Sentenza nº 497 da Constitutional Court (Italy), 31 Dicembre 1993

RelatoreAntonio Baldassarre
Data di Resoluzione31 Dicembre 1993
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 497

ANNO 1993

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri notificati il 13 agosto ed il 28 settembre 1993, depositati in Cancelleria il 20 agosto ed il 6 ottobre 1993, per conflitti di attribuzione sorti a seguito: 1) del decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano 11 febbraio 1993, n. 5 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale relativo al triennio 1991-93 per il personale della Provincia autonoma di Bolzano e degli enti da essa dipendenti); 2) del decreto del Presidente del Consiglio provinciale di Bolzano 22 luglio 1993, n. 70/93 (Accordo compartimentale relativo al triennio 1991-93 per il personale del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano) iscritti ai nn. 26 e 37 del registro conflitti 1993.

Visti gli atti di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano e l'atto di intervento della Confederazione Generale Italiana del Lavoro della Provincia autonoma di Bolzano nel conflitto n. 37 del 1993;

udito nell'udienza pubblica del 16 novembre 1993 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

uditi gli avvocati Sergio Panunzio e Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

l.- Con ricorso regolarmente notificato e depositato il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, in relazione al decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 febbraio 1993, n. 5, con il quale Ë stato recepito l'accordo intercompartimentale relativo ai dipendenti della Provincia stessa per il triennio 1991-1993. Secondo il ricorrente, la Provincia di Bolzano, in conseguenza dell'adozione del decreto impugnato, avrebbe esorbitato dalle proprie competenze in violazione degli artt. 2, 3, 95 e 116 della Costituzione, nonchË dell'art. 8, n. 1, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n.270).

Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, l'atto impugnato, recependo un accordo sostanzialmente qualificabile come di comparto per i dipendenti provinciali relativo al periodo 1991-1993, si porrebbe in contrasto con il principio di riforma economico-sociale stabilito dall'art.7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, che per tale periodo prevede soltanto la proroga di efficacia degli accordi di comparto stipulati per il triennio 1988-1990. PoichË il suddetto principio Ë parte integrante della regola della triennalit‡ degli accordi, fata propria anche dall'art. 7 della legge della Provincia di Bolzano 13 marzo 1990, n. 6, il Presidente della Giunta provinciale, anzichË recepire con un proprio decreto il predetto accordo, avrebbe dovuto negare efficacia allo stesso, considerato che il medesimo comporta oneri finanziari dovuti ad aumenti retributivi.

Oltre a esorbitare dai propri limiti di competenza, l'atto impugnato introdurrebbe un'illegittima disparit‡ di trattamento fra i dipendenti pubblici, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Inoltre, violerebbe l'art. 2 della Costituzione, impedendo il concorso di tutti al soddisfacimento dei doveri di solidariet‡. E, infine, interferirebbe con i poteri di governo concernenti la direzione della politica generale del paese (art. 95 della Costituzione).

  1. - Si Ë costituita in giudizio la Provincia di Bolzano per chiedere il rigetto del ricorso, sulla base della piena legittimit‡ del potere esercitato con l'atto impugnato, emanato in applicazione dell'art. 7 della legge provinciale n.6 del 1990 e di altre leggi provinciali che hanno previsto il finanziamento dell'accordo per il triennio 1991-1993 e il riordinamento dello stato giuridico del personale.

    La Provincia contesta il presupposto interpretativo fatto...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT