Sentenza nº 278 da Constitutional Court (Italy), 17 Giugno 1992

RelatoreFrancesco Paolo Casavola
Data di Resoluzione17 Giugno 1992
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 278

ANNO 1992

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Giudici

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, lett.b), del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica) e 8, ultimo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Sulla cittadinanza italiana), promosso con ordinanza emessa il 13 novembre 1991 dal Tribunale militare di Verona nel procedimento penale a carico di Klieber Ralph, iscritta al n. 42 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1992 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto in fatto

Nel corso di un procedimento penale, per il reato di mancanza alla chiamata, a carico di un soggetto, già cittadino italiano (in quanto nato in Italia da genitori stranieri) che aveva però da tempo trasferito in Austria la propria residenza, acquistando la cittadinanza di quello Stato, il Tribunale militare di Verona, con ordinanza emessa il 13 novembre 1991, ha sollevato, in relazione agli artt. 2, 3 e 52 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, lett. b), del d.P.R.14 febbraio 1964, n. 237, in riferimento all'art. 8, ultimo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede l'esenzione dagli obblighi di leva per coloro che abbiano perduto la cittadinanza italiana a seguito dell'acquisto di quella di altro Stato (e siano quindi tenuti a prestare in quest'ultimo il servizio militare).

Rileva il giudice a quo che l'effetto libera torio da detti obblighi si verifica, ex art. 7 legge n. 555 del 1912, per coloro che, nati e residenti in uno Stato estero e da questo considerati propri cittadini, rinuncino alla cittadinanza italiana, ma non per i cittadini italiani che, come l'imputato, siano nati in Italia ed abbiano fissato poi all'estero la loro residenza, acquistando, senza il concorso della loro volontà, la cittadinanza straniera ex art. 8, n. 2, di...

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