a carico di Saponara Marco, iscritta al n.272 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1993.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 3 novembre 1993 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.

Ritenuto in fatto

l.- A conclusione di un procedimento di indagine relativo a fatti commessi sino all'anno 1991, per i quali era stata ipotizzata la violazione dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986 n. 898 (che prevede sanzioni penali e amministrative per l'indebita percezione, mediante esposizione di dati o notizie falsi, di erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo), il Pubblico Ministero presso la Pretura circondariale di Matera ha trasmesso gli atti al giudice per le indagini preliminari con richiesta di archiviazione, in quanto, nella specie, non concorrevano entrambe le condizioni previste dalla norma - secondo l'interpretazione autentica di essa fornita dall'articolo 5, comma 3-bis, della legge 4 novembre 1987 n. 460 - perche' possa essere erogata la sanzione penale e cioe' che la somma percepita risulti pari o superiore a un decimo del beneficio legittimamente spettante e, al contempo, che la stessa sia superiore a venti milioni di lire. In via pregiudiziale, il Pubblico Ministero ha peraltro sollevato questione di legittimità costituzionale del suddetto articolo 2 della legge n. 898 del 1986, per contrasto con l'articolo 3, primo comma, della Costituzione, in ragione della incongrua diversità di trattamento che la norma impugnata riserva a coloro che indebitamente percepiscono aiuti comunitari per l'agricoltura mediante esposizione di dati falsi, rispetto agli autori del reato di truffa.

Il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto che l'eccezione fosse rilevante e non manifestamente infondata e ne ha quindi rimesso l'esame a questa Corte con ordinanza del 27 marzo 1993 (r.o. n. 272 del 1993).

Il giudice a quo osserva - richiamando al riguardo giurisprudenza di legittimità e di merito - che il reato previsto e punito dall'articolo 2 della legge n. 898 del 1986 presenta due elementi specializzanti, rispetto al reato di truffa di cui all'articolo 640 del codice penale, ed in particolare rispetto all'ipotesi di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'articolo 640 bis del codice penale: il primo e' collegato alla peculiarità degli artifici e raggiri, che debbono consistere nella produzione di una documentazione ideologicamente, ovvero, in determinati casi, materialmente falsa; il secondo e' invece riferito al soggetto passivo del reato, che, nella ipotesi speciale, e' rappresentato dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia. Si tratta palesemente di elementi che - secondo il giudice a quo - non valgono a diversificare la fattispecie speciale rispetto a quella generale sotto alcun profilo rilevante ai fini della valutazione della gravità del reato. Notevole e', invece, la diversità del trattamento che il legislatore ha previsto per la fattispecie speciale: in primo luogo, la punibilità dell'illecito e' connessa all'effettivo (e non anche al solo tentato) conseguimento delle indebite sovvenzioni; in secondo luogo e' previsto che l'indebita percezione sia penalmente rilevante soltanto quando essa sia superiore a venti milioni di lire e, al contempo, a un decimo del beneficio spettante, mentre, al di sotto di tali limiti, vi e' soltanto una sanzione amministrativa; in terzo luogo, le sanzioni penali previste sono inferiori a quelle comminate dall'articolo 640-bis del codice penale per coloro che commettono il reato di truffa al fine di ottenere "contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee".

La norma impugnata appare quindi fonte di una ingiustificata disciplina di favore per una settoriale categoria di truffatori e si pone pertanto in aperta violazione dei canoni di uguaglianza e ragionevolezza affermati nell'articolo 3 della Costituzione.

Con riferimento alle pronunzie di questa Corte che hanno affermato il principio di inammissibilità delle questioni di costituzionalità che incidano sulla sfera riservata alla discrezionalità del legislatore (nella quale sarebbe compresa la individuazione dei reati e la determinazione delle relative sanzioni), il giudice a quo ricorda il carattere primario e fondamentale della Costituzione, dalla quale, quindi, "bisogna partire non solo al fine dell'individuazione, nella scala gerarchica dei beni socialmente rilevanti, di quelli a cui presidio e' posta l'extrema ratio costituita dalla sanzione penale, ma anche per sostenere che a comportamenti i quali in maniera analoga ledano o mettano in pericolo beni giuridici di rilievo deve corrispondere una medesima reazione dell'ordinamento". Non e' quindi ammissibile che la disciplina penale tratti in maniera macroscopicamente disomogenea comportamenti che - a parte alcuni insignificanti elementi di...

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