Sentenza nº 310 da Constitutional Court (Italy), 15 Luglio 1994

RelatoreFernando Santosuosso
Data di Resoluzione15 Luglio 1994
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 310

ANNO 1994

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 25 giugno 1993 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Ghelia Maria e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 472 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1993.

Visti gli atti di costituzione di Ghelia Maria e l'I.N.A.I.L., nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1994 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;

uditi l'avv. Vittorio Lai per l'I.N.A.I.L. e l'Avvocato dello Stato Mario Imponente per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. Nel corso di un procedimento promosso da Ghelia Maria, in cui la ricorrente, istruttrice subacquea presso il "Centro Pesciolino Sub" di Caprioli, chiedeva la condanna dell'INAIL alla corresponsione della rendita per l'infortunio alla stessa occorso a seguito di baritrauma midollare, evento verificatosi nello svolgimento dell'attività di cui sopra, il Pretore di Torino, con ordinanza emessa il 25 giugno 1993, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui non include nell'elenco delle persone assicurate i lavoratori autonomi che esercitino una delle attività indicate nell'art.1 dello stesso d.P.R.

    Sostiene il giudice a quo che trattasi nella specie di lavoratrice sicuramente definibile autonoma, essendo la stessa unica titolare della scuola nella quale svolgeva altresì la funzione di istruttrice: nè è possibile ricomprendere detta fattispecie tra gli "insegnanti (...) delle scuole e di istituti di istruzione (...) e gli addetti alle esperienza ed esercitazioni tecnico pratiche o di lavoro", in quanto l'attività di insegnamento di cui trattasi è finalizzata "non già alla acculturazione e alla valorizzazione professionale, ma al diletto, come nelle ipotesi di attività sportive".

    Precisa inoltre il giudice rimettente che l'infortunio è sicuramente occorso nell'ambito della attività professionale della ricorrente (donde la non controversa rilevanza della questione di legittimità costituzionale), mentre l'esclusione della tutela assicurativa predisposta dal testo unico richiamato va rilevata in base al disposto dell'art. 4 del medesimo testo unico.

    Benchè questa Corte -rileva il giudice rimettente- si sia già pronunciata in ordine all'esclusione dall'area di tutela in oggetto di determinate categorie di lavoratori (soci di cooperative agricole e commercianti), la questione in esame appare non manifestamente infondata, in base alla irrazionale disparità di trattamento che verrebbe a configurarsi tra i lavoratori autonomi tout court ed i soci delle società, di cui al punto 7 dello stesso art. 4, che...

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