Sentenza nº 355 da Constitutional Court (Italy), 23 Luglio 1992

RelatoreAntonio Baldassarre
Data di Resoluzione23 Luglio 1992
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 355

ANNO 1992

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Dott. Aldo CORASANITI

Giudici

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorsi della Regione Lombardia e delle Province autonome di Bolzano e Trento notificati l'8 e l'11 febbraio 1992, depositati in cancelleria, rispettivamente, il 14, 17 e 21 febbraio 1992, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro del Tesoro in data 21 novembre 1991 dal titolo "Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni", ed iscritti rispettivamente ai nn. 4, 5 e 6 del registro conflitti 1992.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1992 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

uditi gli Avvocati Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano, Giuseppe F. Ferrari per la Regione Lombardia, e Valerio Onida per la Provincia autonoma di Trento e l'Avvocato dello Stato Carlo Bafile per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro del tesoro in data 21 novembre 1991, adottato di concerto con il Ministro degli affari sociali, intitolato "Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni", chiedendo, previa declaratoria della propria competenza in materia, l'annullamento dello stesso.

    La Provincia, dopo aver ricordato l'impugnazione a suo tempo proposta nei confronti della legge 11 agosto 1991 e, in particolare, nei confronti dell'art. 15 della stessa e sul presupposto che i fondi speciali disciplinati dal decreto impugnato concernono attività di competenza provinciale, deduce la violazione delle attribuzioni ad essa garantite dagli artt. 8, primo comma, nn. 1, 4, 25 e 29, 9, n. 10, e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione, nonchè la violazione della propria autonomia finanziaria (titolo VI dello Statuto e legge 30 novembre 1989, n. 386).

    La ricorrente rileva, infatti, come lo stesso Ministro del tesoro sia consapevole della inerenza della materia disciplinata dal decreto impugnato alle competenze regionali (o provinciali), dal momento che ha previsto la necessaria partecipazione del Presidente della giunta provinciale nel comitato di gestione del fondo speciale, attribuendo altresì il compito di nominare altri membri del comitato al Presidente del Consiglio provinciale; il che, peraltro, darebbe luogo ad una specifica causa di illegittimità, non potendosi con atto amministrativo attribuire poteri e funzioni ad organi regionali o provinciali. Nè la invasività del decreto impugnato potrebbe ritenersi esclusa in forza dell'art. 6 dello stesso, il quale dispone che "le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprio provvedimento, tenendo conto delle rispettive realtà locali, quanto previsto nei precedenti articoli 2, 3, 4 e 5, nel rispetto dei principi contenuti nella legge n. 266 del 1991 e dei criteri risultanti dalle norme del presente decreto". La Provincia ricorrente deduce, infatti, che tale disposizione sarebbe a sua volta illegittima, sia perchè le impone di disciplinare la materia con un determinato contenuto, sia e soprattutto perchè le impone di rispettare, non solo i principi della legge n. 266 del 1991 (principi peraltro non idonei a limitare le competenze provinciali), ma anche i criteri posti dallo stesso decreto. Quest'ultimo, del resto, intervenendo in materie di competenza provinciale sarebbe per ciò solo illegittimo (v. sent. n. 204 del 1991).

    1.1. Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, sottolineando come le norme contenute nel decreto impugnato siano rivolte direttamente agli istituti di credito ed esulino quindi dalle competenze provinciali, ha chiesto la reiezione del ricorso.

    Con particolare riferimento all'impugnazione concernente l'art. 6, l'Avvocatura dello Stato rileva che lo stesso "mira a soddisfare le rispettive realtà locali in merito a quanto disposto negli articoli da 2 a 5", senza che ciò comporti la disciplina di attività di competenza provinciale, nè che le province debbano seguire i principi e i criteri ivi stabiliti. Il decreto impugnato, infatti, "ha disciplinato una attività statale finanziata attraverso gli istituti di credito e destinata alla creazione di centri di servizio gestiti dalle organizzazioni di volontariato; in tutto questo la Provincia, che non ha alcuna competenza riservata, può partecipare in maniera più che marginale nel rispetto della normativa statale".

  2. Con ricorso notificato al Ministro del tesoro, al Ministro degli affari sociali e al Presidente del Consiglio dei ministri presso l'Avvocatura generale dello Stato, anche la Regione Lombardia ha impugnato il decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1991.

    La ricorrente, muovendo dalla premessa che la previsione legislativa della costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio (art. 15, primo comma, legge n. 266 del 1991) non può non presupporre la gestione regionale dei fondi, rileva, innanzitutto, che la disposizione di cui all'art. 2, secondo comma, del decreto impugnato, disciplina, al contrario, la composizione del comitato di gestione del fondo comprimendo fino ad annullarla la potestà organizzativa regionale. La Regione Lombardia deduce, poi, che l'art. 1, primo comma, il quale prevede la sottrazione al fondo speciale del 50 per cento delle somme da erogarsi da parte degli enti creditizi, e la destinazione di queste ad altri fondi speciali scelti dai soggetti erogatori...

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