Sentenza nº 48 da Constitutional Court (Italy), 06 Febbraio 1991
Relatore | Francesco Greco |
Data di Resoluzione | 06 Febbraio 1991 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N.48
ANNO 1991
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Giudici
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, quarto comma, ultima parte, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 7 dicembre 1983, n.49 (Disciplina del controllo sul collocamento), in relazione all'art. 11, terzo comma, prima parte, n. 6, della legge 29 aprile 1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati), e all'art. 10, primo comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige), promosso con ordinanza emessa il 6 aprile 1990 dal Pretore di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Ditta Giomar e l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Bolzano, iscritta al n. 533 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1990.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'll dicembre 1990 il Giudice relatore Francesco Greco;
uditi gli avv.ti Sergio Panunzio e Roland Riz per la Provincia Autonoma di Bolzano.
Ritenuto in fatto
-
- La S.a.s. di Scalcon Giorgio ha proposto dinanzi al Pretore di Venezia opposizione all'ingiunzione con la quale il Direttore dell'Ufficio provinciale dei lavoro e della massima occupazione di Bolzano le aveva intimato il pagamento della somma di lire 500.000 a titolo di sanzione amministrativa, per avere effettuato l'assunzione diretta di un lavoratore residente nella Provincia di Trento in violazione dell'art. 9, quarto comma, della legge provinciale di Bolzano 7 dicembre 1983, n. 49, che prevede anche per le assunzioni dirette, a favore dei cittadini residenti nella Provincia di Bolzano, il diritto di precedenza di cui all'art. 10, terzo comma, dello Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige.
Il giudice adito, in accoglimento della richiesta dell'opponente, ha sollevato questione di legittimità costituzionale di detta norma in riferimento agli artt. 2, 3, 4 e 41 della Costituzione, nonchè all'art. 10, primo comma, dello Statuto approvato con d.P.R. n. 670 del 1972.
Ha premesso che...
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