Sentenza nº 27 da Constitutional Court (Italy), 10 Febbraio 1994

RelatoreRenato Granata
Data di Resoluzione10 Febbraio 1994
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 27

ANNO 1994

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 28, 29 e 36, comma 1, della legge 4 luglio 1967, n. 580 (Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari) promosso con ordinanza emessa il 7 luglio 1993 dal Pretore di Vicenza nei procedimenti civili riuniti vertenti tra la ditta Punto e Pasta ed il Comune di Vicenza iscritta al n. 642 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di costituzione della ditta Punto e Pasta nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 gennaio 1994 il Giudice relatore Renato Granata;

udito l'avvocato Luigi Manzi per la ditta Punto e Pasta e l'Avvocato dello Stato Ivo Braguglia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

l. Con atto di opposizione (ex art. 22 legge n. 689/81), la ditta Punto e Pasta di Carraro Emanuela impugnava l'ordinanza-ingiunzione del Sindaco di Vicenza, con la quale le era stata comminata la sanzione pecuniaria di lire 2.677.000 per la violazione (tra l'altro) degli artt.29 e 36 della legge 4 luglio 1967 n. 580 sul presupposto dell'accertato rinvenimento nei suoi locali di un prodotto che per forma, costituzione, modalità di conservazione corrispondeva ad una pasta alimentare, ma che ad un'analisi chimico-qualitativa presentava ceneri, cellulosa ed acidità superiori ai limiti consentiti per la pasta alimentare dall'art. 29 cit.

Nel corso di tale giudizio l'adito Pretore di Vicenza ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 41, comma 1, Cost., degli artt. 28, 29 e 36, comma 1, legge n.580/67 cit..

In particolare il Pretore rimettente - nel richiamare la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 14 luglio 1988, in causa 90/86, che ha dichiarato che l'estensione ai prodotti importati di un divieto di vendere pasta prodotta con...

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