Sentenza nº 421 da Constitutional Court (Italy), 31 Dicembre 1993

RelatoreCesare Mirabelli
Data di Resoluzione31 Dicembre 1993
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 421

ANNO 1993

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810 (Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929), promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1992 dalla Corte d'appello di Torino nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Giuseppe Quercia ed Olimpia Barberio, iscritta al n. 700 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 2 novembre 1993 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

udito l'Avvocato dello Stato Plinio Sacchetto per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

l. - Nel corso di un giudizio avente ad oggetto l'impugnazione in sede civile del matrimonio contratto da Giuseppe Quercia ed Olimpia Barberio secondo le norme del diritto canonico e trascritto nei registri dello stato civile, la Corte d'appello di Torino, con ordinanza emessa il 13 marzo 1992, ha sollevato, in riferimento all'art. 7, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della riserva di giurisdizione a favore dei tribunali ecclesiastici in materia di nullità del matrimonio concordatario, stabilita dall'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n.810, nella parte in cui dà esecuzione all'art. 34, quarto comma, del Concordato dell'11 febbraio 1929 fra la Santa Sede e lo Stato italiano.

La Corte di Torino premette che l'azione di nullità, in ordine alla quale il Tribunale con la sentenza appellata aveva affermato il proprio difetto di giurisdizione, era stata proposta dal marito ai sensi dell'art. 122, secondo comma, del codice civile, sull'assunto di avere contratto il matrimonio in stato di errore essenziale su qualità personali dell'altro coniuge;

precisa inoltre che il giudizio era stato riunito a quello di delibazione della sentenza, pronunciata tra le stesse parti dal Tribunale ecclesiastico regionale piemontese, di nullità del matrimonio per errore dell'uomo circa una qualità essenziale della donna.

Il giudice a quo, nel valutare se la riserva di giurisdizione a favore dei tribunali ecclesiastici per le cause concernenti la nullità del matrimonio concordatario trovi applicazione anche senza la esplicita previsione di tale principio nell'art. 8 dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato (firmato il 18 febbraio 1984 e ratificato in forza della legge 25 marzo 1985, n. 121), ritiene di non condividere le motivazioni con le quali il giudice di primo grado aveva affermato la conservazione della riserva, desumendola dai dati testuali offerti dall'art.8, nono stante l'abrogazione delle disposizioni del Concordato non riprodotte nell'Accordo (art. 13).

La Corte d'appello osserva tuttavia che la conservazione, ritenuta plausibile, della regola contenuta nel Concordato deriverebbe dall'essere il principio della riserva di giurisdizione effetto di una scelta dello Stato costituzionalmente garantita.

Il giudice rimettente prospetta il contrasto della norma denunciata con l'art. 7, primo comma, della Costituzione, in quanto consentire che il matrimonio concordatario sia dichiarato nullo soltanto dai tribunali ecclesiastici vulnerebbe la sovranità dello Stato. Motiva inoltre la rilevanza della questione affermando che il riconoscimento della legittimità costituzionale della riserva di giurisdizione matrimoniale a favore dei tribunali ecclesiastici, con esclusione di quella...

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