Sentenza nº 27 da Constitutional Court (Italy), 10 Febbraio 1994
Relatore | Renato Granata |
Data di Resoluzione | 10 Febbraio 1994 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 27
ANNO 1994
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 28, 29 e 36, comma 1, della legge 4 luglio 1967, n. 580 (Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari) promosso con ordinanza emessa il 7 luglio 1993 dal Pretore di Vicenza nei procedimenti civili riuniti vertenti tra la ditta Punto e Pasta ed il Comune di Vicenza iscritta al n. 642 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di costituzione della ditta Punto e Pasta nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'11 gennaio 1994 il Giudice relatore Renato Granata;
udito l'avvocato Luigi Manzi per la ditta Punto e Pasta e l'Avvocato dello Stato Ivo Braguglia per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
l. Con atto di opposizione (ex art. 22 legge n. 689/81), la ditta Punto e Pasta di Carraro Emanuela impugnava l'ordinanza-ingiunzione del Sindaco di Vicenza, con la quale le era stata comminata la sanzione pecuniaria di lire 2.677.000 per la violazione (tra l'altro) degli artt.29 e 36 della legge 4 luglio 1967 n. 580 sul presupposto dell'accertato rinvenimento nei suoi locali di un prodotto che per forma, costituzione, modalità di conservazione corrispondeva ad una pasta alimentare, ma che ad un'analisi chimico-qualitativa presentava ceneri, cellulosa ed acidità superiori ai limiti consentiti per la pasta alimentare dall'art. 29 cit.
Nel corso di tale giudizio l'adito Pretore di Vicenza ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 41, comma 1, Cost., degli artt. 28, 29 e 36, comma 1, legge n.580/67 cit..
In particolare il Pretore rimettente - nel richiamare la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 14 luglio 1988, in causa 90/86, che ha dichiarato che l'estensione ai prodotti importati di un divieto di vendere pasta prodotta con...
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