Sentenza nº 216 da Constitutional Court (Italy), 05 Maggio 1993

RelatoreVincenzo Caianiello
Data di Resoluzione05 Maggio 1993
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 216

ANNO 1993

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale dell'art.5, comma 1, della legge della Regione Umbria 19 luglio 1988, n. 23 (Disciplina della navigazione sul Lago Trasimeno), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 21 luglio 1992 dal Pretore di Perugia nel procedimento civile vertente tra Spina Giovanni e la Provincia di Perugia, iscritta al n. 556 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1992;

2) ordinanza emessa il 29 luglio 1992 dal Pretore di Perugia - sezione distaccata di Castiglione del Lago nel procedimento civile vertente tra Ceccarini Fabio e la Provincia di Perugia, iscritta al n. 672 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.43, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visti gli atti di costituzione di Spina Giovanni e della Provincia di Perugia nonchË l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1993 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

udito l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

l.l.- Nel corso di un procedimento di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione del presidente della Provincia di Perugia per il pagamento di una sanzione pecuniaria, irrogata per avere l'opponente navigato sul lago Trasimeno con una imbarcazione munita di motore a benzina di potenza fiscale superiore alla massima consentita (9 cavalli fiscali) dall'art. 5, comma 1, della legge della Regione Umbria 19 luglio 1988, n. 23, il Pretore di Perugia, con ordinanza del 21 luglio 1992 (R.O. n. 556 del 1992), ha sollevato questione di legittimit‡ costituzionale di quest'ultima norma.

Il giudice a quo, dopo aver premesso che il comma 2 del detto art. 5 deroga al limite dei 9 cavalli fiscali - stabilito in via generale dal comma 1 dello stesso articolo - per le sole imbarcazioni munite di motore diesel, consentendo la navigazione di queste...

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