Sentenza nº 370 da Constitutional Court (Italy), 27 Luglio 1992
Relatore | Antonio Baldassarre |
Data di Resoluzione | 27 Luglio 1992 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N.370
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Aldo CORASASANITI,PRESIDENTE
Giudici
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Per la correzione di errori occorsi nella presente sentenza, vedi ord. n.
496 del 1992.
nei giudizi promossi con ricorsi della Provincia autonoma di Bolzano, della Regione Toscana e della Provincia autonoma di Trento notificati, rispettivamente, il 18, il 24 e il 27 dicembre 1991, depositati in cancelleria, rispettivamente, il 20 dicembre 1991, il 3 e il 4 gennaio 1992, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 16 ottobre 1991, intitolato:
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 16 giugno 1992 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;
uditi gli Avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano, Valerio Onida per la Regione Toscana e la Provincia autonoma di Trento e l'Avvocato dello-Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
-
- Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Provincia autonoma di Bolzano ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 16 ottobre 1991, intitolato "Determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonchè delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione", deducendo la violazione delle attribu2ioni ad essa costituzionalmente spettanti in base agli artt. 8, n. 20, 9, n. 7, 16, primo comma, 99, 100 e 101 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e alle relative norme di attuazione (d.P.R. 1 novembre 1973, n. 686 e d.P.R. 22 marzo 1974, n.278), nonchè la violazione del principio di legalità.
La Provincia di Bolzano, dopo aver ricordato le censure già mosse nei confronti dell'art. 1, quarto comma, della legge 25 agosto 1991, n. 284 (Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico ed interventi di sostegno alle imprese turistiche), il quale demanda al Ministro del turismo e dello spettacolo la determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi delle strutture alberghiere e dei servizi turistici e delle altre strutture ricettive, rileva innanzitutto che il decreto impugnato, nel suo complesso, prevedendo un intervento del Ministro del turismo e dello spettacolo in settori nei quali é ad essa attribuita competenza esclusiva, sarebbe per ciò solo illegittimo. Tale illegittimità risulterebbe, poi, evidente, ove si consideri che esso ha natura di regolamento ministeriale e che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (v. sent. n. 204 del 1991), regolamenti ministeriali in materia di competenza regionale (o provinciale) non sono ammissibili.
Quanto alle singole disposizioni contenute nel decreto impugnato, la Provincia ricorrente rileva che l'art. 2, primo comma, sarebbe illegittimo, in quanto, nel fissare l'obbligo di comunicazione dei prezzi, precisa che questa debba avvenire secondo le modalità stabilite nei successivi articoli e nel rispetto della normativa nazionale e regionale, e non anche di quella provinciale.
Illegittima sarebbe, altresì, secondo la ricorrente, la disposizione dell'art. 4, terzo comma, perchè, stabilendo che spetta alla Provincia autonoma di individuare gli enti ai quali essa intende delegare l'adempimento degli obblighi sanciti con il decreto, sembrerebbe presuppone l'obbligo per la provincia stessa di delegare competenze ad essa statutariamente attribuite.
La ricorrente muove poi una censura specifica nei confronti dell'art. 5, terzo comma, il quale pretenderebbe di imporre alla Provincia, o agli enti da essa delegati, di emanare disposizioni in ordine alla predisposizione delle tabelle e dei cartellini dei prezzi come previsto dal decreto impugnato. Queste disposizioni, peraltro, violerebbero anche le norme statutarie di cui agli artt. 99, 100 e 101 (relative all'uso della lingua in ambito provinciale), dal momento che la disciplina ministeriale stabilisce anche la lingua nella quale la tabella e il cartellino dei prezzi devono essere redatti.
Infine, la ricorrente deduce che anche l'art. 6 del decreto impugnato sarebbe illegittimo, in quanto nessuna norma di legge abilita il Ministro del turismo e dello spettacolo a disciplinare la vigilanza sul rispetto delle disposizioni concernenti i prezzi.
1.2.- Si é costituito il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che il ricorso sia rigettato.
L'Avvocatura dello Stato, richiamando la difesa già svolta nel giudizio di legittimità costituzionale sulla legge n. 284 del 1991, osserva che la materia della pubblicità dei prezzi era disciplinata dal r.d.l. n. 2049 del 1935 e che quest'ultimo ha sempre avuto applicazione in tutto il territorio nazionale perchè finalizzato sia a tutelare gli utenti, sia a consentire la pubblicazione dell'annuario degli alberghi d'Italia. Ciò, peraltro, non esclude, prosegue l'Avvocatura dello Stato, che la Provincia autonoma di Bolzano possa disciplinare in modo più dettagliato la pubblicazione dei prezzi, purchè sia assicurato un regime di pubblicità tale da soddisfare l'interesse dell'utenza e da consentire la pubblicazione dell'annuario degli alberghi attraverso la trasmissione al Ministero del turismo e dello spettacolo di dati informativi secondo modalità coordinate.
-
- Anche la Regione Toscana, con ricorso regolarmente notificato e depositato, ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto ministeriale 16 ottobre 1991.
La ricorrente, muovendo dalla premessa (già fatta valere nel giudizio di legittimità costituzionale della legge n. 284 del 1991) che la materia turismo e industria alberghiera ha formato oggetto di un trasferimento assai ampio alle regioni, ribadisce che anche la disciplina dei prezzi delle strutture alberghiere e delle altre strutture turistiche ricettive rientra nelle competenze regionali, sottolineando, altresì, come l'ampia formulazione del d.P.R. n. 616 del 1977 non sia stata modificata nè limitata dalla legislazione successivamente intervenuta in materia.
Il decreto impugnato, pertanto, già per il semplice fatto di essere strumentale alla realizzazione dell'illegittimo regime di liberalizzazione dei prezzi, sarebbe, ad avviso della ricorrente, lesivo delle attribuzioni regionali in materia di turismo e industria alberghiera. Lo stesso decreto...
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