Sentenza nº 277 da Constitutional Court (Italy), 10 Giugno 1993

RelatoreCesare Mirabelli
Data di Resoluzione10 Giugno 1993
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 277

ANNO 1993

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA,

Giudici

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Liguria notificato il 30 dicembre 1992, depositato in cancelleria il 7 gennaio 1993, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota in data 3 novembre 1992, n. 4708, con la quale il Soprintendente per i beni artistici e storici di Genova ha ingiunto all'Assessore del settore beni culturali della Regione Liguria di sospendere il restauro del piviale proveniente dal Monastero dei SS. Giacomo e Filippo, in deposito presso il Museo di S. Maria di Castello in Genova, che era stato sottoposto ad intervento di restauro senza previa autorizzazione ministeriale, ed iscritto al n. 1 del registro conflitti 1993.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 30 marzo 1993 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

uditi l'avvocato Giampaolo Zanchini per la Regione Liguria e l'avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - La Regione Liguria, con ricorso notificato il 30 dicembre 1992, ha proposto conflitto di attribuzione per far dichiarare che non spetta allo Stato rilasciare l'autorizzazione alla rimozione ed al restauro di cose di interesse artistico e storico (prevista dall'art. 11 della legge 1° giugno 1939, n. 1089), quando esse appartengono a musei di enti locali o di interesse locale. La Regione chiede quindi che sia annullata la nota in data 3 novembre 1992, n. 4708, indirizzata all'Assessore del settore beni culturali della Regione Liguria, con la quale il Soprintendente per i beni artistici e storici di Genova ha ingiunto di sospendere il restauro del piviale proveniente dal Monastero dei SS. Giacomo e Filippo ed in deposito presso il Museo di S. Maria di Castello in Genova, perchè effettuato senza la preventiva autorizzazione ministeriale.

    La Regione premette di avere disposto, con onere finanziario totalmente a proprio carico, il restauro di un piviale genovese della metà del secolo XVIII (facente parte della collezione tessile del Museo di S. Maria di Castello) ed assume che l'ingiunzione di sospensione del restauro viola la sfera di competenza attribuita alle regioni dagli artt. 117 e 118 della Costituzione in materia di musei e biblioteche di enti locali. La ricorrente afferma che già la legge 10 febbraio 1953, n. 62, aveva previsto l'attribuzione di questa materia alla competenza regionale, senza la necessità della preventiva emanazione delle leggi statali contenenti i principi fondamentali cui deve attenersi la legislazione regionale. La devoluzione alle regioni delle funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato concernenti i musei e le biblioteche di enti locali o di interesse locale, disposta con il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, comprende l'istituzione, l'ordinamento ed il funzionamento dei musei, nonchè la sicurezza e la fruizione delle relative raccolte. Ad avviso della Regione ricorrente l'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, avrebbe ribadito il carattere onnicomprensivo del trasferimento di funzioni in questa materia. In particolare la manutenzione degli oggetti che fanno parte delle raccolte, espressamente attribuita alle regioni, porterebbe ad escludere ogni ingerenza statale e ad affermare la competenza regionale anche per il rilascio dell'autorizzazione al restauro, prevista dall'art. 11 della legge n. 1089 del 1939, purchè si tratti di beni compresi in raccolte di interesse locale.

    L'attività di restauro altro non sarebbe, ad avviso della Regione, che uno dei modi con cui si esplica la manutenzione e si provvede all'integrità delle cose raccolte nei musei di interesse locale. Attività, queste, che non necessitano di alcuna preventiva autorizzazione da parte dello Stato.

  2. - Si é costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il conflitto sia dichiarato inammissibile o, comunque, infondato.

    L'Avvocatura osserva che il piviale, oggetto del restauro contestato, non appartiene alla...

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