Sentenza nº 188 da Constitutional Court (Italy), 22 Aprile 1992

RelatoreAntonio Baldassarre
Data di Resoluzione22 Aprile 1992
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 188

ANNO 1992

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Dott. Aldo CORASANITI

Giudici

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2, quinto e sesto comma, della legge 25 agosto 1991, n. 284 (Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche),promossi con ricorsi delle Regioni Umbria e Friuli-Venezia Giulia, della Provincia autonoma di Bolzano, delle Regioni Toscana e Lombardia e della Provincia autonoma di Trento, notificati il 30 settembre 1991 ed il 1 e2 ottobre successivi, depositati in cancelleria il 4, 8, 9 e 12 ottobre 1991 ed iscritti ai nn. 41, 42, 44, 45, 46 e 47 del registro ricorsi 1991.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 4 febbraio 1992 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

uditi gli Avvocati Goffredo Gobbi per la Regione Umbria, Gaspare Pacia per la Regione Friuli-Venezia Giulia, Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano, Alberto Predieri per la Regione Toscana, Maurizio Steccanella per la Regione Lombardia, Valerio Onida per la Provincia autonoma di Trento e l'Avvocato dello Stato Carlo Bafile per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Regione Umbria ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 25 agosto 1991, n. 284 (Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche), per violazione degli artt.117 e 118 della Costituzione, che assicurano alle regioni a statuto ordinario la competenza legislativa e amministrativa in materia di "turismo e industria alberghiera".

    Dopo aver ricordato che il d.P.R. n. 616 del 1977, all'atto del secondo trasferimento delle relative funzioni, aveva dato a tale materia una nozione molto ampia, riconoscendo alle regioni la funzione di determinare, sulla base di un regime di prezzi concordati, le tariffe delle strutture turistiche ricettive, la ricorrente osserva che la legge impugnata, nell'imporre un indifferenziato regime di liberalizzazione dei prezzi, lederebbe le competenze regionali nella materia del turismo e degli alberghi. Di queste, infatti, la disciplina dei prezzi, peraltro già regolata dalla Regione con una propria legge, costituirebbe parte integrante, essendo inestricabilmente legata agli altri profili (economici, sociali, culturali, etc.) della stessa materia. E ciò sarebbe confermato anche dall'art. 58 del d.P.R. n. 616 del 1977, che non ricomprende la fissazione dei prezzi fra le funzioni riservate allo Stato.

    La Regione Umbria osserva, inoltre, che, come risulterebbe dal d.P.R. n. 616 del 1977 e come avrebbe confermato la sentenza n. 618 del 1988 di questa Corte, la determinazione delle tariffe è data al legislatore regionale a titolo di competenza propria, e non già delegata (ai sensi dell'art. 52, primo comma, lettera c, del medesimo d.P.R. n. 616), per il fatto che la disciplina dei prezzi nei vari settori sarebbe assorbita all'interno delle singole materie affidate dalla Costituzione alle regioni, mentre il ricordato art. 52 si riferisce alla determinazione dei prezzi in sede locale in relazione a materie riservate allo Stato (commercio). Ed è perciò che il legislatore umbro ha potuto stabilire in materia alberghiera un regime di prezzi "concordato", diverso da quello "amministrato" riferibile ai comitati provinciali prezzi. In ogni caso, conclude la stessa ricorrente, ove pure si ritenesse che l'art. 7 della legge n. 217 del 1983, al periodo finale dell'ultimo comma, abbia conferito una semplice delega a favore delle regioni, si dovrebbe tuttavia considerare che l'abrogazione di tale disposizione da parte dell'art. 1, quinto comma, della legge impugnata sarebbe parimenti lesiva degli artt. 117 e 118 della Costituzione, in quanto si tratterebbe di attività delegate alle regioni allo scopo di assicurare l'esercizio organico delle competenze trasferite e, pertanto, si tratterebbe di funzioni non revocabili dallo Stato a proprio arbitrio, come ha riconosciuto questa stessa Corte a partire dalla sentenza n. 559 del 1988.

    A tutto concedere, osserva da ultimo la ricorrente, sembra comunque evidente l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, quarto comma, della legge impugnata, che, attribuendo al Ministro del turismo e dello spettacolo la competenza a determinare con un proprio decreto le modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi, contiene una norma di estremo dettaglio, la quale riduce la regione al ruolo meramente passivo di puro e semplice destinatario delle comunicazioni degli operatori, in contrasto con la sua natura di ente ad autonomia costituzionalmente garantita.

