Sentenza nº 178 da Constitutional Court (Italy), 21 Aprile 1993

RelatoreFernando Santosuosso
Data di Resoluzione21 Aprile 1993
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 178

ANNO 1993

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Dott. Francesco GRECO

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69 del regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41, in relazione all'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), promosso con ordinanza emessa il 16 giugno 1992 dal Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento civile vertente tra l'INADEL e Reggiani Lede ed altra, iscritta al n. 560 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.41, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visto l'atto di costituzione di Reggiani Lede ed altra;

udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1993 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;

udito l'avv. Franco Agostini per Reggiani Lede ed altra.

Ritenuto in fatto

l.- Con ordinanza emessa il 16 giugno 1992 il Tribunale di Reggio Emilia, nel procedimento civile vertente tra INADEL e Lede Reggiani e Sonia Zani (reg. ord. n. 560 del 1992), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41, in relazione all'art. 12, legge 8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi per il conseguimento del diploma di ostetrica, quando il titolo sia stato richiesto quale condizione necessaria per la relativa ammissione al servizio.

Premette l'ordinanza che il Pretore di Reggio Emilia aveva, con sentenza 30 novembre 1989, accolto le domande delle attrici limitatamente alla durata del corso frequentato per il conseguimento del diploma di ostetrica, e non di quello per il diploma di infermiere professionale, propedeutico al primo; che aveva proposto appello l'INADEL sostenendo che i corsi riscattabili sono soltanto quelli post-universitari di...

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