Sentenza nº 60 da Constitutional Court (Italy), 16 Febbraio 1993

RelatoreAntonio Baldassarre
Data di Resoluzione16 Febbraio 1993
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 60

ANNO 1993

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 17 luglio 1992, depositato in cancelleria il 23 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota 20 maggio 1992, n. 12266 della Giunta regionale dell'Umbria e della delibera, in essa richiamata, del 14 aprile 1992, n. 2604, della medesima Giunta, in tema di controlli e sanzioni sul prelievo di corresponsabilità sui cereali, ed iscritto al n. 24 del registro conflitti 1992.

Visto l'atto di costituzione della Regione Umbria;

udito nell'udienza pubblica del 15 dicembre 1992 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

uditi l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'Avvocato Gaetano Ardizzone per la Regione Umbria.

Ritenuto in fatto

l.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha presentato ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Umbria, in relazione alla delibera della Giunta della stessa Regione n. 2604 del 14 aprile 1992, trasmessa al Ministero dell'agricoltura e delle foreste con nota n. 12266 del 20 maggio 1992.

Con l'atto impugnato la Regione Umbria, nel dare istruzioni al proprio ufficio competente per l'espletamento dei controlli relativi al regime di prelievo di corresponsabilità sui cereali (ente di sviluppo agricolo), dichiarava che compete allo Stato la irrogazione delle sanzioni in materia, riferendosi queste ultime a settori non oggetto di trasferimento o di delega alle regioni.

Conseguentemente, la stessa Regione disponeva che l'ente di sviluppo agricolo non dovesse applicare le sanzioni ai trasgressori della disciplina, comunitaria e interna, in materia di prelievo di corresponsabilità sui cereali, ma dovesse limitarsi a trasmettere un rapporto sulle infrazioni avvenute all'Ispettorato repressione frodi competente per territorio ovvero al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in dipendenza dell'importo dell'ammontare della relativa sanzione.

Contro tale diniego di competenza il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto ricorso rilevando come il regolamento n. 1097/88 del Consiglio CEE del 25 aprile 1988 abbia previsto, per ristabilire nel settore dei cereali l'equilibrio fra domanda e offerta, un prelievo di corresponsabilità a carico dei produttori di cereali, prelievo comportante una trattenuta sul prezzo di vendita dei cereali da versare al Ministero del tesoro.

Il ricorrente fa presente che a tale regolamento...

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