Sentenza nº 169 da Constitutional Court (Italy), 05 Maggio 1994

RelatoreCesare Ruperto
Data di Resoluzione05 Maggio 1994
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 169

ANNO 1994

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, secondo, terzo e quarto comma, 7, terzo comma, 8 e 11 del disegno di legge n. 524-249-324-343-545, approvato dall'Assemblea Regionale Siciliana il 14 ottobre 1993 e avente per oggetto: "Provvedimenti per la prevenzione dell'abusivismo edilizio e per la destinazione delle costruzioni edilizie abusive esistenti"; nonchè dell'art. 25, settimo comma, della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, come introdotto con l'art. 11 del presente disegno di legge, promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 23 ottobre 1993, depositato in cancelleria il 29 successivo ed iscritto al n. 62 del registro ricorsi del 1993.

Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;

udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1994 il Giudice relatore Cesare Ruperto;

uditi l'Avvocato dello Stato Franco Favara, per il ricorrente, e gli avvocati Francesco GALGANO, Andrea SCUDERI e Giovanni LO BUE per la Regione.

Ritenuto in fatto

l. - Con ricorso del 23 ottobre 1993 il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha impugnato le seguenti norme della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 14 ottobre 1993 (disegno di legge n. 524-249-324- 343-545) recante "Provvedimenti per la prevenzione dell'abusivismo edilizio e per la destinazione delle costruzioni edilizie abusive esistenti":

- articoli 2 e 3 per violazione dell'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, in relazione ai limiti posti dall'art.14 lett. f) dello statuto speciale della Regione Sicilia nonchè degli articoli 3, 9 e 97 della Costituzione;

- articoli 4 e 5 per interferenza in materia penale e di diritto privato, per violazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in relazione ai limiti posti dall'articolo 14 lett. f) dello statuto speciale della Regione Sicilia, nonchè degli articoli 3, 5, 9 e 97 della Costituzione;

- articoli 6, 2o, 3o e 4o comma e 8 per violazione della legge n. 47 del 1985 in relazione ai limiti posti dall'art. 14 lett.f) dello statuto speciale nonchè degli articoli 3 e 97 della Costituzione;

- articolo 11, che introduce il 7o comma dell'art. 25 della legge regionale n. 71 del 1978, per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione.

  1. - Osserva preliminarmente il ricorrente che precipua finalità di detto provvedimento legislativo - nonostante lo stesso sia stato presentato come una complessa e rigorosa disciplina atta ad assicurare un efficace controllo sull'attività edilizia mediante la previsione di termini e di sanzioni a carico degli organi comunali inadempienti - è quella di venire incontro alle esigenze dei numerosissimi proprietari di immobili abusivamente edificati. La Regione, dimostratasi - secondo le affermazioni del ricorrente - incapace di governare con l'adozione di idonee misure preventive o repressive la ormai generalizzata situazione di dissesto urbanistico, è giunta alla determinazione di concedere il diritto di abitazione ai proprietari degli immobili abusivi, acquisiti al patrimonio indisponibile del Comune, previo pagamento di una indennità ragguagliata agli oneri di urbanizzazione previsti dalla vigente normativa.

    Quindi, prosegue il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, la normativa in questione appare come una sanatoria generalizzata e per alcuni versi abnorme.

    Inoltre, la Regione avrebbe operato al di là della propria competenza in materia urbanistica ed edilizia, la quale non consente di sovvertire la normativa statale di riferimento (particolarmente la legge n. 47 del 1985, che costituisce legge di riforma economico-sociale). Ed anche a voler riconoscere al legislatore siciliano la facoltà di de terminazione dei tipi e delle modalità delle sanzioni amministrative (nella fattispecie la confisca dell'immobile), la congruità della pena è, tuttavia, censurabile in sede di giudizio costituzionale, qualora le previsioni normative siano irragionevoli e possano condurre a "sperequazioni palesemente inique".

    Le norme in questione determinerebbero, pertanto, a favore dei cittadini dell'Isola, una irragionevole situazione di privilegio, che presenta uno sviluppo direttamente proporzionale all'inerzia degli amministratori siciliani e che si rivela determinante nella realizzazione di una situazione di abusivismo "diffuso" e non più "sparso", pervenuto a dimensioni tali da richiedere, a parere del ricorrente, un apposito intervento legislativo.

    Infatti le norme oggetto di censura, da tempo annunciate, non sembrano aver dissuaso la persistenza e prosecuzione di moduli comportamentali posti in essere in violazione della vigente normativa ed hanno legittimato il permanere dei comportamenti omissivi degli organi comunali, preposti alla vigilanza circa l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di demolizione, in attesa della ormai avvenuta approvazione definitiva della legge.

