Sentenza nº 466 da Constitutional Court (Italy), 28 Dicembre 1993

RelatoreEnzo Cheli
Data di Resoluzione28 Dicembre 1993
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 466

ANNO 1993

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Corte dei conti notificato il 21 maggio 1993, depositato in Cancelleria il 28 successivo, per conflitto di attribuzione sorto in relazione:

a) alla sottrazione dell'I.R.I., dell'E.N.I., dell'I.N.A e dell'E.N.E.L. al controllo della Corte dei conti previsto dall'art. 100, secondo comma, della Costituzione, effettuata sia mediante l'esclusione dei magistrati della Corte dalle sedute dei relativi organi di amministrazione e di revisione, sia mediante l'omesso invio dei documenti concernenti la gestione di tali enti;

b) al mancato riconoscimento, da parte del Governo, del persistente obbligo di sottoporre a controllo della Corte dei conti gli enti trasformati in società per azioni e, comunque, alla mancata ottemperanza, da parte di esso, dell'obbligo di adottare i provvedimenti necessari al ripristino di tale controllo, come dichiarato dalla Corte dei conti, Sezione del controllo, con determinazione n. 29/92 del 22 settembre / 3 ottobre 1992, ed iscritto al n. 16 del registro conflitti del 1993.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 2 novembre 1993 il Giudice relatore Enzo Cheli;

uditi gli avvocati Giorgio Oppo e Alessandro Pace per la Corte dei conti e l'Avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

l. - Con ricorso in data 15 febbraio 1993 la Corte dei conti - a seguito di determinazione adottata il 15/16 dicembre 1992 (n. 45/92) dalla Sezione di controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria - ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Governo, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, nonchè del Ministro del tesoro, del Ministro del bilancio e della programmazione economica, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro delle partecipazioni statali, in relazione al comportamento omissivo consistente nell'impedimento all'esercizio delle attribuzioni costituzionali spettanti alla stessa Corte e relative al controllo ex art.100, secondo comma, della Costituzione sulle società per azioni succedute - ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359 - all'Istituto nazionale per la ricostruzione industriale - I.R.I., all'Ente nazionale idrocarburi - E.N.I., all'Istituto nazionale assicurazioni - I.N.A. e all'Ente nazionale per l'energia elettrica - E.N.E.L.. Tale impedimento all'esercizio della funzione di controllo si sarebbe realizzato sia mediante il mancato invito ai magistrati della Corte dei conti a partecipare alle sedute degli organi di amministrazione e revisione di tali società, sia mediante l'omesso invio dei documenti concernenti la gestione delle stesse, sia con il mancato riconoscimento, da parte del Governo, del persistente obbligo di sottoporre a controllo della Corte dei conti gli enti trasformati in società per azioni e, comunque, con la mancata ottemperanza dell'obbligo di adottare i provvedimenti necessari al ripristino di tale controllo, così come richiesto dalla Sezione di controllo enti della Corte dei conti con determinazione n.29/92 del 22 settembre / 3 ottobre 1992.

  1. - Nelle premesse di fatto il ricorso - ripetendo quanto già illustrato nella determinazione n. 45/92 - espone che ai sensi dell'art. 100, secondo comma, della Costituzione la Corte dei conti "partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria" e "riferisce direttamente alle Camere sul risultato del controllo eseguito". Si ricorda poi che, in attuazione di tale norma costituzionale, è stata emanata la legge 21 marzo 1958, n. 259, dove il controllo in questione risulta disciplinato in diversi modi, a seconda che l'ente sia destinatario di contribuzioni continuative periodiche ovvero fruisca di "apporto al patrimonio" o di "garanzia finanziaria" dello Stato. Mentre il destinatario delle contribuzioni continuative è genericamente indicato dall'art. 2 della legge n. 259 in "un ente", senza distinzione tra figure soggettive pubbliche e private (così che a tale forma di controllo sono state sottoposte anche società per azioni, come la R.A.I. e le società di navigazione di interesse nazionale), nella diversa ipotesi di apporti patrimoniali o di garanzia finanziaria dello Stato l'art. 12 della medesima legge menziona come soggetti sottoposti al controllo soltanto gli "enti pubblici".

    Dopo aver richiamato le diverse disposizioni che hanno assoggettato al controllo ex art. 12 della legge n. 259 l'I.R.I., l'E.N.I., l'I.N.A. e l'E.N.E.L. ( d.P.R. 11 marzo e 24 aprile del 1961; legge n. 1643 del 1962), si sottolinea che tale controllo è stato esercitato da un magistrato della Corte dei conti incaricato di assistere alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione e di svolgere attività istruttoria per conto della Sezione competente della stessa Corte.

    Passando poi all'esame delle norme che hanno avviato il processo di "privatizzazione" degli enti pubblici economici si richiamano il decreto-legge 3 ottobre 1991, n. 309 (non convertito), il decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386 (convertito nella legge 29 gennaio 1992, n. 35), il decreto- legge 26 maggio 1992, n. 298 (non convertito) e, infine, il decreto-legge n. 333 del 1992 (convertito nella legge n. 359 del 1992), che ha previsto una riforma del procedimento di "privatizzazione" disponendo la diretta trasformazione in società per azioni di I.R.I., E.N.I., I.N.A ed E.N.E.L., l'attribuzione del capitale azionario al Ministero del tesoro, l'esercizio dei diritti dell'azionista al Ministro del tesoro d'intesa con i Ministri del bilancio, dell'industria e delle partecipazioni statali.

    Si rileva poi che, in attuazione del decreto-legge n. 333 del 1992, i presidenti dei quattro enti trasformati in società hanno convocato per i giorni 6 e 7 agosto 1992, mediante annuncio nella Gazzetta Ufficiale, le assemblee delle stesse società, per la deliberazione degli statuti e la no mina dei titolari degli organi sociali.

    In data 10 agosto il magistrato incaricato del controllo sull'E.N.E.L. ha richiesto al presidente di tale ente i motivi del mancato invito a partecipare all'assemblea della nuova Società. In risposta, il presidente dell'E.N.E.L. ha comunicato la nota del 5 settembre del Ministro del tesoro, dove si esprimeva l'avviso di della legge n. 259 del 1958, , e .

    Il Presidente del Consiglio, al quale il Presidente della Corte dei conti aveva rappresentato in precedenza la necessità che nelle nuove società fossero previste forme di controllo con la partecipazione della Corte dei conti, aveva a sua volta affermato, con lettera del 10 agosto, che .

    Pertanto, fin dall'emanazione del decreto-legge n. 333 del 1992 il controllo di cui all'art. 12 della legge n. 259 del 1958 non è stato più esercitato, in quanto i magistrati della Corte non sono stati invitati alle sedute degli organi collegiali delle società succedute agli enti pubblici, nè da queste è pervenuto alla Corte stessa alcun documento relativo alla gestione.

    La situazione descritta è stata presa in esame dalla Sezione di controllo della Corte dei conti con tre successive determinazioni. Una prima volta, con la determinazione n. 23 del 16 giugno 1992, che disponeva di inviare al Parlamento una relazione sulla trasformazione degli enti pubblici economici in società per azioni conseguente al decreto-legge n. 386 del 1991 ed alla relativa legge di conversione. Una seconda volta, con la determinazione n.29 del 22 settembre 1992, dove, preso in esame il sopravvenuto decreto-legge n. 333 del 1993 e la relativa legge di conversione, si rilevava, tra l'altro, come gli statuti delle società non fossero atti idonei a disporre in ordine al controllo della Corte dei conti (trattandosi di materia riservata alla legge) e come la "fuoriuscita" delle società dal rapporto con lo Stato non trovasse alcun riscontro reale nella nuova situazione (dal momento che non risultava superato il rapporto di finanziamento pubblico, consistente nell'apporto dello Stato al capitale sociale).

    Infine, una terza volta, con la determinazione n. 45 del 1992, dove si esponevano tutti i termini del problema e, constatato che il persistente comportamento omissivo del Governo veniva ad impedire alla Corte dei conti l'esercizio di una funzione di controllo attribuita dalla Costituzione, si stabiliva di proporre il conflitto di attribuzione di cui è causa.

  2. - Negli svolgimenti di diritto il ricorso si sofferma innanzitutto sui presupposti soggettivi del conflitto, richiamando le decisioni di questa Corte che hanno affermato la rilevanza costituzionale della funzione di controllo attribuita alla Corte dei conti "nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge" (art. 100, secondo comma, della Costituzione).

    Risulterebbe, pertanto, indubbio che la Corte medesima sia legittimata a sollevare conflitto, ai...

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