Sentenza nº 97 da Constitutional Court (Italy), 02 Marzo 1991
Relatore | Aldo Corasaniti |
Data di Resoluzione | 02 Marzo 1991 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N.97
ANNO 1991
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Giudici
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma primo, n. 12, legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio 1990 dal Tribunale di Roma nel procedimento vertente tra Portoghesi Paolo e Amato Antonio Filippo ed altri, iscritta al n. 666 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44 /1 a Serie speciale dell'anno 1990.
Visti gli atti di costituzione di Amato Antonio Filippo, di Portoghesi Paolo e del Sindaco di Roma, nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 29 gennaio 1991 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;
uditi gli avvocati Giuseppe Guarino e Sergio Panunzio per Portoghesi Paolo;
Giuseppe Abbamonte e Giulio Correale per Amato Antonio Filippo; Antonio Delfini per il Sindaco di Roma e l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
-
- Nel corso di un giudizio promosso da Paolo Portoghesi, eletto al consiglio comunale di Roma nelle elezioni dell'ottobre 1989, perchè fosse dichiarata l'illegittimità della deliberazione con la quale era stata dichiarata la sua decadenza della carica in quanto ineleggibile, perchè consigliere comunale in carica di Calcata, in provincia di Viterbo, l'adito Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 26 febbraio 1990, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e SI, primo comma, della Costituzione, dell'art. 2, primo comma, n. 12, della l. 23 aprile 1981, n. 154, recante "Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale", "nella parte in cui prevede come causa di ineleggibilità a consigliere comunale la qualità di consigliere comunale in carica in altro Comune".
L'autorità remittente osserva, in punto di rilevanza, che il ricorso potrebbe trovare accoglimento solo nel caso in cui fosse dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma denunciata.
Premesso che l'ineleggibilità é tradizionalmente correlata ad un triplice ordine di situazioni: 1) quelle idonee ad indurre un'inopportuna influenza sulla volontà degli elettori; 2) quelle integrate da conflitto di funzioni; 3) quelle comportanti un possibile conflitto di interessi, il giudice remittente osserva che l'ipotesi in esame é estranea a quest'ultimo gruppo, mentre
Il secondo é costruito dalla legge n. 154 del 1981 come causa di incompatibilità (art. 4, secondo comma: le cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale sono incompatibili rispettivamente con quelle di consigliere regionale di altra regione, di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione) e che in ogni caso é consentita (art. 7, secondo comma) la contemporanea candidatura a due consigli comunali, il che evidenzia come il legislatore abbia inteso evitare restrizioni al diritto di elettorato passivo.
Ora, ad avviso del giudice a quo, qualora la ratio delle norme fosse quella di evitare un conflitto di funzioni (secondo gruppo) o un possibile conflitto di interessi (terzo gruppo), apparirebbe del tutto irragionevole aver consentito la doppia candidatura e la doppia elezione allorchè le operazioni elettorali siano contemporanee ed avere, invece, inibito l'una e l'altra allorchè ad un consiglio si sia stati già eletti, con conseguente palese violazione degli artt. 3 e 51 Cost.
Ove, invece, si volesse individuare la ragione giustificativa della causa di ineleggibilità costituita dalla qualità di consigliere comunale in carica nella esigenza di evitare la captatio benevolentiae sugli elettori del consiglio comunale, la norma neppure si sottrarrebbe al dubbio di incostituzionalità.
Rileva il Tribunale che, sulla scorta della giurisprudenza di questa Corte - secondo cui le cause di ineleggibilità devono rigorosamente contenersi entro i limiti di quanto sia ragionevolmente indispensabile per garantire la soddisfazione delle esigenze di pubblico interesse cui sono preordinate (sentt. nn. 46 del 1969, 58 del 1972, 5 del 1978), ed ogni limite che il legislatore pone in ordine ai requisiti di eleggibilità ha carattere di eccezione e va calibrato con estrema cautela in stretta aderenza ai principi costituzionali (sent. n. 1020 del 1988) -, non pare che un consigliere comunale in carica possa esercitare sugli elettori di un altro Comune una influenza tale da incidere sulle loro scelte elettorali al punto da giustificare la prevista ineleggibilità. In ogni caso, prosegue il giudice a quo, non può influire sulle scelte elettorali più di un consigliere regionale O Provinciale in carica, anche nelle regioni o province nel cui territorio il Comune sia compreso (con conseguente parziale coincidenza del corpo elettorale), o più di un membro del Parlamento, un ministro o un sottosegretario, per nessuno dei quali l'ineleggibilità é prevista.
Tanto evidente é la contraddittorietà, sul punto, della disciplina in vigore che, conclude il Tribunale di Roma, la disposizione denunciata non può che essere il risultato di un difetto di coordinamento, in sede redigente, tra gli artt. 2, 4 e 7 della legge n. 154 del 1981.
-
- Davanti a questa Corte si é costituito Paolo Portoghesi, ricorrente nel giudizio a quo, concludendo per l'accoglimento della questione sollevata.
Aderendo alla linea argomentativa dell'ordinanza di rimessione, nell'atto difensivo si sottolinea come, secondo il fermo indirizzo di questa Corte, il principio stabilito dall'art. 51 Cost. vuole che l'eleggibilità sia la regola e l'ineleggibilità l'eccezione, sicchè le cause di ineleggibilità debbono contenersi nei limiti di quanto sia...
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