Sentenza nº 216 da Constitutional Court (Italy), 05 Maggio 1993
Relatore | Vincenzo Caianiello |
Data di Resoluzione | 05 Maggio 1993 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 216
ANNO 1993
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimit‡ costituzionale dell'art.5, comma 1, della legge della Regione Umbria 19 luglio 1988, n. 23 (Disciplina della navigazione sul Lago Trasimeno), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 21 luglio 1992 dal Pretore di Perugia nel procedimento civile vertente tra Spina Giovanni e la Provincia di Perugia, iscritta al n. 556 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1992;
2) ordinanza emessa il 29 luglio 1992 dal Pretore di Perugia - sezione distaccata di Castiglione del Lago nel procedimento civile vertente tra Ceccarini Fabio e la Provincia di Perugia, iscritta al n. 672 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.43, prima serie speciale, dell'anno 1992.
Visti gli atti di costituzione di Spina Giovanni e della Provincia di Perugia nonchË l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1993 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
udito l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
l.l.- Nel corso di un procedimento di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione del presidente della Provincia di Perugia per il pagamento di una sanzione pecuniaria, irrogata per avere l'opponente navigato sul lago Trasimeno con una imbarcazione munita di motore a benzina di potenza fiscale superiore alla massima consentita (9 cavalli fiscali) dall'art. 5, comma 1, della legge della Regione Umbria 19 luglio 1988, n. 23, il Pretore di Perugia, con ordinanza del 21 luglio 1992 (R.O. n. 556 del 1992), ha sollevato questione di legittimit‡ costituzionale di quest'ultima norma.
Il giudice a quo, dopo aver premesso che il comma 2 del detto art. 5 deroga al limite dei 9 cavalli fiscali - stabilito in via generale dal comma 1 dello stesso articolo - per le sole imbarcazioni munite di motore diesel, consentendo la navigazione di queste...
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