Sentenza nº 224 da Constitutional Court (Italy)

RelatoreEnzo Cheli
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 224

ANNO 1994

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 15, primo, terzo e quarto comma, 47, secondo e terzo comma, 152, primo comma, e 159 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", promosso con ricorsi della Provincia autonoma di Bolzano, della Regione Sardegna, della Provincia autonoma di Trento e della Regione Trentino- Alto Adige, rispettivamente notificati il 30 e 29 settembre 1993, depositati in cancelleria il 4 e 5 novembre successivi ed iscritti ai nn. 67, 68, 69 e 70 del registro ricorsi 1993.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 aprile 1994 il Giudice relatore Enzo Cheli;

uditi gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano, Valerio Onida per la Provincia autonoma di Trento, Valerio Onida e Giandomenico Falcon per la Regione Trentino-Alto Adige e Sergio Panunzio per la Regione Sardegna e l'avvocato dello Stato Antonino Freni per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso in data 27 ottobre 1993 (n. 67 del 1993) la Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato, con riferimento all'art 11, primo e secondo comma, dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige e alle norme di attuazione in materia di ordinamento delle aziende di credito a carattere regionale, approvate con d.P.R. 26 marzo 1977, n.234, la questione di legittimità costituzionale degli artt.15, primo, terzo e quarto comma, e 159, terzo comma, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante il "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia".

    Nel ricorso si ricorda che ai sensi dell'art. 11, primo e secondo comma, dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige, alla Provincia autonoma di Bolzano spetta il potere di autorizzare l'apertura e il trasferimento di sportelli bancari di aziende di credito a carattere locale, provinciale e regionale, sentito il parere del Ministero del tesoro, nonchè il potere di esprimere parere ai fini dell'autorizzazione concessa dal Ministero del tesoro all'apertura e al trasferimento nella provincia di sportelli bancari delle altre aziende di credito. Si sottolinea, inoltre, che, in materia di ordinamento delle aziende di credito a carattere regionale, la norma di attuazione contenuta nell'art. 1 del d.P.R. n.234 del 1977 dispone che le attribuzioni delle amministrazioni statali in materia di ordinamento degli istituti di credito a carattere regionale sono esercitate, nell'ambito del proprio territorio, dalla Regione Trentino-Alto Adige "ad eccezione delle attribuzioni spettanti, ai sensi dell'art. 11 dello stesso decreto, alle Province di Trento e Bolzano".

    Ciò premesso, la Provincia ricorrente osserva che il decreto legislativo n. 385 del 1993 ha introdotto a favore della Banca d'Italia una serie di competenze e poteri che risulterebbero lesivi delle richiamate norme statutarie. In particolare, l'art. 15, primo comma, del decreto impugnato prevede che le banche italiane possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari, riservando alla Banca d'Italia il solo potere di vietare lo stabilimento di una nuova succursale per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative e della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della banca, mentre l'art. 159 dispone che le norme dell'art. 15 "sono inderogabili e prevalgono sulle contrarie disposizioni già emanate".

    Secondo la ricorrente, tali norme priverebbero la Provincia autonoma di Bolzano delle competenze previste dallo Statuto e dalle norme di attuazione, dal momento che le disposizioni impugnate trovano applicazione in tutto il territorio dello Stato italiano, mentre nel decreto legislativo n. 385 manca ogni accenno alla riserva di legge costituzionale che assegna una specifica competenza alla Provincia medesima.

    Nel ricorso si osserva che l'incostituzionalità denunciata riguarda diversi profili, riferiti all'art. 11 dello Statuto speciale.

    Innanzitutto, dagli artt. 15 e 159 discenderebbe la completa soppressione del potere spettante alla Provincia di autorizzazione all'apertura e al trasferimento di sportelli bancari di aziende di credito a carattere locale, provinciale e regionale. In secondo luogo, risulterebbe violato il diritto della Provincia a esprimere il proprio parere prima che il Ministero del tesoro autorizzi l'apertura o il trasferimento nella provincia di sportelli di aziende di credito non locali, provinciali e regionali.

    Nel ricorso si afferma, infine, che il vizio di incostituzionalità investirebbe anche i commi terzo e quarto dell'art. 15, che disciplinano il diritto di stabilire succursali nel territorio della Repubblica italiana da parte di banche comunitarie ed extracomunitarie, attribuendo i controlli relativi alla Banca d'Italia e alla CONSOB: anche queste disposizioni sarebbero in contrasto con l'art. 11 dello Statuto speciale nella parte in cui, escludendo il potere autorizzatorio del Ministero, sottraggono alla Provincia il diritto di essere sentita dal Ministero del tesoro e di dare il preventivo parere all'autorizzazione all'apertura e al trasferimento nel territorio provinciale di sportelli bancari di tali aziende di credito.

