Sentenza nº 437 da Constitutional Court (Italy)

RelatoreMassimo Vari
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 437

ANNO 1994

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 5, 6 e 7 della legge regionale approvata il 20 gennaio 1994 recante "Modifica del termine per l'adozione degli statuti e dei regolamenti di contabilità dei comuni. Proroga di termini in materia urbanistica, per la costituzione delle province regionali e per l'efficacia delle graduatorie concorsuali.

Interventi in materia di formazione professionale e di cooperazione" e degli artt. 1, 2, 6 e 7 della legge regionale approvata il 4 marzo 1994 recante "Proroga del termine per l'efficacia delle graduatorie concorsuali.

Interventi in materia di formazione professionale e di cooperazione ed abrogazione di norme. Modifiche alla legge regionale 1o settembre 1993, n.25. Disposizioni in materia di personale", promossi con ricorsi del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificati il 29 gennaio ed il 12 marzo 1994, depositati in cancelleria l'8 febbraio ed il 21 marzo successivi ed iscritti ai nn. 13 e 30 del registro ricorsi 1994.

Visti gli atti di costituzione della Regione siciliana;

udito nell'udienza pubblica dell'11 ottobre 1994 il Giudice relatore Massimo Vari;

uditi l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il ricorrente, e gli avvocati Giovanni Lo Bue e Laura Ingargiola per la Regione.

Ritenuto in fatto

  1. Con il primo dei ricorsi in epigrafe, regolarmente notificato e depositato, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, 6 e 7 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 20 gennaio 1994 (Modifica del termine per l'adozione degli statuti e dei regolamenti di contabilità dei comuni. Proroga dei termini in materia urbanistica, per la costituzione delle province regionali e per l'efficacia delle graduatorie concorsuali. Interventi in materia di formazione professionale e di cooperazione), per contrasto con gli artt. 3, 81 e 97 della Costituzione, nonchè con gli artt. 17 e 19 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n.546, e con l'art. 2, lettere t) ed u), della legge 23 ottobre 1992, n.421.

  2. - Viene denunciato, anzitutto, l'art. 5 che -riproducendo con difformità puramente lessicali (36 mesi anzichè tre anni) e con l'esclusione della amministrazione regionale, il disposto dell'art. 7 della legge regionale n. 11 del 1991, in tema di proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici- avrebbe introdotto una disciplina a regime, in contrasto, oltre che con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, con i principi della legislazione statale sopravvenuta sulle assunzioni obbligatorie che, in materia di esclusiva spettanza del legislatore nazionale, avrebbe abrogato il citato art. 7 della legge regionale n. 11 del 1991.

    A tal fine il ricorso richiama gli artt. 36 e 42 del decreto legislativo n. 29 del 1993, nonchè l'art. 19 del successivo decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, rilevando che la disciplina delle assunzioni di appartenenti a categorie protette è stata interamente innovata da dette disposizioni "per quanto attiene specificamente all'istituto della chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento". Inoltre, la disposizione censurata nel far riferimento, al comma 2, alla utilizzazione, per quattro anni, delle graduatorie concorsuali, ai fini della "copertura dei posti vacanti e disponibili riservati" dell'amministrazione regionale, comporterebbe una lesione delle aspettative di altri riservatari che non hanno partecipato ai concorsi medesimi.

    Rilevato che la difformità dalla legislazione nazionale sarebbe resa ancora più evidente dalla variazione dei criteri di reclutamento introdotta dal comma 3 dell'art.24 della legge n. 67 del 1988 e dall'art. 2, lettera u), della legge n.421 del 1992, basati esclusivamente sulla preminenza del grado di mutilazione ed invalidità, il ricorso osserva, poi, che la disposizione in esame, prevedendo la possibilità di immettere in servizio candidati giudicati idonei in un concorso concluso ormai da tre o quattro anni, non appare ragionevole, nè ispirata a criteri di buona amministrazione, anche se il legislatore siciliano gode di competenza esclusiva, in materia di stato giuridico ed economico del proprio personale. Ad avviso del ricorrente la disposizione sulla durata quadriennale delle graduatorie, mentre disattende l'invito del legislatore nazionale (art. 2, lettera t, della legge n. 421 del 1992) a regolare globalmente le procedure concorsuali di accesso all'amministrazione pubblica, nonchè la tendenza alla abbreviazione del termine di validità delle graduatorie (art. 3, comma 22, della legge n. 537 del 1993), si porrebbe in contrasto, sotto il profilo della disparità di trattamento, con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

    Atteso, infine, che logico presupposto della disposizione oggetto di ricorso è costituito dall'art. 7 della legge n. 11 del 1991, "che rimarrebbe in vigore in caso di accoglimento del ricorso commissariale", se ne chiede la declaratoria di illegittimità ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953.

