Ordinanza nº 200 da Constitutional Court (Italy), 27 Aprile 1993
Relatore | Vincenzo Caianiello |
Data di Resoluzione | 27 Aprile 1993 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N. 200
ANNO 1993
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 13 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali), convertito dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, e dell'art. 27 del codice penale, promossi con n. 3 ordinanze emesse il 18 giugno 1992 dal Pretore di Lucca nei procedimenti penali a carico di Barsi Carlo Antonio, Bocci Fabrizio e Giulianelli Giuliano ed altro, rispettivamente iscritte ai nn. 701, 702 e 703 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1992.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.
Ritenuto che con le tre ordinanze di identico contenuto indicate in epigrafe il Pretore di Lucca solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 13 del decreto- legge 5 maggio 1957, n.271, convertito dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, e dell'art. 27 del codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione nonchè al principio di legalità della pena "sancito dall'art. 27 (recte: 25)", secondo comma, della Costituzione;
che il giudice remittente osserva che la disposizione incriminatrice (applicabile nei giudizi) del denunziato art.13 del decreto-legge n. 271 del 1957, che punisce l'esercizio di un deposito di oli minerali non denunciato ai sensi dell'art. 1 del medesimo decreto-legge, prevede una sanzione proporzionale - la multa dal doppio al decuplo dell'imposta relativa ai prodotti trovati nel deposito - "la cui legittimità è sancita, sia pure in qualità di eccezione, dall'art. 27 c.p.", norma quest'ultima che a sua volta dispone che le pene pecuniarie proporzionali non hanno limite massimo;
che, ad avviso del giudice a quo, la mancanza di un limite superiore delle pene pecuniarie proporzionali si pone in contrasto con l'art. 27, terzo comma, della...
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