Sentenza nº 47 da Constitutional Court (Italy), 31 Gennaio 1991

RelatoreGiovanni Conso
Data di Resoluzione31 Gennaio 1991
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.47

ANNO 1991

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Giudici

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, delle richieste di referendum popolare per l'abrogazione delle seguenti norme:

1) legge 6 febbraio 1948, n. 29 (Norme per la elezione del Senato della Repubblica), e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alle parti seguenti: art. 9, primo comma, limitatamente alle parole >; secondo comma, limitatamente alle parole > nel primo periodo nonchè alle parole > nell'ultimo periodo; terzo comma, limitatamente alle parole >; art. 17, secondo comma: >; terzo comma: >; quarto comma: >; art. 18, primo comma, limitatamente alle parole >; art. 19, primo comma, limitatamente alle parole >; secondo comma, limitatamente alle parole > nonchè alle parole >; terzo comma, limitatamente alle parole >; settimo comma, limitatamente alla parola >; ultimo comma, limitatamente alle parole > nonchè alla parola >;

2) decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), limitatamente alle parti seguenti: art. 4, terzo comma, limitatamente alle parole >; art. 58, secondo comma, limitatamente alle parole >; art. 59, secondo comma, limitatamente alle parole >; art. 60, primo comma, limitatamente alle parole > e limitatamente alle parole >; sesto comma: >; settimo comma: >; ottavo comma, limitatamente alle parole > e limitatamente alle parole >; art.61; art. 68, primo comma, punto 1), limitatamente alle parole > e limitatamente alle parole >; art. 76, primo comma, n. 1) limitatamente alla parola >;

3) decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alle parti seguenti: art. 11, primo comma, limitatamente alle parole >; art. 12; art.27, secondo comma, limitatamente alle parole ; intestazione della Sezione II del Capo IV del Titolo II, limitatamente alle parole >; intestazione della Sezione III del Capo IV del Titolo II: >; art. 32; art. 33; art. 34; art. 35; art. 47, primo comma, limitatamente alle parole >; art. 49, secondo comma, limitatamente alle parole ; art.51, secondo comma, n. 3, limitatamente alle parole > e n. 4, limitatamente alle parole >; intestazione della Sezione II del Capo V del Titolo II, limitatamente alle parole >; art. 55, primo comma, limitatamente alle parole e quarto comma: >; intestazione della Sezione III del Capo V del Titolo II >; art. 56; art. 57; art.58; art. 60, primo comma, limitatamente alle parole > nonchè alle parole > e secondo comma, limitatamente alle parole >; intestazione della Sezione II del Capo VI del Titolo II, limitatamente alle parole >; intestazione della Sezione III del Capo VI del Titolo II >; art. 68;art. 69; art. 70; art. 71; art. 72; art. 73; art. 74; art. 75, primo comma, limitatamente alle parole >; intestazione della Sezione II del Capo VII del Titolo II limitatamente alle parole >; intestazione della Sezione III del Capo VII del Titolo II >; art. 79; art. 80; art.81.

Viste le due ordinanze del 15 novembre 1990 e l'ordinanza del 29 novembre 1990, con le quali l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha, rispettivamente, dichiarato legittime le tre predette richieste;

udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 1991 il Giudice relatore Giovanni Conso;

uditi gli avv. Paolo Barile, Massimo Severo Giannini e Valerio Onida per i Comitati promotori e l'avv. Giorgio Azzariti, Avvocato generale dello Stato, per il Governo.

