Sentenza nº 361 da Constitutional Court (Italy), 30 Luglio 1993

RelatoreFernando Santosuosso
Data di Resoluzione30 Luglio 1993
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 361

ANNO 1993

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra), promosso con ordinanza emessa il 10 dicembre 1992 dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Erbacci Elvira contro il Ministero del tesoro, iscritta al n. 98 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1993.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1993 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto in fatto

l.- Nel giudizio promosso da Erbacci Elvira, vedova di militare deceduto il 13.5.1945 e passata a nuove nozze, volto ad ottenere l'attribuzione del trattamento pensionistico indiretto di guerra (trattamento riconosciutole in corso di causa dal 1 febbraio 1977 al 31 dicembre 1982, ma non oltre perchè il reddito percepito dal secondo marito dell'Erbacci risultava superiore al limite previsto dalla legge per poter conservare il diritto a pensione), la Corte dei conti, Sezione IV Giurisdizionale, sollevava, con ordinanza emessa il 10 dicembre 1992, questione di legittimità costituzionale -in riferimento agli artt. 3, 29, secondo comma, 30, primo comma, e 31, primo comma, della Costituzione- dell'art. 42, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra), che stabilisce che la vedova di militare deceduto per causa bellica perde il diritto a pensione se contrae nuove nozze con chi fruisca, o venga a fruire successivamente al matrimonio, di un reddito annuo superiore al limite previsto dal successivo art.70.

La Corte remittente, premesso che la Corte costituzionale - con ordinanza n.325 del 1992- aveva dichiarato manifestamente infondata una precedente questione di legittimità costituzionale della cennata norma, sollevata in relazione agli artt. 29, secondo comma, e 30, primo comma, della Costituzione, dichiarava di voler riproporre la questione sotto più ampio profilo e con diversa motivazione.

Considerato, quindi:

- che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.184 del 1975, è venuta meno la rilevanza dello stato...

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