Sentenza nº 456 da Constitutional Court (Italy), 23 Dicembre 1993

RelatoreGabriele Pescatore
Data di Resoluzione23 Dicembre 1993
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 456

ANNO 1993

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 23 del d.P.R.27 marzo 1969, n. 128 (Ordinamento interno dei servizi ospedalieri), promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 1992 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto dal Sindacato nazionale dei chimici dipendenti U.S.L. ed altri contro il Presidente del Consiglio dei ministri ed altri, iscritta al n. 252 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1993.

Visti l'atto di costituzione del Sindacato nazionale dei chimici dipendenti U.S.L., nonchè l'atto di intervento della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

udito nell'udienza pubblica del 2 novembre 1993 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

udito l'Avv. Antonio Funari per la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Ritenuto in fatto

l. Con ordinanza del 7 dicembre 1992, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato, in riferimento agli artt. 33, comma quinto, e 97, comma primo, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 23 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128 nella parte in cui "consentono che gli assistenti medici siano applicati ai servizi ospedalieri di analisi e di virologia".

Il tribunale remittente premette di essere stato adito dal sindacato nazionale dei chimici dipendenti U.S.L. nonchè da alcuni chimici dipendenti della unità sanitaria locale, i quali hanno impugnato il d.P.R. 20 novembre 1990 n. 384, di recepimento dell'accordo 6 aprile 1990 concernente il comparto del servizio sanitario nazionale. In particolare i ricorrenti hanno denunciato la illegittimità degli artt. 58, comma decimo, e 124, comma secondo, del succitato d.P.R. n. 384 del 1990, i quali stabiliscono la partecipazione dei medici addetti ai servizi di analisi e di virologia delle unità sanitarie locali alla ripartizione degli introiti per le prestazioni di laboratorio svolte in plus orario. Dette disposizioni sarebbero, invero, affette da illegittimità derivata, in quanto costituenti applicazioni degli articoli 16 e 23 del d.P.R. 27 marzo 1969, n.128, norme ritenute, come si è rilevato, in contrasto con gli artt. 33, comma quinto, e 97, comma primo, della Costituzione.

Tanto premesso, il tribunale remittente solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 23 del d.P.R. n. 128 del 1969, ritenendo che la stessa sia rilevante e non manifestamente infondata.

La questione è, infatti, logicamente subordinata all'esito del giudizio circa la costituzionalità di norme legislative che prevedono la presenza dei medici nei servizi di analisi e di virologia delle unità sanitarie locali: ove venisse dichiarata la illegittimità di tali norme, il personale medico non potrebbe fare parte della "èquipe che ha reso le prestazioni aggiuntive" e quindi verrebbe meno la base normativa della disciplina regolamentare oggetto del giudizio "a quo".

Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice "a quo" rileva che le norme censurate violerebbero anzitutto l'art.33, quinto comma, della Costituzione il cui "nucleo precettivo" andrebbe individuato "nella necessità non derogabile che la capacità professionale nel settore specifico sia seriamente accertata".

Ai fini di detto accertamento il binomio titolo di studio- esame di stato non sarebbe nè decisivo, nè esauriente: ciò con particolare riguardo alle professioni esercitate presso le strutture pubbliche, alle quali per principio costituzionale si accede per concorso.

Nella specie, con riguardo alle posizioni funzionali di primario ospedaliero e di aiuto corresponsabile ospedaliero gli artt. 27 e 30 del d.m. 30 gennaio 1982 prevederebbero che il concorso sia bandito per specifiche discipline e che lo stesso comprenda, oltre ad una prova scritta, una prova...

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