  2. - Con ricorso in data 29 ottobre 1993 (n. 69 del 1993) anche la Provincia autonoma di Trento ha impugnato, in riferimento all'art.11 dello Statuto speciale, gli artt.15, primo comma, e 159, terzo comma, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.

    La Provincia rileva che la disciplina prevista dall'art. 15, primo comma, nel riservare alla sola Banca d'Italia i poteri di intervento sulle succursali delle banche, anche di interesse regionale, su tutto il territorio nazionale, non menziona più alcun potere delle Province autonome in materia. Secondo la ricorrente, nonostante che l'art.159 del testo unico in questione presupponga ancora che alle Regioni a statuto speciale siano attribuite competenze in materia di credito, dal complesso della nuova disciplina non risulterebbe più alcuna potestà della Provincia in tema di apertura di succursali delle banche nel territorio provinciale: da qui la violazione dell'art. 11 dello Statuto speciale.

    Nè, secondo la Provincia, varrebbe osservare che la nuova normativa, avendo abolito l'autorizzazione all'apertura o al trasferimento di sportelli, non potrebbe essere vincolata dalle norme statutarie, dal momento che l'art. 15, primo comma, del testo unico attribuisce pur sempre alla Banca d'Italia il potere di vietare lo stabilimento di una nuova succursale. Di conseguenza, sempre ad avviso della ricorrente, le potestà attribuite alla Provincia dall'art.11 dello Statuto dovrebbero oggi intendersi riferite quanto meno al potere di vietare lo stabilimento delle nuove succursali.

    Con riferimento all'ammissibilità del ricorso, la Provincia di Trento rileva che il testo unico impugnato presenta carattere "innovativo" e come tale rinnova la lesione dell'autonomia provinciale già operata con il precedente decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481 (attuativo della direttiva CEE n.89/646), legittimando il presente giudizio.

  3. - Con ricorso in data 25 ottobre 1993 (n. 70 del 1993) la Regione Trentino-Alto Adige ha sollevato, in riferimento all'art. 5, n. 3, e 16, primo comma, dello Statuto speciale, così come attuato dagli artt. 1 e 3, primo, secondo e terzo comma, del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234, nonchè all'art. 107, primo comma, dello Statuto medesimo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 159 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.

    La Regione, dopo aver richiamato la propria potestà legislativa e amministrativa in materia di ordinamento degli enti di credito fondiario e agrario, delle casse di risparmio e di quelle rurali, nonchè delle aziende di credito a carattere regionale, rileva che in tale materia, ai sensi dell'art.1, terzo comma, del d.P.R. n. 234 del 1977, risulta riservata alla competenza statale solo la disciplina relativa alla raccolta del risparmio, all'esercizio del credito ed alla vigilanza sugli istituti di credito. In particolare, la Regione ricorda le proprie competenze in ordine all'emanazione di una serie di provvedimenti relativi ad enti e aziende di credito a carattere regionale, competenze elencate nell'art. 3, primo comma, del d.P.R. n. 234, per rilevare che la norma impugnata sarebbe tale da configurare una invasione dell'autonomia regionale avendo esteso i poteri di vigilanza spettanti alla Banca d'Italia fino ad assorbire anche i poteri regionali previsti dal citato articolo.

    Tale assunto troverebbe conferma nel secondo comma dell'art. 159 del testo unico che, attribuendo alla Banca d'Italia il potere di esprimere parere vincolante in ordine a una serie di provvedimenti di competenza regionale, svuoterebbe di ogni contenuto sostanziale la stessa competenza.

    Nè si potrebbe sostenere, sempre ad avviso della Regione, che le valutazioni concernenti la vigilanza, in quanto eminentemente tecniche, sarebbero insuscettibili di essere compiute dagli organi regionali, dal momento che l'art. 9, primo comma, del decreto impugnato prevede avverso i provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia nell'esercizio dei poteri di vigilanza il reclamo ad un organo politico-governativo quale il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

    Nel ricorso si rileva anche che il contrasto con le norme di attuazione dello Statuto risulta ancora più evidente ove si consideri che l'art...

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