Sentenza nº 243 da Constitutional Court (Italy), 19 Maggio 1993

RelatoreUgo Spagnoli
Data di Resoluzione19 Maggio 1993
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 243

ANNO 1993

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 3 e 38 del d.P.R.29 dicembre 1973 n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato); dell'articolo 1, terzo comma, lettera b), della legge 27 maggio 1959 n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza), nel testo sostituito dall'articolo 1, primo comma, della legge 3 marzo 1960 n. 185; degli articoli 13 e 26 della legge 20 marzo 1975 n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente); dell'articolo 3 della legge 7 luglio 1980 n.299 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 maggio 1980, n.153, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980); dell'articolo 4 della legge 29 maggio 1982 n.297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica); dell'articolo 14 della legge 14 dicembre 1973 n. 829 (Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato); dell'articolo 21, quarto comma, della legge 17 maggio 1985 n. 210 (Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato"); dell'articolo 22 della legge 3 giugno 1975 n.160 (Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale); dell'articolo 1, terzo comma, lettere b) e c), della legge 27 maggio 1959 n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza), nel testo sostituito dall'artico lo 1, primo comma, della legge 3 marzo 1960 n.185; nonchè degli articoli 3, 37 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato) e dell'articolo 19 della legge della Regione Sicilia 15 giugno 1988, n.11 (Disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale per il triennio 1985-1987 e modifiche ed integrazioni alla normativa concernente lo stesso personale), promossi con ordinanze emesse il 17 ottobre 1989 dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, l'8 novembre 1990 dal Tribunale amministrativo regionale dell'Abruzzo, Sezione distaccata di Pescara, il 5 marzo 1990 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, il 19 febbraio 1991 dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, il 28 novembre 1990 dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, il 13 giugno 1991 dal Pretore di Roma, il 4 giugno 1991 dalla Corte di cassazione, il 15 novembre 1991 dal Consiglio di Stato, il 6 novembre 1991 dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Sezione distaccata di Catania, il 13 dicembre 1991 dal Consiglio di Stato e il 7 febbraio 1992 dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Sezione distaccata di Catania, rispettivamente iscritte ai nn. 5, 66, 89, 389, 448 e 688 del registro ordinanze 1991 e ai nn.50, 140, 245, 585 e 666 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzette Ufficiali della Repubblica nn. 5, 8, 9, 23, 27 e 46, prima serie speciale, dell'anno 1991 e nn. 7, 13, 20, 42 e 43, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visti gli atti di costituzione di Tarsia Giacomo, Iacobelli Marcella ed altri, di Basola Nemes Carla Maria, di Archetti Rosa ed altri, di Munafò Trifirò Marina, di Ceraldi Franco ed altri e dell'I.N.A.D.E.L. nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e della Regione Sicilia;

udito nell'udienza pubblica del 18 novembre 1992 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

uditi gli avvocati Franco Agostini per Tarsia Giacomo, Iacobelli Marcella ed altri, Fabio Lorenzoni per Basola Nemes Carla Maria, Carlo Rienzi per Archetti Rosa ed altri, Francesco Mobilia per Munafò Trifirò Marina, Edoardo Ghera e Luciano Ventura per Ceraldi Franco ed altri, Giuseppe La Loggia per l'I.N.A.D.E.L. e gli Avvocati dello Stato Gaetano Zotta e Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri e per la Regione Sicilia.

Ritenuto in fatto

l.- Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia con ordinanza del 17 ottobre 1989 (r.o.n. 5 del 1991), quello dell'Abruzzo con ordinanza dell'8 novembre 1990 (r.o.n. 66 del 1991), quello della Lombardia con ordinanza del 28 novembre 1990 (r.o. n. 448 del 1991), il Consiglio di Stato con ordinanza del 15 novembre 1991 (r.o. n. 140 del 1992) e il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, con ordinanza del 7 febbraio 1992 (r.o. n. 666 del 1992), hanno sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme che escludono l'indennità integrativa speciale dalla retribuzione da assumere come base di calcolo per la determinazione dell'indennità di buonuscita spettante al personale civile e militare dello Stato. I giudici remittenti denunziano l'ingiustificata disparità di trattamento che tale disciplina determina rispetto al regime generale vigente per il lavoro privato in virtù dell'articolo 2120 cod. civ., nel testo modificato dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982 n. 297, (che stabilisce il carattere omnicomprensivo della retribuzione computabile nel trattamento di fine rapporto), non chè rispetto alla normativa applicabile ad altre categorie di dipendenti pubblici (ed in particolare ai dipendenti degli enti locali per effetto dell'articolo 3 della legge 7 luglio 1980 n.299, secondo cui, a decorrere dal 1o gennaio 1974, l'indennità integrativa speciale corrisposta a tale personale è da computare nell'indennità premio di servizio). In collegamento con la dedotta lesione del principio di uguaglianza, viene denunziata anche la violazione dell'articolo 36 della Costituzione, in ragione della natura retributiva dell'indennità integrativa speciale, e della natura di retribuzione differita da riconoscersi al trattamento di fine servizio, quale che ne sia la denominazione, la disciplina, i meccanismi di provvista finanziaria e il soggetto erogatore.

In talune ordinanze viene fatto riferimento anche all'articolo 38 della Costituzione, in ragione della funzione previdenziale dell'indennità di buonuscita.

Le disposizioni legislative investite da tali censure sono rappresentate dall'articolo 1, terzo comma, lettera b) della legge 27 maggio 1959 n. 324 e successive modificazioni (secondo cui l'indennità integrativa speciale non è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennità di licenziamento) e dagli articoli 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032, che, nel definire la "base contributiva" da prendere in considerazione per la determinazione dell'indennità di buonuscita spettante al personale statale, ne escludono l'indennità integrativa speciale, dato che vi comprendono solo lo stipendio, la paga o la retribuzione annui, nonchè alcuni assegni specificatamente indicati e gli altri assegni e indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale.

L'ordinanza del Consiglio di Stato del 15 novembre 1991 (r.o. n. 140 del 1992) estende l'incidente anche alla lettera c) del citato terzo comma dell'articolo 1, legge n. 324 del 1959 e all'articolo 37 del citato d.P.R. n.1032 del 1973 in ragione dell'esclusione - determinata da tali norme - dell'indennità integrativa speciale dalla contribuzione previdenziale prevista in funzione dell'indennità di buonuscita.

  1. - Questione analoga è stata sollevata dai Tribunali amministrativi regionali del Lazio con ordinanza del 5 marzo 1990 (r.o. n. 89 del 1991), da quello della Sicilia con ordinanza del 19 febbraio 1991 (r.o. n. 389 del 1991) e dal Consiglio di Stato con ordinanza del 13 dicembre 1991 (r.o. n.585 del 1991), in relazione all'indennità di anzianità prevista per i dipendenti degli enti pubblici non economici a norma dell'articolo 13 della legge 20 marzo 1975 n. 70.

    Le norme che in questo settore escludono l'indennità integrativa speciale dal computo dell'indennità di anzianità e che pertanto vengono sottoposte al vaglio della Corte sono diversamente individuate nelle tre ordinanze di rimessione.

    I due Tribunali amministrativi regionali, infatti, denunziano gli articoli 13 e 26, terzo comma, della suddetta legge n. 70 del 1975 (la prima di tali norme commisura l'indennità di anzianità all'ultimo stipendio annuo complessivo e la seconda, secondo l'interpretazione che ne dà la giurisprudenza del Consiglio di Stato, stabilisce che l'indennità integrativa speciale è corrisposta ai dipendenti degli enti pubblici non economici "nella misura e con le forme vigenti per il personale civile dello Stato").

    Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, peraltro, coinvolge nella censura anche:

    1. l'articolo 4, della legge 29 maggio 1982 n.297, nella parte in cui esclude i dipendenti pubblici dall'applicazione della nuova disciplina generale del trattamento di fine rapporto, pur dichiarata applicabile, dal quarto comma del medesimo articolo 4, "a tutti i rapporti di lavoro subordinato per i quali siano previste forme di indennità di anzianità, di fine lavoro, di buonuscita, comunque denominate e da qualsiasi fonte disciplinate";

    2. l'articolo 3, della legge 7 luglio 1980 n.299 che ha riconosciuto la computabilità dell'indennità integrativa speciale nel trattamento di fine servizio per i dipendenti degli enti locali e non anche per tutti i dipendenti pubblici.

    Nella citata ordinanza del Consiglio di Stato, invece, la censura è rivolta alle medesime norme che disciplinano l'indennità integrativa speciale e l'indennità...

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