Sentenza nº 279 da Constitutional Court (Italy), 17 Giugno 1992

RelatoreCesare Mirabelli
Data di Resoluzione17 Giugno 1992
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 279

ANNO 1992

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Dott. Aldo CORASANITI

Giudici

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorsi della Provincia autonoma di Bolzano notificati rispettivamente il 21 novembre e 18 dicembre 1991, depositati in cancelleria rispettivamente il 28 novembre e 20 dicembre 1991, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del 10 settembre 1991, recante "Modalità relative alle certificazioni concernenti il conto consuntivo 1990 delle amministrazioni provinciali, comunali e delle comunità montane" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 1991, n. 244) e del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del 19 ottobre 1991, recante "Modalità relative alle certificazioni concernenti il bilancio preventivo 1992 delle amministrazioni provinciali, comunali e delle comunità montane" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1991, n. 252), ed iscritti ai nn. 44 e 53 del registro conflitti 1991.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 17 marzo 1992 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

uditi gli avv.ti Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano.

Ritenuto in fatto

  1. - Con decreto del 10 settembre 1991 il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, ha approvato il modello dei certificati concernenti il conto consuntivo dei comuni, delle province e delle comunità montane per l'anno 1990. Il decreto dispone che il certificato, in originale e tre copie autenticate, deve essere inviato dai comuni e dalle comunità montane delle Province di Bolzano e di Trento al competente commissariato del Governo, il quale provvede ad inoltrare l'originale al Ministero dell'interno, e le copia rispettivamente alla Corte dei conti - sezione enti locali ed all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). L'ente locale interessato deve inoltre trasmettere copia del certificato alla Regione ed al Comitato regionale di controllo.

    Lo stesso decreto indica anche le modalità di compilazione e di sottoscrizione dei certificati.

    Con altro decreto del 19 ottobre 1991 il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, ha approvato il modello di certificato concernente il bilancio preventivo per l'anno 1992 dei comuni, delle province e delle comunità montane. Il decreto dispone che la certificazione deve essere allegata al bilancio di previsione ed inviata con il bilancio, in originale e sei copie autenticate, al competente organo regionale di controllo, il quale, dopo avere attestato in calce al certificato che lo stesso è regolarmente compilato e corrisponde alle previsioni, inoltra la certificazione, per quanto concerne i comuni e le comunità montane delle province di Bolzano e di Trento, al competente commissariato del Governo, che ne invia una copia alla Regione e ne restituisce una copia all'ente interessato. Il Commissario del Governo invia l'originale dei certificati al Ministero dell'interno ed una copia degli stessi alla Corte dei conti - sezione enti locali ed all'ISTAT.

    Il medesimo decreto indica, inoltre, le modalità di compilazione e di sottoscrizione dei certificati.

  2. - Con ricorso notificato il 21 novembre 1991 e depositato il 28 novembre 1991 la Provincia autonoma di Bolzano ha chiesto l'annullamento del decreto ministeriale 10 settembre 1991 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 1991, n. 244) assumendo che il decreto stesso è lesivo, nelle sue singole parti e nel suo complesso, delle attribuzioni costituzionalmente garantite alla Provincia.

    Con analogo ricorso, notificato il 18 dicembre 1991 e depositato il 20 dicembre 1991, la Provincia autonoma di Bolzano ha chiesto l'annullamento anche del decreto ministeriale 19 ottobre 1991 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1991, n. 252) assumendo che esso lede le attribuzioni provinciali.

    A sostegno dei due distinti ricorsi la Provincia autonoma di Bolzano articola motivi sostanzialmente identici. Con il primo motivo si denuncia la violazione delle attribuzioni provinciali previste dagli art.8, primo comma, numero 21, 16, primo comma e 54, numero 5, dagli artt. 80 ed 81 dello Statuto speciale per la Regione Trentino- Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, (nel testo modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386, che viene richiamata anche in ragione dell'art. 5), nonchè dalle relative norme di attuazione di cui in modo particolare al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279 ed al d.P.R. 28 marzo 1975, n.473.

    I due decreti ministeriali invaderebbero, ad avviso della ricorrente, competenze ed attribuzioni della Provincia, che ha competenza secondaria in materia di finanza locale (art. 80 dello Statuto speciale), ed ha il potere-obbligo di corrispondere ai comuni idonei mezzi finanziari, da concordare tra il Presidente della Giunta provinciale ed una rappresentanza unitaria dei comuni (art. 81 dello Statuto speciale).

    Ai sensi dell'art. 54, numero 5, dello Statuto speciale spetta poi alla Giunta provinciale di Bolzano la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione o scioglimento dei loro organi in base alla legge e di eventuale nomina di commissari (a meno che tali provvedimenti straordinari non siano dovuti a motivi di ordine pubblico o si riferiscano a comuni con più di 20.000 abitanti). Le norme di attuazione dello Statuto speciale in materia di finanza locale (d.P.R.28 marzo 1975, n. 473) dispongono che le province autonome esercitano le...

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