Sentenza nº 48 da Constitutional Court (Italy), 06 Febbraio 1991

RelatoreFrancesco Greco
Data di Resoluzione06 Febbraio 1991
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.48

ANNO 1991

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Giudici

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, quarto comma, ultima parte, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 7 dicembre 1983, n.49 (Disciplina del controllo sul collocamento), in relazione all'art. 11, terzo comma, prima parte, n. 6, della legge 29 aprile 1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati), e all'art. 10, primo comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige), promosso con ordinanza emessa il 6 aprile 1990 dal Pretore di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Ditta Giomar e l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Bolzano, iscritta al n. 533 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'll dicembre 1990 il Giudice relatore Francesco Greco;

uditi gli avv.ti Sergio Panunzio e Roland Riz per la Provincia Autonoma di Bolzano.

Ritenuto in fatto

  1. - La S.a.s. di Scalcon Giorgio ha proposto dinanzi al Pretore di Venezia opposizione all'ingiunzione con la quale il Direttore dell'Ufficio provinciale dei lavoro e della massima occupazione di Bolzano le aveva intimato il pagamento della somma di lire 500.000 a titolo di sanzione amministrativa, per avere effettuato l'assunzione diretta di un lavoratore residente nella Provincia di Trento in violazione dell'art. 9, quarto comma, della legge provinciale di Bolzano 7 dicembre 1983, n. 49, che prevede anche per le assunzioni dirette, a favore dei cittadini residenti nella Provincia di Bolzano, il diritto di precedenza di cui all'art. 10, terzo comma, dello Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige.

    Il giudice adito, in accoglimento della richiesta dell'opponente, ha sollevato questione di legittimità costituzionale di detta norma in riferimento agli artt. 2, 3, 4 e 41 della Costituzione, nonchè all'art. 10, primo comma, dello Statuto approvato con d.P.R. n. 670 del 1972.

    Ha premesso che...

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