Sentenza nº 406 da Constitutional Court (Italy), 28 Novembre 1994

RelatoreFernando Santosuosso
Data di Resoluzione28 Novembre 1994
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 406

ANNO 1994

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria e sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria, per la nuzialità e la natalità), come modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, promosso con ordinanza emessa l'8 febbraio 1994 dal Pretore di Salerno nel procedimento civile vertente tra Centore Bruno e l'I.N.P.S., iscritta al n. 173 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.15, prima serie speciale, dell'anno 1994.

Visti gli atti di costituzione di Centore Bruno e dell'I.N.P.S., nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 25 ottobre 1994 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;

uditi l'avv. Carlo De Angelis per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il _Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso di un giudizio civile promosso da tale Bruno Centore dopo che l'I.N.P.S. aveva interrotto l'erogazione delle pensioni di reversibilità di cui era titolare per aver egli completato il periodo di corso legale degli studi universitari, il Pretore di Salerno, con ordinanza emessa l'8 febbraio 1994, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.13, terzo comma, del regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636, come modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 nella parte in cui non prevede anche per lo studente universitario "fuori corso", avendo egli completato il corso legale degli studi, lo slittamento fino al 26o anno di età del diritto alla pensione di reversibilità.

    Osserva il giudice a quo che la norma impugnata, con il prevedere la corresponsione della pensione di reversibilità ai figli superstiti a carico del genitore al momento del decesso fino "a 21...

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