Sentenza nº 420 da Constitutional Court (Italy), 07 Dicembre 1994

RelatoreRenato Granata
Data di Resoluzione07 Dicembre 1994
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 420

ANNO 1994

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3, undicesimo comma, 15, 16, 17, 19 e segg., 34 e 37 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) e del combinato disposto degli artt. 1 , primo e terzo comma, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 323 (Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva), convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 1993, n.422, e 15, quarto comma, e 8, settimo comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), promossi con n. 3 ordinanze emesse il 21 dicembre 1993 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi proposti da Beta Television s.p.a., T.V. Internazionale s.p.a. e SIT - Teleservice 1975 s.r.l. contro il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni ed altri, iscritte ai nn.255, 276 e 310 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 20, 21 e 23, prima serie speciale, dell'anno 1994.

Visti gli atti di costituzione della s.p.a. T.V. Internazionale, della s.p.a. Beta Television, della s.r.l. SIT - Teleservice 1975, della s.p.a. R.T.I. - Reti Televisive Italiane, della s.p.a. Prima T.V. ed altre, nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e del CODACONS ed altri;

udito nell'udienza pubblica dell'8 novembre 1994 il Giudice relatore Renato Granata;

uditi gli avvocati Alessandro Pace per la s.p.a. T.V. Internazionale, Carlo Vichi e Franco Ravenni per la s.p.a. Beta Television, Natale Giallongo per la s.r.l. SIT - Teleservice 1975, Aldo Bonomo, Franco G. Scoca e Giovanni Motzo per la R.T.I. - Reti Televisive Italiane, Carlo Mezzanotte per la s.p.a. Prima T.V. ed altre, Carlo Rienzi per il CODACONS ed altri e l'Avvocato dello Stato Gian Paolo Polizzi per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

  1. La società TV Internazionale - avendo partecipato al procedimento per il rilascio della concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, di cui all'art. 16 della legge 6 agosto 1990 n. 223 ed essendo stata collocata al 6o posto della graduatoria e quindi in posizione che ancorchè utile per il rilascio della concessione (posto che il Piano per l'assegnazione delle frequenze, approvato con D.P.R. 20 gennaio 1992, indica in 9 le reti televisive nazionali concedibili ai privati) aveva tuttavia comportato l'assegnazione di una rete con copertura inferiore a quella assegnata ad altre emittenti televisive nazionali, nonchè l'assegnazione di frequenze di più ridotta illuminazione rispetto alla precedente copertura - chiedeva con ricorso al T.A.R. Lazio l'annullamento: a) del D.M. 13 agosto 1992, col quale il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ha approvato la graduatoria dei soggetti richiedenti il rilascio di concessione per l'emittenza televisiva nazionale nonchè l'elenco degli aventi titolo alla concessione; b) dell'allegato A e dell'art. 8, comma 1, del D.M. 13 agosto 1992 (di autorizzazione della stessa ex art. 38 legge 14 aprile 1975 n.103); c) del Piano nazionale di assegnazione del le radiofrequenze per la radiodiffusione televisiva, approvato con D.P.R. 20 gennaio 1992.

    Nel corso di tale giudizio il T.A.R. adito ha sollevato (con ordinanza del 21 dicembre 1993) questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 11, e 15, comma 4, della cit. legge 223/90 e dell'art. 1, comma 1 e 3, decreto legge 323/93, convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 1993 n. 422, nel combinato disposto con l'art. 15, comma 4, e l'art. 8, comma 7, della legge 223/90, in riferimento a plurimi parametri e sotto vari profili.

  2. Osserva preliminarmente il T.A.R. rimettente che nelle more del giudizio è entrato in vigore il decreto legge 27 agosto 1993 n. 323, convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 1993 n. 422, recante alcune disposizioni direttamente incidenti sulla materia oggetto della controversia. In particolare l'art. 1, comma 3, secondo il quale, fino alla data di entrata in vigore di una nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e dell'editoria, i titolari di concessioni rilasciate ai sensi dell'art. 16 legge 223/90 o di autorizzazione ex art.38 legge 103/75 proseguono l'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito nazionale con gli impianti e i connessi collegamenti di tele comunicazione censiti ai sensi dell'art. 32 legge 223/90. Tale disciplina sopravvenuta incide direttamente sull'interesse dedotto in giudizio dalla ricorrente, nel senso che la legificazione dell'elenco di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 13 agosto 1992 impedirebbe all'autorità amministrativa, nel caso di annullamento giurisdizionale del provvedimento impugnato, di rinnovare l'atto nel senso auspicato dalla società T.V. Internazionale donde la sopravvenuta carenza di interesse: ciò ovviamente nei limiti in cui le nuove norme siano conforme a Costituzione. Tuttavia l'interesse residua nei limiti in cui sussiste il dubbio, non manifestamente infondato, dell'illegittimità costituzionale sia della nuova normativa (che consentendo la prosecuzione dello stato di fatto perpetuerebbe l'attuale situazione di svantaggio denunciata dalla ricorrente), sia della precedente normativa (perchè l'eventuale illegittimità costituzionale delle citate disposizioni della legge 223/90 inficierebbe la legittimità costituzionale del decreto legge 323/93, che ha inteso sanare ex post i vizi degli atti amministrativi impugnati).

