Sentenza nº 77 da Constitutional Court (Italy), 11 Marzo 1993
Relatore | Giuliano Vassalli |
Data di Resoluzione | 11 Marzo 1993 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 77
ANNO 1993
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, terzo comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), nel testo modificato dall'art. 46 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12 (Disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate), in relazione all'art. 3, lett.l, della legge- delega 16 febbraio 1987, n. 81, promosso con ordinanza emessa il 25 novembre 1991 dalla Corte di appello di Trieste - Sezione per i minorenni nel procedimento penale a carico di Minatel Luca, iscritta al n. 106 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1992.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1992 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.
Ritenuto in fatto
l. Con ordinanza pronunciata il 25 novembre 1991, la Corte di appello di Trieste - Sezione per i minorenni, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, terzo comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), nel testo modificato ad opera dell'art. 46 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12 (Disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate).
Assume il giudice a quo che l'art. 3, lettera l), della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, nel prevedere l'opposizione avverso i provvedimenti adottati nell'udienza preliminare, non opera distinzione tra provvedimenti di proscioglimento e di condanna; il tutto per consentire all'imputato di "gestire la possibilità di rinunciare o meno alla celebrazione del dibattimento, senza che la detta possibilità possa essergli sottratta con pregiudizio delle garanzie di difesa". Tale principio risulterebbe peraltro violato dalla "novellazione" apportata dall'art. 46 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, che ha escluso dall'opposizione "i provvedimenti di proscioglimento", cosicchè la norma impugnata verrebbe a porsi in contrasto con gli artt. 24 e 76 della Costituzione.
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é intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Osserva l'Avvocatura che la scelta di consentire l'opposizione nei confronti delle sole sentenze di condanna risponde alle reali esigenze di garanzia dell'imputato, il quale, avverso le sentenze di non luogo a procedere, può utilizzare il mezzo di impugnazione previsto dall'art. 428 del codice di procedura penale. L'opposizione, quindi, costruita come richiesta di dibattimento, consente all'imputato di far valutare in tempi ristretti le proprie censure avverso quei provvedimenti che nel processo ordinario possono essere adottati solo a conclusione del dibattimento. L'estensione di un meccanismo del genere a tutti i provvedimenti adottabili nell'udienza preliminare si sarebbe, invece, rivelato in contrasto con l'esigenza di mas sima semplificazione, senza che...
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