Sentenza nº 63 da Constitutional Court (Italy), 08 Febbraio 1991

RelatoreRenato Granata
Data di Resoluzione08 Febbraio 1991
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.63

ANNO 1991

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Giudici

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 31 luglio 1956, n. 1002 (Nuove norme sulla panificazione) promosso con ordinanza emessa il 16 novembre 1989 dal Tribunale regionale amministrativo per l'Emilia-Romagna-Sede di Bologna sui ricorsi riuniti proposti da Cuffiani Verter ed altri contro Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna ed altri, iscritta al n. 550 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, la serie speciale, dell'anno 1990.

Visti gli atti di costituzione di Fucci Marzia ed altri, della S.p.A. Agritech nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; : udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 1991 il Giudice relatore Renato Granata;

uditi gli avvocati Maurizio Salari e Walter Prosperetti per Fucci Marzia ed altri, Arrigo Allegri, Stefano Grassi, Carlo Mezzanotte per S.p.a. Agritech e l'Avvocato e l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Il Tribunale regionale amministrativo per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna, - nel corso di un giudizio promosso da vari panificatori locali controinteressati per l'annullamento di quattro distinte delibere (rispettivamente del 26 maggio 1986, del 22 settembre 1986, del 2 febbraio 1987, del 21 marzo 1988, l'ultima delle quali emessa ai sensi del Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 13 aprile 1987) con cui la Camera di commercio di Ravenna autorizzava ex art. 2 della legge 31 luglio 1956 n. 1002 la società Agritech S.p.A. all'attivazione di un nuovo impianto per la produzione di pane, anche surgelato - sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 cit. per violazione degli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione.

    Il giudice remittente premetteva che l'autorizzazione era stata rilasciata sulla base della considerazione che, da un lato, la produzione dell'opificio da autorizzare era destinata in assoluta prevalenza al mercato nazionale ed internazionale, il che giustificava di per sè l'opportunità dei nuovo impianto, e che, dall'altro, la modesta parte residua di produzione, diretta al mercato locale, non sarebbe stata di turbamento all'equilibrio in atto in relazione alla densità dei panifici esistenti ed al volume della produzione nella località di apertura dei nuovo esercizio.

    Ricordato, poi, che secondo tale articolo, "i panifici di nuovo impianto…sono soggetti ad autorizzazione della Camera di commercio, industria ed agricoltura della provincia, sentita una Commissione ... " la quale "accerta l'opportunità del nuovo impianto in relazione alla densità dei panifici esistenti e del volume della produzione nella località ove é stata chiesta l'autorizzazione", il giudice remittente osservava che il cennato riferimento alla "località ove é stata richiesta l'autorizzazione" deve essere interpretato nel senso che l'area territoriale, in relazione alla quale la Camera di commercio - sulla base, in sostanza, dell'indice statistico offerto dal rapporto pane/popolazione - deve operare la valutazione di opportunità dell'attivazione di un nuovo impianto, sia quella comunale e non possa estendersi, secondo un'opposta, ma non condivisibile, esegesi della norma, fino a quella nazionale o extra nazionale ancorchè l'imprenditore che chiede l'autorizzazione intenda destinare il suo prodotto al mercato nazionale od estero.

    A giudizio dell'organo remittente la norma citata, così interpretata, violerebbe gli artt. 3 e 41 Cost. perchè comprime ingiustificatamente la libertà di iniziativa economica privata rendendo pressochè impossibile la realizzazione di panifici industriali diretti alla produzione di pane di tipo tradizionale o di pane surgelato, mentre la rigida disciplina dell'autorizzazione de qua non si giustifica più in ragione delle mutate condizioni economiche del paese e delle sue abitudini alimentari, che fanno escludere che la produzione del pane abbia più un'importanza, e quindi un'utilità sociale, superiore a quella di altri alimenti. La disciplina protezionistica censurata si appalesa quindi irragionevole, nonchè fonte di discriminazione tra produttori e finirebbe per proteggere le imprese esistenti, conservando lo status quo e impedendo non solo l'affermarsi, ma la stessa nascita di nuove imprese.

    Risulterebbe poi violato anche l'art. 97 Cost. perchè la valutazione sull'opportunità di un impianto avente lo scopo di realizzare un prodotto industriale come il pane surgelato, rivolto all'intero mercato nazionale ed internazionale, sarebbe demandata ad un organo avente strumenti operativi e conoscitivi limitati, quale la Camera di commercio la cui competenza é ristretta a livello provinciale.

  2. - Ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura di Stato concludendo per l'infondatezza della questione di costituzionalità sulla base del rilievo assorbente che il regime di autorizzazione all'attività economica di panificazione é giustificato dal fine di assicurare capillarmente la produzione del pane, bene di prima necessità; d'altra parte proprio l'interpretazione respinta dal giudice remittente é invece ritenuta esser quella più compatibile con i principi costituzionali.

  3. - Si sono costituite le parti private Fucci, Spada e Casadio sostenendo, anche con una memoria aggiunta, l'inammissibilità e l'infondatezza della censura di costituzionalità sul rilievo in particolare che l'art. 2 cit. mira ad assicurare l'ordinato assetto...

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