    In contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione si porrebbe anche l'art. 6 della legge, nel prevedere l'erogazione a carico della finanza regionale delle retribuzioni ad unità di personale di enti privati convenzionati con la Regione per lo svolgimento di corsi di formazione professionale, anche indipendentemente dalla effettiva prestazione lavorativa ed in assenza di una, seppur ipotetica, possibilità di rivalsa nei confronti degli enti datori di lavoro inadempienti. La disposizione, oltre ad apparire priva di qualsiasi finalità pubblica, urterebbe contro il principio di buon andamento e contro quello di uniformità di trattamento, in assenza di analoghe misure assistenziali nella legislazione nazionale di riferimento.

    La stessa si porrebbe, inoltre, in contrasto con l'art. 81, quarto comma, della Costituzione, per la mancata quantificazione in via legislativa della spesa e il mancato riferimento alle risorse erariali con cui provvedere.

    Infine, anche l'art. 7 si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione perchè, nel disciplinare il pensionamento anticipato del personale delle cooperative agricole e delle cantine sociali, conferirebbe benefici non previsti dalla legislazione nazionale in materia di assistenza ai lavoratori, attribuendo ingiustificati privilegi ai destinatari.

  3. - Nel giudizio di fronte alla Corte si è costituita la Regione siciliana, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate.

    In particolare, l'art. 5, nel prorogare le graduatorie concorsuali, intenderebbe riferirsi all'accesso ai posti per qualifiche professionali e livelli superiori al quarto, senza pertanto porsi in contrasto con le richiamate norme del decreto legislativo n.29 del 1993; nè si avrebbe una lesione degli interessi delle categorie protette, in quanto le graduatorie sarebbero formate in osservanza dei criteri posti dall'art. 24, comma 3, della legge n. 67 del 1988.

    La ultrattività delle graduatorie concorsuali regionali, disposta dal comma 2, non sarebbe illegittima in sè, mentre la censura attinente alla durata quadriennale atterrebbe al merito delle scelte legislative, in materia di esclusiva competenza regionale.

    Infondate sarebbero anche le censure avverso l'art. 6 del disegno di legge, non sussistendo nè arbitrarietà nè manifesta irragionevolezza della legge impugnata, poichè la norma si inserisce nel quadro tracciato dalla legge regionale n. 25 del 1993, con la quale è già stata garantita la continuità lavorativa del personale addetto alla formazione professionale, con contratto a tempo indeterminato.

    Anzi, la questione sarebbe da considerare inammissibile, investendo il merito delle scelte del legislatore.

    Nè la norma configurerebbe una violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, non avendo introdotto nuove o maggiori spese.

    Ad avviso della Regione, poi, nemmeno illegittimo sarebbe l'art. 7, che contiene una norma di interpretazione autentica dell'art. 12 della legge regionale n. 36 del 1991.

  4. - Con il secondo dei ricorsi in epigrafe, regolarmente notificato e depositato, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt.1, 2, 6 e 7 della legge approvata il 4 marzo 1994 (Proroga del termine per l'efficacia delle graduatorie concorsuali. Interventi in materia di formazione professionale e di cooperazione ed abrogazione di norme. Modifiche alla legge regionale 1o settembre 1993, n. 25.

    Disposizioni in materia di personale), per contrasto con gli artt. 3, 51, 81, 97 della Costituzione; 17 e 19 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546; 2, lettere t) ed u), della legge n. 421 del 1992; 16 della legge n.56 del 1957 (rectius: 1987), in relazione ai limiti posti alla legislazione concorrente dall'art. 17, lettera f), dello statuto speciale; 24, comma 3, della legge n. 67 del 1988.

  5. - Gli artt. 1 e 2 riproporrebbero, ad avviso del ricorrente, con alcune modifiche, le disposizioni degli artt. 5 e 6 della precedente legge, permanendo così i già denunciati vizi di irragionevolezza e incompetenza. In particolare, l'art. 1, nel tentativo di evitare la censura di violazione degli artt. 36 e 42 del decreto legislativo n.29 del 1993, avrebbe limitato i suoi effetti alle graduatorie dei concorsi espletati anteriormente al febbraio 1993. Il carattere transitorio della norma non varrebbe però a superare le già prospettate censure di irragionevolezza. A parte che viene a...

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