Sentenza nº 209 da Constitutional Court (Italy), 12 Luglio 1994

RelatoreAntonio Baldassarre
Data di Resoluzione12 Luglio 1994
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 209

ANNO 1994

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione siciliana notificato il 30 dicembre 1993, depositato in Cancelleria il 3 gennaio 1994, per conflitto di attribuzione sorto a seguito delle note della Procura generale della Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana della Corte dei conti nn. 73801/3826 e 73801/3827 del 25 ottobre 1993, contenenti richieste di atti e documenti riguardanti l'attività interna dell'Assemblea regionale siciliana, ed iscritto al n. 1 del registro conflitti 1994.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 26 aprile 1994 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

uditi gli avvocati Giuseppe Fazio e Federico Sorrentino per la Regione siciliana e l'Avvocato dello Stato Ivo M.

Braguglia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato la Regione siciliana ha sollevato conflitto di attribuzione, per lesione delle competenze assegnate alla ricorrente dagli artt.4 e 20 dello Statuto speciale per la Regione siciliana (in connessione con gli artt. 13, 19 e 22 del regolamento interno dell'Assemblea regionale e con l'art. 74 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214), nei confronti della Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, avendo la Procura generale di quest'ultima inviato due note contenenti richieste di documenti e di atti riguardanti l'Assemblea regionale siciliana.

    Più precisamente, mentre con la nota del 25 ottobre 1993 (prot. n.73801/3826) la predetta Procura si è rivolta al Presidente della Commissione d'indagine sul sistema informativo automatizzato della Assemblea regionale chiedendo gli atti, i documenti e i processi verbali ritenuti fondamentali per l'attività di indagine della commissione, con la seconda nota, sempre del 25 ottobre 1993 (prot. n.73801/3827), la stessa procura si è rivolta al segretario generale dell'Assemblea regionale siciliana richiedendo: a) documenti riguardanti un referendario della predetta Assemblea, b) un prospetto dei contratti stipulati dalla stessa Assemblea in regime di trattativa privata, c) una relazione sui rapporti d'impiego o di servizio intercorrenti fra l'Assemblea medesima e soggetti reclutati ad personam e, poi, confermati definitivamente con concorsi interni o contratti a tempo indeterminato, d) le generalità del funzionario preposto al ruolo di economo nell'ultimo quinquennio, e) una sintesi espositiva dell'attività esecutiva della delibera n. 19 del 7 novembre 1989 del Consiglio di presidenza dell'Assemblea regionale siciliana.

    Sotto un primo profilo, posto che l'art. 4 dello Statuto speciale affida al regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana la determinazione delle disposizioni relative al funzionamento dell'organo legislativo regionale e posto che l'art. 13 di tale regolamento assegna la gestione dei fondi della predetta Assemblea alla responsabilità del Collegio dei questori, pur sotto la vigilanza del consiglio di presidenza e ferma restando l'approvazione definitiva della gestione dei fondi medesimi da parte del plenum dell'Assemblea stessa, le impugnate richieste di documenti rivolte dalla Corte dei conti costituirebbero una evidente interferenza con le competenze appena delineate e con l'autonomia statutariamente riconosciuta all'Assemblea regionale siciliana. In particolare, poi, considerato che la nota indicata per seconda rivela il chiaro intendimento di acquisire documenti al fine di valutare l'esistenza di un eventuale danno erariale, la ricorrente osserva che le relative richieste interferirebbero con i poteri determinati dall'art. 19 del regolamento interno, ai sensi del quale, in caso di danno erariale, il compito di dichiarare la responsabilità amministrativa del dipendente, di liquidare il danno e di intimare il pagamento della somma liquidata è affidato al ricordato collegio dei questori su richiesta del Presidente dell'Assemblea regionale. Quest'ultimo procedimento, precisa la ricorrente, sarebbe sostitutivo di qualsiasi altro procedimento vòlto ad accertare la responsabilità per danno...

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