Sentenza nº 438 da Constitutional Court (Italy), 16 Dicembre 1993

RelatoreMauro Ferri
Data di Resoluzione16 Dicembre 1993
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 438

ANNO 1993

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA,

Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 della legge 4 agosto 1993, n. 277 (Norme per l'elezione della Camera dei deputati), promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano notificato il 4 settembre 1993, depositato in cancelleria il 7 successivo ed iscritto al n.42 del registro ricorsi 1993.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 2 novembre 1993 il Giudice relatore Mauro Ferri;

uditi gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano e l'avvocato dello Stato Giorgio Zagari per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. Con ricorso notificato il 4 settembre 1993, la Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 della legge 4 agosto 1993, n. 277, recante "Norme per l'elezione della Camera dei deputati".

    La ricorrente premette che le norme impugnate prevedono che la ripartizione del 25% dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale si effettui in sede di Ufficio centrale nazionale. Per accedere a tali seggi é stata inserita una clausola di sbarramento del 4%, per cui i partiti che nell'ambito nazionale non raggiungono tale soglia sono automaticamente esclusi dall'assegnazione dei suddetti seggi.

    Il sistema adottato dalla nuova legge per l'elezione della Camera dei deputati esclude pertanto le liste che rappresentano minoranze linguistiche riconosciute dalla possibilità di partecipare con successo al riparto dei seggi assegnati con il metodo proporzionale, dal momento che esse - come risulta evidente - non potranno mai raggiungere sul piano nazionale la soglia del 4%.

    é una realtà storica - prosegue la ricorrente - che nella Regione Trentino-Alto Adige, sin dalle prime elezioni politiche (1948), hanno sempre partecipato alle elezioni, oltre a liste di partiti nazionali, anche liste locali che raggruppano candidati delle minoranze etniche e che sono state votate dalla quasi totalità delle minoranze stesse. Esse hanno avuto successo elettorale, tanto vero che in Parlamento siedono costantemente dal 1948 in poi sempre 6 (o almeno 5) parlamentari che rappresentano le minoranze etniche tedesca e ladina, che nella Provincia autonoma di Bolzano sono la popolazione numericamente prevalente (censimento 1991: cittadini di lingua tedesca 67,99% + cittadini di lingua ladina 4,36% = 72,35%).

    Sarebbe stato facile ovviare ai lamentati inconvenienti inserendo all'art. 1, lettera a), dopo le parole "La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale", le seguenti "e per la circoscrizione elettorale Trentino-Alto Adige in sede di Ufficio centrale circoscrizionale". Altra soluzione sarebbe stata quella di prevedere nell'art. 5 della legge impugnata una norma speciale per cui lo sbarramento del 4% non si applica alle liste presentate nella circoscrizione Trentino-Alto Adige (nella quale vivono appunto minoranze linguistiche riconosciute), ovvero prevedere che per la Regione Trentino-Alto Adige lo sbarramento del 4% e la ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale si effettua nell'ambito della circoscrizione elettorale stessa.

    Questi emendamenti, che furono proposti in sede parlamentare, non hanno, però, trovato accoglimento.

    Ciò posto, la ricorrente solleva due distinte questioni di costituzionalità, svolgendo le seguenti argomentazioni.

    1. Violazione da parte degli artt. 1 e 5 della legge impugnata degli artt. 6 e 10 della Costituzione e dei principi di eguaglianza (formale e sostanziale) e di libertà del voto ex artt. 3 e 48 della Costituzione; violazione dell'art. 2 dello Statuto speciale Trentino-Alto Adige (D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), dell'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946, dell'Accordo internazionale Italo-Austriaco di chiusura della controversia sul pacchetto (aprile 1992), dell'art. 5 della "Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale" (New York, 21 dicembre 1965), dell'art. 14 della "Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali" (Roma, 4 novembre 1950), dell'art. 3 del 1° Protocollo addizionale alla Convenzione stessa (Parigi 20 marzo 1952).

      Secondo i risultati del censimento dell'anno 1991, alla Regione Trentino-Alto Adige spettano 10 deputati dei quali - in base all'art. 7, n. 1 b), della legge in questione - n. 8 deputati saranno eletti con il metodo maggioritario (4 nei collegi uninominali della Provincia di Trento e 4 nei collegi uninominali della Provincia di Bolzano). Mentre per gli 8 deputati che saranno eletti col metodo maggioritario non sorgono problemi, questioni di costituzionalità sorgono invece per quanto riguarda i 2 seggi attribuiti alla Regione Trentino-Alto Adige secondo il metodo proporzionale.

      La prima doglianza investe il fatto che, anzichè emanare norme a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute, si emanano norme in materia di elezione della Camera dei deputati che limitano il diritto al voto e alla rappresentanza politica parlamentare dei due gruppi etnici riconosciuti.

      Palese é anzitutto la violazione dell'art. 6 della Costituzione, che impone a favore delle minoranze un trattamento di favore, specifico ed adeguato alla loro particolare situazione, disponendo che "la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche". La stessa Corte costituzionale ha chiarito che "tutela della minoranza tedesca e ladina significa esigenza di un trattamento specificatamente differenziato in applicazione dell'art. 6 Cost." (sentenza n. 86 del 16 aprile 1975).

      Altrettanto palese é la violazione dell'art. 2 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige, che stabilisce l'obbligo di "salvaguardare le rispettive caratteristiche etniche e culturali" dei tre gruppi linguistici che vivono in Provincia di Bolzano.

      Vi é poi l'Accordo di Parigi, che non solo é parte integrante del Trattato di Pace, ma la cui osservanza é stata riconfermata anche recentemente in sede internazionale fra l'Italia e l'Austria (atti relativi alla chiusura del pacchetto: aprile 1992) in cui si parla di un "quadro delle...

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