Sentenza nº 406 da Constitutional Court (Italy), 28 Novembre 1994
Relatore | Fernando Santosuosso |
Data di Resoluzione | 28 Novembre 1994 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 406
ANNO 1994
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria e sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria, per la nuzialità e la natalità), come modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, promosso con ordinanza emessa l'8 febbraio 1994 dal Pretore di Salerno nel procedimento civile vertente tra Centore Bruno e l'I.N.P.S., iscritta al n. 173 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.15, prima serie speciale, dell'anno 1994.
Visti gli atti di costituzione di Centore Bruno e dell'I.N.P.S., nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 25 ottobre 1994 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;
uditi l'avv. Carlo De Angelis per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il _Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
-
- Nel corso di un giudizio civile promosso da tale Bruno Centore dopo che l'I.N.P.S. aveva interrotto l'erogazione delle pensioni di reversibilità di cui era titolare per aver egli completato il periodo di corso legale degli studi universitari, il Pretore di Salerno, con ordinanza emessa l'8 febbraio 1994, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.13, terzo comma, del regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636, come modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 nella parte in cui non prevede anche per lo studente universitario "fuori corso", avendo egli completato il corso legale degli studi, lo slittamento fino al 26o anno di età del diritto alla pensione di reversibilità.
Osserva il giudice a quo che la norma impugnata, con il prevedere la corresponsione della pensione di reversibilità ai figli superstiti a carico del genitore al momento del decesso fino "a 21...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA