Sentenza nº 83 da Constitutional Court (Italy), 04 Marzo 1992
Relatore | Mauro Ferri |
Data di Resoluzione | 04 Marzo 1992 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 83
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Dott. Aldo CORASANITI
Giudici
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30, primo comma, lett.a), del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali),promosso con ordinanza emessa il 14 dicembre 1990 dal Consi sul ricorso proposto da Orlandi Severino ed altro contro Legnini Giovanni ed altri, iscritta al n. 632 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1991.
Visto l'atto di costituzione di Orlandi Severino ed altro, nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 4 febbraio 1992 il Giudice relatore Mauro Ferri;
uditi l'avv. Lucio V. Moscarini per Orlandi Severino ed altro e l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
-
Con ordinanza emessa il 14 dicembre 1990 (pervenuta a questa Corte il 27 settembre 1991), il Consiglio di Stato ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 51, e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, primo comma, lett. a), del d.P.R.16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali) - in relazione all'art. 12, primo comma, lett. a), della legge 21 marzo 1990, n.53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale) - "nella parte in cui comporta l'eliminazione delle candidature sottoscritte da un numero di elettori superiore a quello massimo prescritto dalla legge".
Il giudice remittente premette, in punto di fatto, quanto segue.
Il giorno 11 aprile 1990, Belli Italo, in qualità di delegato di lista, presentava al segretario comunale di Roccamontepiano una lista di candidati per il rinnovo del Consiglio di quel Comune, sottoscritta da 76 elettori (in regola con il minimo di 60 e il massimo di 90 prescritti per i Comuni da 2.000 a 5.000 abitanti) e con allegati due certificati collettivi, uno per 50 elettori e l'altro per i rimanenti 26.
Senonchè, scaduti i termini per la presentazione delle liste, il segretario comunale informava il Belli che nell'ultimo censimento gli abitanti di Roccamontepiano erano risultati 1990 e che, di conseguenza, i sottoscrittori avrebbero dovuto essere in numero compreso fra 20 e 30 (come prescritto per i Comuni fino a 2.000 abitanti). Il Belli presentava, quindi, istanza alla Commissione elettorale circondariale di Chieti, chiedendo il ritiro del certificato elettorale di 50 elettori in modo da considerare valide unicamente le rimanenti 26 firme. La Commissione, tuttavia, in applicazione dell'art. 30, primo comma, lett. a), del d.P.R. n. 570 del 1960, eliminava la lista in questione, in quanto sottoscritta da un numero di persone eccedente quello massimo di 30 stabilito dall'art.12 della legge n. 53 del 1990, e successivamente confermava tale decisione.
Il TAR dell'Abruzzo, sezione di Pescara, adito dal Belli e da Legnini Giovanni, accoglieva l'istanza di sospensione delle impugnate delibere della Commissione anzidetta, con la conseguenza che la lista in questione veniva ammessa alla competizione elettorale del maggio 1990 e tutti i candidati della stessa erano proclamati eletti. L'atto di proclamazione degli eletti, con tutti i provvedimenti pregressi, veniva a sua volta impugnato dal Belli e dal Legnini, nonchè, per motivi diversi, da Orlandi Severino, candidato non eletto, e da Marinelli Trentino.
L'adito TAR, con sentenza del 28 giugno 1990, n. 518, per quanto qui interessa, annullava l'esclusione della lista de qua disposta dalla Commissione elettorale (e considerava quindi legittimo e definitivo l'atto di proclamazione degli eletti), ritenendo che la Commissione stessa avesse il potere di consentire la regolarizzazione della lista, eliminando i certificati elettorali in eccesso. Avverso tale sentenza hanno proposto appello l'Orlandi e il Marinelli.
Tutto ciò premesso, il giudice a quo rileva che il punto da chiarire è se la Commissione elettorale, ai sensi dell'art. 30, primo comma, lett. a), del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (secondo cui la Commissione medesima deve verificare che "le candidature siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo sono"), debba procedere alla eliminazione della lista non solo quando la relativa dichiarazione di presentazione sia sottoscritta da un numero di elettori inferiore al minimo richiesto, ma anche qualora sia sottoscritta da un numero di elettori superiore al...
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Sentenza nº 48 da Constitutional Court (Italy), 26 Marzo 2021
...6.1.– Per quanto concerne nello specifico il procedimento elettorale preparatorio, il giudice a quo richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 83 del 1992, che ha individuato la ratio della necessità di raccogliere un certo numero di firme a sostegno delle candidature nell’obiettivo......
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