Sentenza nº 271 da Constitutional Court (Italy), 04 Giugno 1993

RelatoreCesare Mirabelli
Data di Resoluzione04 Giugno 1993
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 271

ANNO 1993

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dell'art. 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1992 dal Pretore di Lecce nel procedimento civile vertente tra Tommasina Rizzelli e Claudio, Ennio e Luigi Padula (eredi di Antonio Padula), iscritta al n. 28 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1993.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 maggio 1993 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto in fatto

l. - Il Pretore di Lecce, con ordinanza emessa il 3 dicembre 1992 nel corso di un giudizio promosso da Tommasina Rizzelli contro Claudio, Ennio e Luigi Padula (eredi di Antonio Padula), ha sollevato d'ufficio, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimit‡ costituzionale dell'art. 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), nella parte in cui non consente l'esecuzione del provvedimento di rilascio di un immobile locato, previa corresponsione dell'importo dovuto a titolo d'indennit‡ per la perdita dell'avviamento commerciale, risultante dalla sentenza di primo grado (resa nel giudizio relativo alla spettanza ed alla determinazione dell'indennit‡), salvo conguaglio all'esito della lite.

Per il Pretore di Lecce la possibilit‡ di ritenere realizzata questa condizione di procedibilit‡ mediante la corresponsione dell'importo determinato con la sentenza di primo grado, essendo prevista dall'ultimo comma dell'art. 34 della legge n. 392 del 1978 (a seguito dell'aggiunta operata con l'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 21 febbraio 1989, n. 61), si riferisce ai soli contratti di locazione stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge n. 392 del 1978, ma non trova applicazione...

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