Sentenza nº 150 da Constitutional Court (Italy), 21 Aprile 1994

RelatoreFernando Santosuosso
Data di Resoluzione21 Aprile 1994
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 150

ANNO 1994

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Gabriele PESCATORE

Giudici

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 907 (recte: n. 903) (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), promosso con ordinanza emessa l'11 maggio 1993 dal Pretore di Genova nel procedimento civile vertente tra Demoro Maurizio e l'A.M.T. di Genova, iscritta al n. 349 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.27, prima serie speciale, dell'anno 1993.

Visto l'atto di costituzione dell'A.M.T. di Genova;

udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 1994 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;

udito l'avv. Sergio Medina per l'A.M.T. di Genova.

Ritenuto in fatto

  1. Nel giudizio promosso da Demoro Maurizio, dipendente dell'A.M.T.(Azienda Municipalizzata Trasporti) di Genova, con ricorso ex art. 700 c.p.c., con il quale il ricorrente chiedeva di essere ammesso, ai sensi dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, a fruire di un periodo di astensione facoltativa post-partum parzialmente retribuita (di cui all'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204) in alternativa alla moglie, esercente l'attività di commerciante, il Pretore di Genova, con ordinanza emessa l'11 maggio 1993, ha sollevato d'ufficio -in riferimento agli artt. 3, 29, secondo comma, 30, 31, secondo comma, e 37 della Costituzione- questione di legittimità costituzionale dell'art.7 della legge 9 dicembre 1977, n. 907 (recte, n.903) (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), nella parte in cui riconosce al padre lavoratore il diritto all'astensione facoltativa dal lavoro per sei mesi nel primo anno di vita del bambino soltanto nell'ipotesi in cui anche la madre sia lavoratrice subordinata e non anche nel caso in cui questa sia lavoratrice autonoma.

    Il giudice rimettente rileva che la disciplina vigente riconosce al padre lavoratore il diritto a godere di detta astensione facoltativa solo qualora entrambi i coniugi siano lavoratori subordinati, mentre la madre ne usufruisce in ogni caso, purchè svolga attività lavorativa subordinata.

    Il Pretore ritiene che la questione di legittimità costituzionale sia non manifestamente infondata.

    Infatti, sotto un primo profilo, ad avviso del giudice a quo, la disciplina attuale realizzerebbe una disparità di trattamento basata sul sesso, perchè consente alla madre coniugata con un lavoratore autonomo di usufruire di questo diritto, che è, invece, negato al padre coniugato con una lavoratrice autonoma, in contrasto con quanto affermato da questa Corte con la sentenza n. 179 del 1993.

    Inoltre, a parere del giudice rimettente, verrebbe sacrificato il superiore interesse del bambino, non potendo i genitori scegliere chi tra loro debba momentaneamente sospendere la propria attività lavorativa per...

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