Sentenza nº 99 da Constitutional Court (Italy), 24 Marzo 1994

RelatoreVincenzo Caianiello
Data di Resoluzione24 Marzo 1994
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 99

ANNO 1994

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37, terzo comma, del d.m. 8 luglio 1924 (Testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione degli spiriti), promosso con ordinanza emessa l'11 maggio 1993 dal Tribunale di Udine nel procedimento penale a carico di Blasutig Luciano, iscritta al n. 471 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1993.

Visti l'atto di costituzione di Blasutig Luciano nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 22 febbraio 1994 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

uditi l'avv. Massimo Luciani per Blasutig Luciano e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

l.- Il Tribunale di Udine ha sollevato, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, terzo comma, del decreto del Ministro per le Finanze dell'8 luglio 1924 recante l'approvazione del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione degli spiriti.

La questione è proposta nell'ambito di un giudizio penale instaurato nei confronti di persona imputata del reato di fabbricazione clandestina di spiriti; l'imputazione, originariamente ascritta per avere "fabbricato litri cinquanta di grappa utilizzando apparecchi non denunciati all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e dall'UTIF non verificati" è stata poi specificata all'udienza dal pubblico ministero - precisa il Tribunale rimettente - come "riferita alla fattispecie di cui al terzo comma dell'art. 37 [del citato d.m.], in relazione a quanto altresì previsto dal successivo art. 38", e dunque concerne l'ipotesi di rinvenimento di apparecchiature idonee alla distillazione e, contestualmente, di materie alcoliche, in assenza di denuncia all'UTIF.

  1. - Il Tribunale premette, quanto all'individuazione della norma incriminatrice avente forza di legge, che è necessario "fare riferimento al r.d. 30 gennaio 1896, n. 26 [art. 18], come recepito dall'art. 23 del testo unico delle leggi sugli spiriti approvato con r.d. 10 (recte: 16) settembre 1909, n.704 e riprodotto negli artt. 37 e 38" del già richiamato d.m.dell'8 luglio 1924.

  2. - Nel prospettare la questione, il Tribunale muove dalla considerazione secondo cui il disposto dell'art. 37, terzo comma, del d.m. 8 luglio 1924 presenta connotati di autonoma rilevanza penale, giacchè configura la condotta ivi prevista, di detenzione di apparecchiature atte alla distillazione e, congiuntamente, di materie alcoliche, come "prodromica" alla verificazione di altra - più grave - fattispecie, quale è quella di fabbricazione clandestina di spiriti, prevista nel primo comma dello stesso articolo 37.

    A questa "diversità dei beni giuridici tutelati" e comunque alla differente gravità delle accennate fattispecie corrisponde, tuttavia, un identico trattamento sanzionatorio;ma è proprio questo livellamento...

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