  3. Nel merito il T.A.R. innanzi tutto denuncia l'illegittimità dell'art. 3, comma 11, della legge 223/90, per contrasto con gli artt. 3, 21, 41, 97 Cost., nella parte in cui consente all'Amministrazione di pianificare le reti nazionali in maniera tale da creare disparità di trattamento tra concessionari quanto alla copertura del territorio e alla dislocazione degli impianti nei punti commercialmente più interessanti.

    In tanto la disciplina > contemplata dalla normativa censurata ed incentrata sul numero di reti nazionali assentibili al medesimo soggetto può dirsi idonea in quanto queste ultime presentino caratteri omogenei, quanto a capacità di diffondere il messaggio tele visivo in termini commerciali e sociali.

  4. Il T.A.R. rimettente censura poi l'art. 15, comma 4, della legge 223/90, per contrasto con gli artt. 3, 21, 41, Cost., nella parte in cui consente ad uno stesso soggetto di essere titolare di tre concessioni nazionali televisive. In particolare il T.A.R. dubita dell'idoneità di tale disciplina > perchè essa, per com'è configurata, non impedisce l'insorgere di una situazione di oligopolio. Infatti consente ad un unico soggetto di ottenere tre concessioni nazionali col limite del 25% delle reti nazionali previste dal piano di assegnazione delle frequenze; quindi può accadere, come in effetti è accaduto, che un unico soggetto, su nove reti disponibili per i privati, divenga titolare delle tre concessioni aventi maggiore illuminazione, non senza considerare la possibilità di partecipare (in posizione minoritaria) ad altre società titolari concessioni, disponendo così di una potenzialità di diffusione del messaggio televisivo su scala nazionale che nessun altro soggetto pubblico o privato oggi possiede.

  5. Infine il T.A.R. rimettente solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1 e 3, decreto legge 323/93, nel combinato disposto con l'art. 15, comma 4, e l'art. 8, comma 7, della legge 223/90, per contrasto con gli artt. 3, 21, 41 e 97 Cost., nella parte in cui, consentendo la prosecuzione dell'esercizio dei preesistenti impianti per almeno due anni, non adotta alcuna misura idonea a salvaguardare il pluralismo nel settore televisivo nazionale. Ed invero - spiega l'ordinanza - l'attuale situazione di fatto, che la norma tende a perpetuare, è caratterizzata, come d'altronde è pacifico tra le parti, dalla posizione dominante di un solo soggetto, che dispone delle reti nazionali aventi maggiore illuminazione e capacità di diffusione del messaggio televisivo nazionale.

    Nè il vizio può dirsi insussistente per il dichiarato carattere provvisorio della disciplina censurata, che appunto dovrebbe applicarsi fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e dell'editoria, sia perchè non esiste nella Costituzione una norma che consenta di derogare alle disposizioni in essa contenute nel caso di discipline provvisorie, sia soprattutto perchè, nel caso di specie, la continua reiterazione di norme provvisorie tende di fatto a consolidare e perpetuare una situazione nata dall'occupazione spontanea dell'etere da parte dei privati.

  6. é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, limitandosi a chiedere che le questioni di costituzionalità siano dichiarate inammissibili od infondate.

    Ha poi svolto con successiva memoria una più articolata difesa.

    Quanto alla censura degli art. 16, comma 17, e 34 della legge 6 agosto 1990 n. 223 l'Avvocatura richiama essenzialmente la sentenza n.112 del 1993 di questa Corte che ha affermato che si tratta di requisiti che, oltre ad essere oggettivi, sono predeterminati dalla legge in modo tale da delimitare e circoscrivere i poteri amministrativi sull'accesso dei privati nel sistema radiotelevisivo a parametri prefissati dalla legge, e non già lasciati alla scelta dell'Amministrazione medesima.

    Quanto alla censura dell'art. 15, comma 4, legge 223/90, unitamente ai successivi...

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