  2. - Il Commissario Straordinario per la Regione Siciliana sottolinea inoltre la scarsa intelligibilità della normativa, che induce a perplessità interpretative circa la concreta possibilità di individuare i soggetti e gli organi destinatari delle norme di favore, ed osserva quanto segue:

    - la disposizione contenuta nel 2o comma dell'art. 4, qualora fosse interpretata letteralmente potrebbe dare origine alla cessione del diritto di abitazione relativamente ad un'intera costruzione abusiva costituita anche da una pluralità di unità abitative;

    - ad ulteriore sostegno dell'ipotesi che la reale intenzione del legislatore siciliano non sia solo quella di consentire il perdurare del godimento dell'immobile a quei soggetti privi di altra soluzione abitativa, vi è l'intrinseca incongruità derivante dai termini stabiliti per essere ammessi ad usufruire del diritto di abitazione;

    - l'apparato normativo, così come delineato, può consentire la precostituzione di situazioni tali da configurare le condizioni previste per l'attribuzione del diritto ex art. 4: unico termine certo è, infatti, quello relativo all'ultimazione dell'immobile entro il 30 settembre 1993;

    - il legislatore siciliano, con l'art. 4, 1o comma, della legge in oggetto, pur prevedendo che i consigli comunali possano stabilire di applicare le norme previste dallo stesso articolo, dispone nella sostanza, l'acquisizione al patrimonio comunale di tutti gli immobili realizzati abusivamente senza valutare, caso per caso, se il manufatto contrasti o meno con gli interessi urbanistici e/o ambientali. Da tale norma, deriverebbe, quindi, la violazione dei princìpii costituzionali di cui agli artt. 5, 9 e 97 della Costituzione, dal momento che la stessa sembra far coincidere apoditticamente il "prevalente interesse pubblico" con il mantenimento del possesso della costruzione da parte del soggetto che ha violato la legge e dei suoi familiari, e, quindi, sostanzialmente, il perdurare di una situazione antigiuridica.

    Il ricorrente ritiene, pertanto, che la disposizione contenuta nell'art. 4, così come formulata, costituisca una strumentale interversione del titolo del possesso sul bene, finalizzato a garantire il perdurare dello status quo ante e, conseguentemente, esclude ogni intervento normativo atto a ripristinare la turbata legalità.

    La disciplina concernente la destinazione e l'uso dell'immobile realizzato abusivamente, inoltre, non sarebbe sussumibile sotto alcun paradigma normativo esistente nel vigente ordinamento giuridico. Infatti, i soggetti interessati all'applicazione dell'art. 4 beneficerebbero di un trattamento di particolare favore, avendo il legislatore regionale creato un'ipotesi di diritto reale di godimento su un bene formalmente confiscato al patrimonio indisponibile, avulso sia dalla disciplina civilistica che da quella pubblicistica.

  3. - Per quanto poi attiene alle previsioni di cui agli articoli 6, 2o, 3o, e 4o comma ed 8, il ricorrente ritiene che le stesse appaiano riconducibili piuttosto ad ipotesi di vera e propria sanatoria che non al c.d. abusivismo di necessità.

    L'applicazione di tali disposizioni consentirebbe di rendere legittima la condizione di immobili realizzati in difformità dalle vigenti norme edilizie, senza alcun onere per gli interessati nè alcun vantaggio per la collettività, peraltro lesa nella legittima aspettativa della tutela di un preordinato assetto urbanistico del territorio.

  4. - Parimenti, a parere del ricorrente, violerebbe il disposto degli artt. 3 e 97 della Costituzione, l'art. 11, che introduce il 7o comma dell'art. 25 della legge regionale n.71 del 1978, in materia di contributi a carico del bilancio regionale in favore dei comuni per la redazione degli strumenti urbanistici.

    La determinazione dei compensi spettanti ai progettisti per la redazione o la revisione dei piani urbanistici secondo parametri legislativamente determinati viene, infatti, demandata al regolamento emanato dal Presidente della Regione.

    Siffatta previsione autoritativa dell'onorario da corrispondere ai professionisti sarebbe in contrasto con la disposizione di cui all'art.

    5 del testo unico n. 143 del 1949 e violerebbe inoltre il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, precostituendo altresì fondamento e determinazioni non conformi al principio di buon andamento della P.A.

  5. - Anche le disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 vengono assoggettate a rilievi di carattere costituzionale, sotto il profilo del mancato rispetto dei princìpii di cui agli artt.3, 9 e 97 della Costituzione.

    Il ricorrente, premesso che la normativa in esame è...

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