Sentenza nº 361 da Constitutional Court (Italy), 30 Luglio 1993
Relatore | Fernando Santosuosso |
Data di Resoluzione | 30 Luglio 1993 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 361
ANNO 1993
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra), promosso con ordinanza emessa il 10 dicembre 1992 dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Erbacci Elvira contro il Ministero del tesoro, iscritta al n. 98 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1993.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1993 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.
Ritenuto in fatto
l.- Nel giudizio promosso da Erbacci Elvira, vedova di militare deceduto il 13.5.1945 e passata a nuove nozze, volto ad ottenere l'attribuzione del trattamento pensionistico indiretto di guerra (trattamento riconosciutole in corso di causa dal 1 febbraio 1977 al 31 dicembre 1982, ma non oltre perchè il reddito percepito dal secondo marito dell'Erbacci risultava superiore al limite previsto dalla legge per poter conservare il diritto a pensione), la Corte dei conti, Sezione IV Giurisdizionale, sollevava, con ordinanza emessa il 10 dicembre 1992, questione di legittimità costituzionale -in riferimento agli artt. 3, 29, secondo comma, 30, primo comma, e 31, primo comma, della Costituzione- dell'art. 42, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra), che stabilisce che la vedova di militare deceduto per causa bellica perde il diritto a pensione se contrae nuove nozze con chi fruisca, o venga a fruire successivamente al matrimonio, di un reddito annuo superiore al limite previsto dal successivo art.70.
La Corte remittente, premesso che la Corte costituzionale - con ordinanza n.325 del 1992- aveva dichiarato manifestamente infondata una precedente questione di legittimità costituzionale della cennata norma, sollevata in relazione agli artt. 29, secondo comma, e 30, primo comma, della Costituzione, dichiarava di voler riproporre la questione sotto più ampio profilo e con diversa motivazione.
Considerato, quindi:
- che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.184 del 1975, è venuta meno la rilevanza dello stato...
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