Sentenza nº 427 da Constitutional Court (Italy), 10 Novembre 1992

RelatoreVincenzo Caianiello
Data di Resoluzione10 Novembre 1992
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 427

ANNO 1992

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Giudici

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale di vari articoli della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese) promossi con ricorsi della Provincia autonoma di Bolzano, della Regione Lombardia e della Provincia autonoma di Trento, notificati l'8 novembre 1991, depositati in cancelleria il primo il 13 gli altri due il 16 novembre 1991 ed iscritti ai nn.49,50 e 51 del registro ricorsi 1991.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri ;

udito nell'udienza pubblica del 16 giugno 1992 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

uditi gli avv.ti Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia di Bolzano e Valerio Onida per la Regione Lombardia e la Provincia autonoma di Trento e l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con distinti ricorsi le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Lombardia hanno impugnato molte norme della legge 5 ottobre 1991 n.317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), lamentando la violazione di diversi parametri statutari e costituzionali.

    2.1.- La Provincia autonoma di Trento e la Regione Lombardia chiedono entrambe la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 2 e 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 39, comma 1, lett.a, 41 e 43, comma 1, in riferimento, la prima ricorrente, all'art. 8, nn.9, 18 e 20, all'art. 9, nn. 3 e 8, all'art. 15, all'art.16 e al titolo VI dello Statuto (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), all'art. 5 delle norme di attuazione approvate con d.P.R. 31 luglio 1978 n.1017, e all'art. 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989 n. 386, e, la seconda ricorrente, agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione e in relazione agli artt. 56,63,65,84,109,110 e 126 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e all'art. 3 della legge 14 giugno 1990 n.158.

    2.2.- La Provincia autonoma di Bolzano censura norme in parte coincidenti e in parte diverse rispetto a quelle oggetto dei due altri ricorsi indicati in precedenza (e precisamente gli "artt. da 1 a 24, da 27 a 34, 36 e 43" della stessa legge), ritenendole in contrasto con l'art. 8, nn.9 e 20, con l'art. 9, nn. 3 e 8, con l'art. 15, con l'art. 16, comma 1, dello Statuto, nonchè con le norme di attuazione recate dai decreti del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974 n. 278, 31 luglio 1978 n. 1017, 24 marzo 1981 n. 228 e 19 novembre 1987 n. 526, in relazione anche all'art.65 del d.P.R. n. 616 del 1977, ed infine con i principi dell'autonomia finanziaria provinciale stabiliti dal titolo VI dello Statuto (oltrechè dall'art. 15) e dall'art. 5, comma 1, della legge 30 novembre 1989 n. 386.

  2. - In particolare la Provincia di Trento nel suo ricorso sostiene che tutti i tipi di contributi previsti dalle norme impugnate configurano interventi finanziari diretti dello Stato che, nella parte in cui contemplano come beneficiarie imprese artigiane nonchè piccole imprese operanti nei settori di competenza provinciale (industria, commercio, turismo, trasporti),consorzi e società consortili tra piccole imprese e consorzi di garanzia collettiva fidi, interferiscono con le competenze della Provincia e ne ledono l'autonomia, dal momento che si tratta di interventi capillari concessi in via ordinaria, senza alcun riferimento a programmi straordinari o a specifiche esigenze unitarie, e per di più di interventi che non sono aggiuntivi (nella maggioranza dei casi) e la cui gestione è riservata allo Stato, mentre alla Provincia sarebbe riconosciuto un ruolo meramente istruttorio e sarebbe altresì previsto un potere sostitutivo dello Stato, in caso di ritardo negli adempimenti devoluti agli organi provinciali, non conforme ai criteri sanciti dalla giurisprudenza costituzionale.

    Le norme violerebbero altresì i principi statutari (art. 15 dello Statuto e art. 5 del D.P.R. n. 1017 del 1978) ai sensi dei quali sono assegnate alle province, sentite le stesse quanto al loro ammontare, quote degli stanziamenti statali per l'attuazione di leggi che prevedono interventi per l'incremento della produzione industriale, e le somme così assegnate sono utilizzate d'intesa tra lo Stato e le province. Nella specie, viceversa, lo Stato eroga direttamente i fondi ovvero li assegna controllandone l'erogazione, senza alcuna intesa con la Provincia autonoma.

    Nè può sostenersi che si versi in ipotesi di interventi riconducibili a "norme generali sulla programmazione" (art.15 dello Statuto) - che legittimerebbero un "diverso sistema di finanziamento" - perchè le misure previste dalle norme impugnate si esauriscono in una serie di agevolazioni, con procedure che non coinvolgono gli organi di programmazione ma restano "nell'esclusivo dominio del Ministero dell'industria e, talvolta, del Ministero del tesoro", operando una sottrazione di competenze provinciali in tema di incremento della produzione industriale.