Ritenuto in fatto

  1. L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, ha esaminato tre richieste di referendum Popolare.

La prima richiesta, presentata il 1° febbraio 1990 da Augusto Barbera, Antonio Baslini, Willer Bordon ed altri dieci cittadini elettori, concerne l'abrogazione della legge 6 febbraio 1948, n. 29 (Norme per la elezione del Senato della Repubblica), e successive modificazioni ed integrazioni,

art. 9, primo comma, limitatamente alle parole "anche se relative alla stessa persona"; secondo comma, limitatamente alle parole "di tre" nel primo periodo nonchè alle parole "di tre" nell"ultimo periodo; terzo comma, limitatamente alle parole "e i candidati non possono presentarsi in più di due collegi";

art. 17, secondo comma. "Il presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto un numero di voti validi non inferiore al 65 per cento dei votanti"; terzo comma: "Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla segreteria del Senato, nonchè alla Prefettura o alle Prefetture nelle cui circoscrizioni si trova il collegio, perchè, a mezzo dei Sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori"; quarto comma: "L'Ufficio elettorale circoscrizionale dà immediata notizia della proclamazione del senatore eletto all'Ufficio elettorale regionale";

art. 18, primo comma, limitatamente alle parole: "alla segreteria del Senato, che ne rilascia ricevuta, qualora sia avvenuta la proclamazione del candidato e, nel caso contrario";

art. 19, primo comma, limitatamente alle parole "o delle comunicazioni di avvenuta proclamazione"; secondo comma, limitatamente alle parole "presentatisi nei collegi" nonchè alle parole "a termini dell'art. 17"; terzo comma, limitatamente alle parole "Nel caso di candidature presentate in più di uno dei Collegi suddetti, si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale relativa riportata dal candidato"; settimo comma, limitatamente alla parola "quindi"; ultimo comma, limitatamente alle parole: "Se soltanto in un collegio non abbia avuto luogo la proclamazione a termini dell'art. 17," nonchè alla parola "detto">.

La seconda richiesta, presentata l'8 febbraio 1990 da Augusto Barbera, Willer Bordon, Aldo De Matteo, Alberto Michelini, Cesare San Mauro e Mariotto Segni, concerne l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati),

Art. 4

- III comma, limitatamente alle parole "attribuire preferenze per";

Art. 58

- II comma, limitatamente alle parole "e indicando in ogni caso le modalità e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere";

Art. 59

- II comma, limitatamente alle parole "Il numero delle preferenze é di tre, se i deputati da eleggere sono fino a 15; di quattro, da 16 in poi;";

Art. 60

- I comma, limitatamente alle parole "nelle apposite righe tracciate" e limitatamente alle parole "dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima";

- VI comma: "Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti";

- VII comma: "Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto é attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati";

- VIII comma, limitatamente alle parole "al numero stabilito per il Collegio" e limitatamente alle parole "rimangono valide le prime";

Art. 61;

Art. 68

- I comma, punto 1), limitatamente alle parole "il numero progressivo della lista per la quale é dato il voto ed il cognome dei candidati ai quali é attribuita" e limitatamente alle parole "o il numero dei candidati stessi nella rispettiva lista secondo l'ordine di presentazione";

Art. 76

- I comma, n. 1) limitatamente alla parola "61'5>.

La terza richiesta, presentata lo stesso 8 febbraio 1990, da Antonio Baslini, Giuseppe Calderisi, Alberto Michelini, Giovanni Negri e Cesare San Mauro, concerne l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), e successive modificazioni ed integrazioni, "limitatamente alle parti seguenti:

articolo 11, primo comma, limitatamente alle parole "Nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti";

articolo 12;

articolo 27, secondo comma, limitatamente alle parole "- per i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti - e C e D - per i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti - " ;

intestazione della Sezione II del Capo IV del Titolo II, limitatamente alle parole "nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti";

intestazione della Sezione III dei Capo IV del Titolo II: "La presentazione delle candidature nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti";

articolo 32;

articolo 33;

articolo 34;

articolo 35;

articolo 47, primo comma, limitatamente alle parole "Nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, il presidente invita, inoltre, i rappresentanti delle liste dei candidati ad assistere alle operazioni";

articolo 49, secondo comma, limitatamente alle parole "(e anche chiusa nei Comuni con oltre 10.000 abitanti)";

articolo 51, secondo comma, n. 3, limitatamente alle parole "Nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti possono apporre la propria firma anche i rappresentanti delle liste dei candidati" e n. 4...

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