  2. - Contro il medesimo art. 1 della legge n. 284 del 1991 ha proposto ricorso per illegittimità costituzionale la Regione Friuli-Venezia Giulia, adducendo la violazione dell'art. 4, n. 10, del proprio Statuto speciale, che assicura alla competenza esclusiva della ricorrente la materia del turismo e dell'industria alberghiera, nonchè la violazione delle norme di attuazione contenute nel d.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116 e nel d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469 (artt. 6 e 8).

    Premesso che la definizione delle materie operata dal d.P.R. n. 616 del 1977 si estende pure alla Regione ricorrente in forza delle norme di attuazione contenute nel d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469 (art. 6, primo comma) e che, in base all'art. 8, secondo comma, dello stesso decreto, le funzioni delegate alle regioni a statuto ordinario s'intendono trasferite alla Regione Friuli-Venezia Giulia, ove (come nel caso) riguardino materie assegnate alla competenza esclusiva di quest'ultima, la ricorrente osserva che le disposizioni contenute nell'art. 1 della legge impugnata, pur a ritenere che contengano norme di principio, sarebbero lesive delle competenze esclusive, peraltro già esercitate, affidate alla Regione Friuli-Venezia Giulia riguardo alla determinazione dei prezzi nel settore turistico.

  3. - La Provincia autonoma di Bolzano ha regolarmente depositato e notificato un ricorso diretto a chiedere la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, primo, secondo, terzo e quarto comma, della legge n. 284 del 1991, sul presupposto che violi: l'art. 8, n. 20, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, che assegna ad essa la competenza esclusiva in materia di turismo e industria alberghiera; l'art.9, n. 7, dello stesso Statuto, che conferisce alla Provincia la competenza concorrente in materia di servizi pubblici; l'art. 16, primo comma, del medesimo Statuto, che attribuisce alle province autonome le funzioni amministrative afferenti alle materie assegnate alle loro competenze legislative; nonchè le relative norme di attuazione, contenute nel d.P.R1 novembre 1973, n. 686, e nel d.P.R. 22 marzo 1974, n. 278.

    La ricorrente, premesso che ha esercitato con proprie leggi la competenza in contestazione e premesso che le censure da essa formulate, specialmente quelle concernenti il primo comma, sono subordinate all'eventualità che la legge impugnata abbia abrogato la norma della legge n. 217 del 1983, la quale faceva salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, osserva che gravi lesioni alla propria autonomia deriverebbero dal secondo e dal terzo comma del ricordato art. 1.

    In particolare, il secondo comma, il quale regola la comunicazione dei prezzi ai soli fini della pubblicità, interviene in un campo già disciplinato compiutamente daleggi provinciali. Il terzo comma, invece, il quale prescrive che, entro il 1 marzo e il 1 ottobre di ogni anno, ciascun operatore comunica i prezzi che praticherà, rispettivamente, dal 1 giugno e dal 1 gennaio dell'anno successivo, contiene una norma dettagliata, che si pone in diretto contrasto con la disciplina provinciale, per la quale la predetta comunicazione deve avvenire il 10 settembre di ogni anno, salvo possibili variazioni da comunicare entro il 31 marzo di ogni anno (a parte i rifugi alpini, per i quali l'obbligo di comunicazione cade il 30 giugno di ogni anno).

    Per le stesse ragioni sarebbe incostituzionale anche il quarto comma dell'art. 1, il quale affida al Ministro del turismo e dello spettacolo il potere di determinare con proprio decreto le modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi, trattandosi di materia disciplinata da leggi provinciali, non modificabili o derogabili da decreti ministeriali con riguardo agli ambiti di competenza delle province stesse.

    Nè, sempre riguardo a questa ultima censura, si può ritenere che possa valere la clausola di salvezza delle competenze provinciali, per il fatto che il quarto comma fa esplicito riferimento al secondo, che parla espressamente della Provincia autonoma di Bolzano. Del resto, la disposizione impugnata, che sembra riferirsi a un regolamento ministeriale, violerebbe altresì l'art. 17, primo comma, lettera c) (rectius: lettera b) e terzo comma, della legge n. 400 del 1988, che vieta l'adozione di quei regolamenti in campi riservati alla competenza esclusiva delle Province autonome. Nè, infine, ove si dovesse ritenere di essere in presenza di un atto governativo di indirizzo e coordinamento, si potrebbe dire di aver di fronte una norma costituzionalmente legittima, poichè questa sarebbe comunque contraria al principio di legalità sostanziale, dal momento che manca in essa qualsiasi predeterminazione dei criteri richiesti per la definizione del contenuto del futuro atto governativo.

  4. - Anche la Regione Toscana ha...

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