Sentenza nº 355 da Constitutional Court (Italy), 27 Luglio 1994

RelatoreFrancesco Guizzi
Data di Resoluzione27 Luglio 1994
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 355

ANNO 1994

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE giudice

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 12, commi 5 e 9, e 16, comma 17, della legge 24 dicembre 1993, n.537, recante: "Interventi correttivi di finanza pubblica" promossi con ricorsi della Provincia autonoma di Bolzano e Trento, notificati il 27 gennaio 1994, depositati in cancelleria il 1o e 7 febbraio successivi ed iscritti ai nn. 4 e 12 del registro ricorsi 1994.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 maggio 1994 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

uditi gli avvocati Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano e Valerio Onida per la Provincia autonoma di Trento e l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. La Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato, con ricorso in via principale, per violazione delle competenze provinciali di cui agli artt. 3 terzo comma, 8 primo comma, 9 primo comma, 16 primo comma, 75 e 78 (come modificati dalla legge 30 novembre 1989, n. 386), 104 primo comma, e 107 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige e relative norme di attuazione (in particolare, art. 10, comma 6, decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268), questione di legittimità dell'art. 12, commi 5 e 9, e dell'art. 16, comma 17, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica).

    L'art. 78 dello Statuto prevede la devoluzione alla Provincia di una quota (non superiore a quattro decimi) del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, relativa all'importazione, riscossa nel territorio regionale: in una determinazione stabilita annualmente con accordo fra il Governo e il Presidente della Giunta provinciale che tiene conto delle spese per gli interventi generali dello Stato disposti nella restante parte del territorio nazionale negli stessi settori di competenza della Provincia. La disciplina anzidetta è integrata dall'art.10 del citato decreto n. 268 del 1992, ove si prevede che, qualora non sia raggiunto l'accordo, la quota è devoluta alla Provincia nella misura concordata per l'esercizio precedente, salva la decisione definitiva del Parlamento.

    La Provincia impugna l'art. 12, comma 5, della legge n.537 del 1993, ritenendolo lesivo dell'autonomia finanziaria e delle competenze che le sono riconosciute dalle norme indicate. In contrasto con il citato art. 10, comma 6, del decreto n. 268, il comma 5 stabilisce che le quote variabili per gli anni 1990, 1991, 1992 siano trasferite con notevole ritardo; e nell'ipotesi di mancato accordo ex art.78 Statuto dispone, altresì, che si possa erogare l'anticipazione solo per e sulla base di . La disposizione impugnata non dà certezza nè dell'an, nè del quantum dell'anticipazione sulla quota definitiva, e deroga alla normativa di attuazione statutaria; sotto tale profilo, essa è illegittima anche per violazione dell'art. 107 dello Statuto: le norme di attuazione statutaria della Regione Trentino-Alto Adige sono infatti dotate di particolare valore, che ne impedisce l'abrogazione, o la deroga, da parte di atti legislativi adottati con diverso procedimento (sent. n. 40 del 1992 di questa Corte).

    1.2. La Provincia impugna, poi, l'art. 12, comma 9, primo periodo, della legge n. 537 del 1993, per violazione delle norme statutarie e di attuazione citate, e degli articoli 10 e 12 del decreto legislativo n. 268 del 1992 e dell'art. 3 della Costituzione. Essa osserva, in proposito, che tale disposizione riduce l'assegnazione di parte corrente del fondo sanitario nazionale nonchè i contributi sanitari spettanti alla Provincia, e ciò determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento, giacchè deve essere assicurata a tutte le Regioni uniformità di finanziamento delle prestazioni di assistenza igienico-sanitaria e ospedaliera.

    Insieme con l'art. 3 della Costituzione, sarebbe violato il principio dell'autonomia finanziaria della Provincia, in materia di sanità (art. 9, n. 10; art. 16; titolo VI, Statuto) e nelle altre materie di propria competenza, per la sottrazione di risorse finanziarie che altrimenti sarebbero state destinate a settori diversi dalla sanità.

    La disposizione impugnata consolida, in danno della ricorrente, la riduzione del finanziamento della spesa sanitaria di cui all'art. 8, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che questa Corte ha ritenuto non illegittima (sent. n. 357 del 1993), solo perchè assistita da caratteri di urgenza e transitorietà; giustificazione che non vi sarebbe nel caso presente. La Provincia aggiunge che tagli ai trasferimenti finanziari, richiesti da eventuali difficoltà di bilancio dello Stato, si sarebbero dovuti effettuare, in ipotesi, secondo la procedura di determinazione della ex art. 78 Statuto, ovvero mediante una modifica della disciplina della finanza provinciale stabilita dallo Statuto e dalle norme di attuazione, secondo l'iter di cui agli artt. 104 e 107 dello Statuto. Al contrario, la disposizione impugnata si pone in contrasto con l'accordo raggiunto in dette procedure.

    1.3. La Provincia impugna anche il secondo periodo del comma 9 dell'art.12, per violazione delle competenze di cui agli artt. 3 terzo comma, 4 primo comma, 5 primo comma, 8 primo comma n. 29, 9 primo comma n. 10, 16 primo comma, dello Statuto speciale, e delle relative norme di attuazione.

    Dopo aver richiamato le proprie competenze in materia di addestramento e formazione professionale (di tipo esclusivo) e in materia di igiene e sanità (di tipo concorrente), sottolinea che in base al decreto legislativo n. 267 del 1992 le inseriscono potestà legislative e amministrative attinenti al funzionamento, e alla gestione, delle istituzioni e degli enti sanitari. La Provincia di Bolzano è quindi autorizzata a organizzare corsi di studio per la formazione richiesta da specifiche aree professionali (art. 3 del decreto n. 267 del 1992, che ha integrato l'art. 5 del d.P.R. 1o novembre 1973, n. 689), e questa Corte ha riconosciuto, con la sent. n. 316 del 1993, la sua competenza anche per i corsi di formazione specifica in medicina genera le.

    Ora, rileva la ricorrente...

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