Sentenza nº 2 da Constitutional Court (Italy), 05 Gennaio 1993

RelatoreVincenzo Caianiello
Data di Resoluzione05 Gennaio 1993
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 2

ANNO 1993

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 82, sesto comma, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: "Nuovo codice della strada", promosso con ricorso della Regione Liguria notificato il 17 giugno 1992, depositato in cancelleria il 26 successivo ed iscritto al n. 55 del registro ricorsi 1992.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 novembre 1992 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

uditi l'avv. Gian Paolo Zanchini per la Regione Liguria e l'avv. dello Stato Carlo Bafile per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

l. - Con ricorso notificato alla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 17 giugno 1992 la Regione Liguria ha impugnato in via principale l'art. 82, sesto comma, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, contenente le norme del nuovo codice della strada, per contrasto con gli artt. 117 e 118 della Costituzione - come attuati dagli artt. 1 e 3 del d.P.R. 14 gennaio 1972 n. 5 e 84 del d.P.R. 24 luglio 1977 n.616 - nonchè con il principio di ragionevolezza e con l'art.119 della Costituzione.

La ricorrente ha rilevato che secondo la disposizione impugnata, previa autorizzazione della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, gli autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone (l'autorizzazione deve essere preceduta dal nulla osta del prefetto), e che analoga autorizzazione deve essere rilasciata dallo stesso ufficio per gli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente, i quali possono essere impiegati, in via eccezionale, secondo direttive emanate dal Ministero dei trasporti con decreti ministeriali, in servizio di linea e viceversa.

Premette la ricorrente che: a) la materia regolata da detta disposizione attiene alle "tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale", di cui all'art. 117 della Costituzione, e che, a norma del citato d.P.R. n. 5 del 1972, le relative funzioni già attribuite agli organi statali (in particolare, dall'art. 57 del vecchio codice della strada, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, per quanto attiene alla destinazione ed all'uso degli autoveicoli) sono trasferite alle regioni a statuto ordinario; b) la ricorrente stessa ha esercitato direttamente le dette funzioni, fino a quando, con legge regionale 30 agosto 1974 n. 28, ha delegato alle province quelle in materia di autoservizi pubblici di linea; c) l'art. 84 del d.P.R. n. 616 del 1977, poi, ha definito la materia in di scorso.

Tutto ciò considerato, la Regione ritiene di essere stata spogliata, a favore dello Stato attraverso la norma impugnata, di una propria potestà, in violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione.

Inoltre mentre l'impugnato art. 82, sesto comma, cit. attribuisce ad organi statali le competenze di cui sopra, per il successivo art. 87, quarto...

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