Ordinanza nº 200 da Constitutional Court (Italy), 27 Aprile 1993

RelatoreVincenzo Caianiello
Data di Resoluzione27 Aprile 1993
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 200

ANNO 1993

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 13 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali), convertito dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, e dell'art. 27 del codice penale, promossi con n. 3 ordinanze emesse il 18 giugno 1992 dal Pretore di Lucca nei procedimenti penali a carico di Barsi Carlo Antonio, Bocci Fabrizio e Giulianelli Giuliano ed altro, rispettivamente iscritte ai nn. 701, 702 e 703 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.

Ritenuto che con le tre ordinanze di identico contenuto indicate in epigrafe il Pretore di Lucca solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 13 del decreto- legge 5 maggio 1957, n.271, convertito dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, e dell'art. 27 del codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione nonchè al principio di legalità della pena "sancito dall'art. 27 (recte: 25)", secondo comma, della Costituzione;

che il giudice remittente osserva che la disposizione incriminatrice (applicabile nei giudizi) del denunziato art.13 del decreto-legge n. 271 del 1957, che punisce l'esercizio di un deposito di oli minerali non denunciato ai sensi dell'art. 1 del medesimo decreto-legge, prevede una sanzione proporzionale - la multa dal doppio al decuplo dell'imposta relativa ai prodotti trovati nel deposito - "la cui legittimità è sancita, sia pure in qualità di eccezione, dall'art. 27 c.p.", norma quest'ultima che a sua volta dispone che le pene pecuniarie proporzionali non hanno limite massimo;

che, ad avviso del giudice a quo, la mancanza di un limite superiore delle pene pecuniarie proporzionali si pone in contrasto con l'art. 27, terzo comma, della...

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