    Per quanto attiene alla materia dell'artigianato, poi, l'art.41 della legge, che autorizza la Cassa per il credito alle imprese artigiane (e cioé un soggetto pubblico facente capo allo Stato) ad effettuare una serie di interventi, ulteriori rispetto agli attuali scopi statutari (D.M. 31 agosto 1966 e successive modificazioni), di carattere agevolativo a favore delle singole imprese, violerebbe l'autonomia della Provincia cui spetta provvedere in tema di agevolazioni nello specifico settore.

    L'art. 36, inoltre, dettando norme in materia di "distretti industriali" - da individuarsi (sulla base di indirizzi e parametri di riferimento stabiliti dal Ministro dell'industria) dalle regioni e provincie autonome, quali aree per le quali è consentito il finanziamento in sede locale di progetti innovativi concernenti più imprese - sarebbe lesivo delle competenze provinciali, posto che si verte in tema di programmazione territoriale e di sviluppo delle piccole imprese e dell'artigianato e cioé in materie spettanti alla Provincia autonoma che vedrebbe la sua competenza condizionata a determinazioni discrezionali del Ministro.

    La previsione contenuta nell'art. 39, relativa alla istituzione presso il Ministero dell'industria, di un "servizio centrale per la piccola industria e l'artigianato", sarebbe anch'essa illegittima in quanto rivelatrice di un intento accentratore volto a riassorbire nell'ambito delle competenze governative settori riservati alla Provincia autonoma, ed inoltre la stessa norma, rappresentando ostacolo e limite all'esplicarsi delle attribuzioni provinciali in materia, porrebbe le premesse per illegittimi interventi diretti del lo Stato in settori che non gli competono.

    L'art. 43, infine, disponendo che gli oneri derivanti dalle previste agevolazioni gravano sul fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sarebbe lesivo dell'autonomia finanziaria della Provincia, dal momento che gli artt. 15 dello Statuto e 5 delle norme di attuazione (d.P.R. n. 1017 del 1978) impongono l'assegnazione alle province autonome di quote di finanziamenti secondo una determinata procedura (intesa) nella specie non rispettata, e l'art.5, comma 2, della legge n. 386 del 1989 ribadisce che i finanziamenti recati da qualunque legge statale in cui sia previ sto il riparto in favore delle regioni (come nei casi previsti dagli artt. 21, comma 4, e 27, comma 9, della legge impugnata) sono assegnati alle province autonome per essere utilizzati secondo normative provinciali nell'ambito del corrispondente settore, senza nessun altro specifico vincolo di destinazione e certamente senza i controlli dell'autorità centrale, che sono invece nella specie previsti.

  3. - Considerazioni in parte analoghe sono svolte nel ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, la quale in primo luogo censura la disciplina di dettaglio stabilita da alcune disposizioni ("spec. artt. 1-10,12,14-24,27,29- 31,33-34,36") che non lascerebbero spazio alcuno alla ricorrente per valutare autonomamente le effettive esigenze economico-sociali del proprio territorio, in modo quindi non compatibile con la titolarità di competenze esclusive (piccole imprese artigianali, turistiche e alberghiere) e concorrenti (piccole imprese commerciali e industriali, e consorzi di sviluppo industriale di cui all'art. 36 della legge, attribuiti alla Provincia sulla base dell'art. 65 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) e senza considerare altresì che specifiche normative provinciali hanno già disciplinato la medesima materia prevedendo la erogazione di agevolazioni che diverrebbero ora incompatibili con le nuove misure recate dalla legge impugnata ovvero ne sarebbe limitata la cumulabilità con i nuovi incentivi.

    Oltre a lamentare la riserva allo Stato di tutta l'attività istruttoria e di verifica nella gestione degli interventi, la ricorrente censura la previsione di regolamenti ministeriali attuativi della nuova disciplina in materie di competenza provinciale, in difformità dal divieto espressamente previsto nell'art. 17, comma 1, lett.b), della legge n.400 del 1988, e osserva che la previsione delle agevolazioni sotto forma di credito di imposta incide negativamente sui flussi tributari assegnatile dallo Statuto per il finanziamento delle attività di propria competenza, così violando i principi di autonomia finanziaria che garantiscono alla Provincia una quota percentuale del gettito di talune imposte riscosse sul territorio provinciale.

    Quanto all'art. 43, la ricorrente...

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